Cassazione Civile, Sentenza n. 4765/2023 del 15/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado favorevole alla ricorrente, aveva ritenuto che la contribuenti non avesse fornito prova sufficiente delle superfici sulle quali si producevano rifiuti speciali non assimilabili agli urbani e che la richiesta di esonero o di riduzione tariffaria fosse inutilizzabile in mancanza della determinazione a monte della superficie produttiva interessata. La ricorrente sosteneva, tra l'altro, che le aree non fossero tassabili perché produceva rifiuti speciali smaltiti da impresa specializzata, che taluni imballaggi fossero esclusi dall'assimilazione, e censurava l'illegittimità di limiti percentuali regolamentari sulla riduzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla Cristalleria Fratelli Fumo S.r.l., ritenendo inammissibili i vari motivi per carenza di attinenza alla ratio decidendi o per mancata indicazione della tempestiva deduzione processuale. La Corte ha confermato che la CTR ha correttamente valutato l'insufficienza della documentazione (questionario 1999, verbale 2005 e richiesta 2018) a individuare con esattezza le superfici produttive di rifiuti speciali e che, conseguentemente, non era possibile pronunciarsi sull'esonero o sulla riduzione. Ha inoltre precisato i profili probatori sul servizio di raccolta: se contestato specificamente, l'onere di provare l'istituzione e l'attivazione del servizio grava sul Comune. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in €2.000,00 per compensi e €200,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'Avv. Sebastiano de Feudis.
Norme richiamate
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62
la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa
La Corte sottolinea che l'art. 62 pone una presunzione relativa di tassabilità solo quando sia provato o incontestato che il servizio di raccolta è stato istituito; se il contribuente contesta la sussistenza del servizio, il Comune ha l'onere di provarne l'istituzione e l'attivazione
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 58 e 59
Richiamati rispetto al contesto regolamentare della TARI e alla disciplina dell'istituzione e svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento, inquadrando il presupposto di tassabilità nelle zone dove il servizio è reso
Art. 360 c.p.c. (motivi di cassazione)
La Corte ricorda che i motivi di cassazione devono essere specifici e riconducibili alle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; ha dichiarato inammissibili più motivi per mancata attinenza alla ratio decidendi o per carenze espositive
Art. 2697 c.c.
Richiamato rispetto all'onere della prova: la posizione delle parti sull'onere probatorio è delineata distinguendo gli obblighi del Comune (provare l'istituzione/attivazione del servizio se contestata) e quelli del contribuente (dimostrare i presupposti per esenzione o riduzione)
Regolamento comunale (art. 30 e allegato 2, art. 2)
Il regolamento comunale prevede procedure e limiti per la richiesta di riduzione/esonero; la CTR ha ritenuto che la richiesta della contribuente fosse inutilizzabile per mancata determinazione preventiva della superficie produttiva e che i dati prodotti non individuavano esattamente le aree interessate
D.P.R. n. 158/1999, art. 7 comma 2
Citato dalla ricorrente nei motivi, la Corte non ha ritenuto il profilo regolamentare decisivo in assenza della prova antecedente e della determinazione delle superfici; il motivo di illegittimità regolamentare è stato ritenuto non pertinente alla ratio della decisione impugnata
D.Lgs. n. 152/2006, artt. 221, 226 e 238 comma 10
Richiamati dalla ricorrente con riferimento alla disciplina dei rifiuti e alle esclusioni dall'assimilazione; la Corte ha ritenuto che la questione sulla tipologia dei rifiuti non poteva essere decisa per mancanza di prova sulla localizzazione e sulla superficie produttiva
Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017), artt. 1 commi 649, 651 e 661 (riferimento a L. n.147/2013 citata)
Riferita dalla ricorrente circa taluni limiti normativi o modifiche, ma la Corte non ha approfondito la questione normativa sostanziale in quanto il processo si è concentrato sull'insufficienza probatoria e sulle questioni di ammissibilità dei motivi
Massime di principio
- Onere della prova: se il contribuente contesta che il servizio di raccolta/smaltimento sia stato istituito e attivato nella zona, il Comune deve provarne l'effettiva istituzione e attivazione; tuttavia, per ottenere esenzione o riduzione il contribuente deve dimostrare con precisione le superfici effettivamente non soggette a tassazione
- Documentazione: dichiarazioni generiche, questionari storici o verbali non sono sufficienti se non consentono di individuare con esattezza le aree dove si producono rifiuti speciali; occorre prova puntuale e documentale della superficie produttiva interessata
- Tipologia dei rifiuti: la qualificazione dei rifiuti (speciali non assimilabili vs assimilati) incide sul trattamento tariffario, ma la decisione sulla qualificazione richiede previa individuazione delle superfici e delle modalità di gestione; la Corte non decide sulla tipologia se manca la prova della localizzazione
- Riduzioni regolamentari: la richiesta di riduzione prevista da un regolamento comunale è utilizzabile solo se è possibile determinare a monte la superficie produttiva di quella tipologia di rifiuti; limiti percentuali previsti dal regolamento possono costituire profili successivi e non risolvono l'insicurezza probatoria sulla superficie
- Atti di impugnazione in Cassazione: i motivi devono essere specifici e aderenti alle fattispecie dell'art. 360 c.p.c.; censure generiche sulla motivazione o estranee alla ratio decisoria sono frequentemente dichiarate inammissibili
- Prassi consigliata per contribuenti in situazioni analoghe: raccogliere e produrre misurazioni catastali o planimetrie aggiornate che individuino le superfici dove si generano rifiuti speciali, contratti o documenti che attestino il conferimento a ditte specializzate, e istanze regolamentari corredate da calcoli preventivi delle superfici interessate
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