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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40579/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che, in data 27/03/2024, ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale con decorrenza 17/01/2024. Lamenta violazione di legge (in particolare artt. 51-ter e 47 Ord. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale avrebbe considerato decisiva la violazione delle prescrizioni senza valutare se la condotta fosse, alla luce della personalità e della situazione concreta del condannato, effettivamente incompatibile con la prosecuzione della prova. Inoltre censura la mancata applicazione di una misura meno afflittiva (es. detenzione domiciliare) alternativa al ripristino della detenzione in carcere.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revoca dell'affidamento è rimessa al libero apprezzamento del Tribunale di sorveglianza e che quest'ultimo ha l'obbligo di motivare in modo logico la decisione. Nel caso specifico il Tribunale aveva rilevato che il ricorrente, già recidivo per reati di falso, era stato trovato in possesso di una patente risultata non autentica e aveva fornito spiegazioni ritenute non credibili; tale condotta è stata valutata come indice di ripetizione del reato e di fallimento del percorso di prova, giustificando la revoca e il ripristino della detenzione. La Corte ha inoltre richiamato che nel procedimento di sorveglianza si possono valutare fatti che costituiscono mere ipotesi di reato senza attendere la definizione del procedimento penale. È stata respinta anche la censura relativa alla mancata adozione di misura meno afflittiva, osservando che non erano state proposte misure alternative dal ricorrente e che la gravità della violazione escludeva, secondo il giudice di merito, l'applicabilità di qualunque misura alternativa. Infine il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 47 Ordinamento Penitenziario

    comma 11 (come richiamato in sentenza)

    La revoca dell'affidamento è prevista quando il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova; il giudizio sul requisito di incompatibilità è di fatto e rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che deve motivare logicamente la valutazione

  • art. 51-ter Ordinamento Penitenziario

    Consente al Tribunale di sorveglianza, ricevuta la comunicazione del magistrato di sorveglianza, di disporre la revoca, la prosecuzione o la sostituzione della misura alternativa in caso di comportamenti negativi; sottolinea il potere discrezionale del Tribunale nella scelta della misura

  • d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, art. 5 comma 1 lettera b)

    modifica dell'art. 51-ter

    Ha ampliato la facoltà del Tribunale di sorveglianza di disporre, oltre alla revoca, anche la prosecuzione o la sostituzione della misura alternativa, indipendentemente da provvedimenti cautelari adottati dal magistrato di sorveglianza

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • La revoca dell'affidamento in prova è una valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza: non dipende solo dalla violazione formale di prescrizioni, ma dalla valutazione se tale violazione sia concretamente incompatibile con la prosecuzione della prova
  • Nel procedimento di sorveglianza si possono considerare anche fatti che costituiscono ipotesi di reato ancora non definitivamente accertate, purché il giudice motivi coerentemente sul loro rilievo ai fini prognostici
  • La motivazione deve essere logica e adeguata al caso concreto: il Tribunale deve spiegare perché la condotta del beneficiario indica fallimento o rischio di reiterazione che rende inidonea l'ulteriore applicazione della misura alternativa
  • La scelta di non applicare una misura meno afflittiva è legittima quando mancino richieste specifiche in tal senso e quando, per la gravità della violazione e il profilo di rischio, la misura alternativa risulti comunque inadeguata
  • La recidiva nello stesso tipo di reato e la mancanza di giustificazioni credibili da parte dell'affidato sono elementi forti a sostegno della revoca
  • Per chi si trovi in situazione analoga, è utile proporre tempestivamente e motivatamente, davanti al Tribunale di sorveglianza, eventuali alternative meno afflittive e fornire prove concrete di cambiamento e di capacità di rispetto delle prescrizioni

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