Ordinanza n. 209/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di decadenza dei titoli autorizzativi relativi a un impianto di distribuzione carburanti, con ordine di cessazione dell'attività entro 20 giorni, rimozione dell'impianto entro 90 giorni e ripristino dello stato dei luoghi; successivo diniego di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore impianto carburanti)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con domanda cautelare, la determinazione comunale che ha dichiarato la decadenza dei titoli autorizzativi dell'impianto di distribuzione carburanti e ha imposto la cessazione dell'attività, la rimozione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi. Ha inoltre impugnato, con motivi aggiunti, il successivo rigetto dell'istanza di riesame e annullamento in autotutela. Il testo dell'ordinanza non espone nel dettaglio i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e nei motivi aggiunti. In sede cautelare, la ricorrente ha prospettato l'imminenza dell'avvio delle procedure di demolizione dell'impianto.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei sensi e limiti indicati in motivazione, sospendendo i provvedimenti impugnati fino alla discussione dell'istanza cautelare relativa ai motivi aggiunti. La sospensione è stata disposta per mantenere integra la situazione controversa, considerato che non erano ancora decorsi i termini a difesa per la trattazione della domanda cautelare sui motivi aggiunti e che era stata rappresentata l'imminenza dell'avvio delle procedure di demolizione. La trattazione della fase cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 12 maggio 2026. Le spese sono state riservate all'esito della definizione della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata trattata ai sensi della disciplina delle misure cautelari nel processo amministrativo.
art. 9 L.R. 7/2019
La norma è richiamata quale base della comunicazione di avvio del procedimento di decadenza.
art. 21-nonies l. 241/1990
La norma è richiamata quale base dell'istanza di riesame e annullamento in autotutela presentata dalla società.
Massime di principio
- Quando la trattazione della domanda cautelare relativa a motivi aggiunti non può svolgersi per il mancato decorso dei termini a difesa, il giudice può adottare una misura provvisoria per mantenere integra la situazione controversa fino alla successiva camera di consiglio.
- L'imminenza dell'esecuzione di un ordine di demolizione o rimozione connesso all'atto impugnato può giustificare la sospensione provvisoria degli effetti dell'atto nelle more della piena trattazione dell'istanza cautelare.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche in funzione conservativa, quando sia necessario evitare che l'esecuzione dell'atto renda irreversibile o sostanzialmente inutile la tutela cautelare da esaminare nel prosieguo.
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