Sentenza n. 5167/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento, previa concessione della tutela cautelare, dell'Ordinanza Comunale 20/2025 di irrogazione della sanzione amm.va pecuniaria per inottemperanza all'Ordinanza di demolizione 35/2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza a un'ordinanza di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale n. 20 del 30 aprile 2025, con cui è stata irrogata una sanzione amministrativa di 20.000 euro per l'inottemperanza all'ordinanza di demolizione n. 35 dell'11 settembre 2017, accertata con verbale dell'11 novembre 2023. Hanno dedotto che l'inottemperanza non sussisteva, poiché le opere abusive erano state integralmente demolite dal nuovo proprietario dopo l'acquisto dell'immobile, avvenuto il 15 novembre 2024; che un tecnico comunale aveva attestato la completa demolizione e che il Comune aveva successivamente revocato l'ordinanza di demolizione e archiviato il procedimento; che il Comune aveva applicato un'unica sanzione a più soggetti senza distinguere le rispettive condotte e responsabilità; che l'Amministrazione aveva violato il loro affidamento e agito in modo contraddittorio, omettendo di considerare la documentazione relativa alla demolizione, alla revoca dell'ordinanza e all'archiviazione; e che l'applicazione della sanzione nella misura massima era priva di adeguata motivazione, tenuto conto dell'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'illecito amministrativo previsto dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 si perfezioni alla scadenza del termine di novanta giorni assegnato per la demolizione. Da tale momento l'applicazione della sanzione costituisce attività doverosa dell'Amministrazione; sono pertanto irrilevanti le successive vicende, compresa la demolizione eseguita nel 2024 dal nuovo proprietario e la successiva revoca dell'ordinanza di demolizione. La revoca è stata qualificata come mera presa d'atto della demolizione ormai avvenuta, priva di efficacia retroattiva e non idonea a sanare la precedente inottemperanza. Il giudice ha escluso la violazione dell'affidamento, la contraddittorietà e la sproporzione, osservando che il Comune aveva applicato la sanzione prevista per la mancata demolizione di opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico, quale è l'intero territorio dell'isola di Ischia. Quanto all'irrogazione cumulativa, il TAR ha richiamato l'art. 5 l. 689/1981, secondo cui, in caso di concorso nella medesima violazione amministrativa, ciascun concorrente soggiace alla sanzione prevista: non si divide quindi un'unica sanzione tra i concorrenti. Il giudice ha tuttavia osservato che, in base a tale regola, a ciascun ricorrente avrebbe dovuto applicarsi la sanzione nella misura massima, non essendo stati forniti elementi idonei a escludere la responsabilità individuale di alcuno. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.
Norme richiamate
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
la mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente
L'illecito amministrativo per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione si perfeziona alla scadenza del termine di novanta giorni; una volta perfezionato, l'irrogazione della sanzione è doverosa e non è resa irrilevante dalla demolizione successiva eseguita da altri.
art. 5 l. 689/1981
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta
In caso di concorso di più persone nella stessa violazione amministrativa, ciascun concorrente è destinatario della sanzione prevista per la violazione; non si procede, in linea di principio, alla ripartizione di un'unica sanzione tra i concorrenti in proporzione ai rispettivi apporti.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme agli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità dei ricorrenti.
Massime di principio
- L'illecito amministrativo per l'inottemperanza all'ordine di demolizione si perfeziona alla scadenza del termine di novanta giorni previsto per l'esecuzione della demolizione; la successiva demolizione dell'abuso, anche se eseguita da un nuovo proprietario o d'ufficio, non elimina retroattivamente l'illecito già perfezionato.
- Una volta perfezionato l'illecito previsto dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, l'irrogazione della sanzione amministrativa costituisce attività doverosa dell'Amministrazione; le sopravvenienze successive non ne impediscono l'adozione.
- La revoca dell'ordine di demolizione disposta dopo l'avvenuta demolizione delle opere, quando non dipenda da un vizio genetico dell'ordine, può risolversi in una presa d'atto della sopravvenuta eliminazione dell'abuso e non ha efficacia retroattiva né sanante rispetto all'inottemperanza maturata in precedenza.
- In caso di concorso di più persone nella medesima violazione amministrativa, l'art. 5 l. 689/1981 comporta che ciascun concorrente soggiaccia alla sanzione prevista per la violazione, senza che l'importo debba essere necessariamente frazionato tra i concorrenti in ragione dei rispettivi apporti causali.
- La demolizione successiva dell'opera abusiva non esclude, di per sé, l'applicazione della sanzione nella misura prevista per l'abuso realizzato in area sottoposta a vincolo paesaggistico, se l'inottemperanza si era già perfezionata nel termine stabilito dall'ordine di demolizione.
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