Cassazione Civile, Ordinanza n. 40041/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di divisione ereditaria relativo ai beni lasciati da un defunto. I giudici di merito avevano rigettato la domanda divisionale ritenendo non provata, con idonea documentazione, la proprietà dei beni in capo al de cuius. La Corte d’appello aveva escluso che la comproprietà potesse essere dimostrata mediante indizi, aveva negato rilievo al principio di non contestazione, aveva ritenuto inidonee le indagini del consulente tecnico a supplire alla mancanza di prova documentale e aveva escluso la produzione in appello di documentazione ipotecaria e catastale per difetto dei presupposti di cui all’art. 345 c.p.c. I ricorrenti hanno censurato la sentenza con tre motivi: 1) errata negazione, in via generale, dell’operatività della non contestazione nella prova della comproprietà in divisione; 2) errata affermazione che la prova della comproprietà dovesse necessariamente essere fornita entro le preclusioni istruttorie, escludendo che potesse essere acquisita anche tramite consulenza tecnica; 3) erronea disciplina dei presupposti per la produzione di nuovi documenti in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente fondati, congiuntamente, i motivi di ricorso. Ha affermato che nel giudizio di divisione ereditaria è necessario dimostrare l’appartenenza dei beni al de cuius, ma non grava sui coeredi l’onere della prova rigorosa richiesto per la rivendicazione o per l’accertamento positivo della proprietà nei confronti dei terzi. La domanda di divisione è comune a tutti i condividenti e, tra coeredi, può assumere rilievo la non contestazione, così come la prova indiziaria, purché la contestazione investa specificamente l’appartenenza dei beni al de cuius. Ha inoltre chiarito che il richiamo alla nullità urbanistica degli atti divisionali non giustifica un maggiore rigore probatorio nel rapporto interno tra condividenti. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La produzione di nuovi documenti in appello va valutata alla luce dei presupposti previsti dalla norma; la sentenza cassata aveva escluso tale produzione, ma la Cassazione ha censurato l’impostazione complessiva del giudice di merito sul rigore probatorio nella divisione.
art. 785 c.p.c.
Le contestazioni che incidono sul diritto alla divisione devono essere risolte con sentenza nel procedimento ordinario; tuttavia ciò attiene all’ordine del procedimento divisorio e non trasforma la prova della comproprietà tra coeredi in prova rigorosa da rivendicazione.
art. 757 c.c.
La divisione ha effetti con retroattività reale: l’acquisto dei singoli condividenti si considera avvenuto al momento iniziale della comunione.
art. 1113 c.c.
La pubblicità della divisione o della domanda di divisione giudiziale è funzionale al principio di continuità e agli effetti previsti dalla norma.
art. 46, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001
Richiamato dal giudice di merito in collegamento con la nullità degli atti divisionali, ma la Cassazione ha chiarito che tale richiamo non giustifica un diverso regime probatorio nella divisione tra coeredi.
art. 40, comma 2, l. n. 47 del 1985
Richiamato dal giudice di merito in tema di nullità urbanistica degli atti divisionali; la Cassazione ha ritenuto non decisivo tale richiamo per aggravare l’onere probatorio tra condividenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria, l’attore deve provare l’appartenenza dei beni al de cuius, ma tra coeredi non si applica il medesimo rigore probatorio richiesto per la rivendicazione o per l’accertamento positivo della proprietà nei confronti dei terzi.
- La domanda di divisione è comune a tutti i condividenti: perciò la non contestazione, l’esplicito o implicito riconoscimento dell’appartenenza dei beni e anche la prova indiziaria possono essere rilevanti nel rapporto interno tra coeredi.
- La contestazione idonea a incidere sulla divisione deve riguardare specificamente l’appartenenza dei beni al de cuius; deduzioni che attengono ad altri profili del diritto di partecipare alla divisione non impongono automaticamente un più gravoso onere probatorio sulla proprietà.
- Le questioni che integrano una contestazione del diritto alla divisione ex art. 785 c.c. incidono sull’ordine del procedimento divisorio, ma non mutano la regola probatoria applicabile alla successiva ricostruzione della comunione tra coeredi se la contestazione sia superata o infondata.
- La divisione conserva efficacia retroattiva reale nei rapporti interni, ma ciò non la rende da sola titolo sufficiente nei confronti dei terzi per provare la proprietà dei beni assegnati; in tali rapporti resta necessario il titolo di acquisto della comunione.
- In un giudizio divisorio tra coeredi, la produzione documentale o l’acquisizione tecnica successiva non è preclusa quando non si stia provando un fatto costitutivo in contrapposizione tra parti, ma si stia soltanto integrando la documentazione a supporto di una comunione già non contestata o desumibile.
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