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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28120/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari, lamentando vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Contestava in particolare che le affermazioni della persona offesa (Badiali Alessia) non fossero sufficienti e che la testimonianza di Stanchev Stanislav, resa in sommarie informazioni e in dibattimento, non riferisse manovre pericolose: secondo la difesa lo Stanchev avrebbe detto solo che il guidatore "ci invitava a fermarci sul lato destro della strada" e la Badiali, collocata nella vettura, non poteva vedere eventuali manovre. In sostanza il ricorrente chiedeva che si ritenesse carente la prova indiziaria e che fosse rivalutato il compendio probatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il tribunale del riesame avesse motivato in modo esaustivo e logico la sussistenza dei gravi indizi, basandosi in particolare sulle dichiarazioni della persona offesa, sulla loro credibilità e sull'insieme dei fatti e delle condotte intimidatorie riferite (anche da altri soggetti). La Corte ha ribadito il proprio limite a non riesaminare i fatti né a riformulare un diverso apprezzamento delle prove in sede di legittimità, essendo invece chiamata a valutare la congruità e la logicità della motivazione. Ha inoltre condiviso la qualificazione della condotta come possibile violenza privata anche per manovre pericolose del veicolo e per la minaccia implicita riferita dalla persona offesa. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che consente il riesame ex art. 309 c.p.p.; citata per inquadrare il rito del provvedimento cautelare impugnato.

  • art. 610 c.p.

    Definizione del reato di violenza privata: la Corte conferma che la condotta di chi compie manovre pericolose per costringere un altro utente della strada o che utilizza minacce implicite può integrare tale fattispecie.

  • art. 61 n. 2 c.p.

    Richiamata come elemento di quadro aggravante indicato nell'imputazione; la Corte non entra nel merito della concreta applicazione delle circostanze aggravanti ma conferma l'adeguatezza dell'inquadramento.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    La Corte richiama il principio consolidato secondo cui le regole dell'art. 192(3) (che riguardano l'impiego di dichiarazioni testimoniali e la regola del dibattimento) non si applicano alla persona offesa: le sue dichiarazioni possono fondare l'accertamento indiziario, purché la loro attendibilità soggettiva e intrinseca sia adeguatamente valutata e motivata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese e alla somma a carico del ricorrente per motivi di inammissibilità e colpa nella proposizione del gravame.

Massime di principio

  • In sede di cassazione avverso provvedimenti cautelari la Corte verifica la legittimità e la logicità della motivazione, non può riesaminare i fatti né rivalutare il compendio probatorio.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono, se adeguatamente valutate e motivate dal giudice, costituire da sole elemento sufficiente per ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, purché sia documentata la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca del racconto.
  • Contraddizioni apparenti o dichiarazioni meno dettagliate di altri testimoni non impediscono automaticamente l'affermazione dei gravi indizi se il giudice del merito offre una spiegazione logica e coerente dell'insieme probatorio.
  • La violenza privata può configurarsi anche mediante condotte con il veicolo che comprimono la libertà di movimento altrui o mediante minacce implicite; quindi manovre deliberate tese a costringere un conducente a fermarsi possono integrare il reato.
  • Per una difesa efficace in sede di legittimità è necessario dimostrare vizi di motivazione, omissioni rilevanti o illogicità manifeste nel provvedimento impugnato, e non limitarsi a proporre una lettura alternativa di merito del materiale probatorio.
  • La sanzione per ricorsi manifestamente inammissibili può prevedere condanna a spese e somme a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.), per cui va valutata la ragionevolezza dell'impugnazione prima di proporla.

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