Cassazione Civile, Ordinanza n. 27504/2022 del 20/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società aveva proposto opposizione a un decreto ingiuntivo emesso a favore di un avvocato per il pagamento di compensi professionali. Il Tribunale aveva dichiarato l'opposizione inammissibile perché, a suo avviso, avrebbe dovuto essere introdotta con atto di citazione e non con ricorso; di conseguenza, ai fini della tempestività, guardando alla data di notifica del ricorso e non al deposito, l'opposizione risultava tardiva rispetto al termine di cui all'art. 641 c.p.c. La società ricorrente ha censurato tale decisione denunciando violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che, nelle controversie relative ai compensi degli avvocati, l'opposizione a decreto ingiuntivo va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e che quindi la tempestività va valutata con riguardo al deposito in cancelleria. Il controricorso dell'avvocato mirava al mantenimento dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, aderendo all'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nelle controversie in materia di compensi professionali dell'avvocato soggette all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non con citazione. Ne consegue che, quando l'opposizione è proposta con ricorso, la tempestività si valuta sulla data di deposito e non sulla notificazione. Poiché nel caso concreto il ricorso era stato depositato il 28.11.2014 e il decreto ingiuntivo era stato notificato il 22.10.2014, l'opposizione doveva ritenersi tempestiva. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza del Tribunale di Roma e ha rinviato al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché esamini il merito dell'opposizione al decreto ingiuntivo.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
L'opposizione nelle controversie sui compensi dell'avvocato deve essere introdotta con ricorso secondo il rito sommario speciale richiamato dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011; il deposito del ricorso è il momento rilevante ai fini della tempestività.
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Assoggetta le controversie sui compensi professionali degli avvocati a un rito sommario speciale; consente l'introduzione della controversia con ricorso e disciplina anche l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso in tale materia.
art. 641 c.p.c.
Il termine per proporre opposizione rileva ai fini della verifica della tempestività; nel caso concreto non era decorso, poiché il ricorso era stato depositato entro il termine calcolato dalla notificazione del decreto.
art. 645 c.p.c.
Richiamato dal Tribunale per l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte precisa che, per la materia in esame, opera la disciplina speciale dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
art. 633 c.p.c.
Richiamato per individuare la via monitoria alternativa di introduzione della controversia sui compensi professionali.
art. 648 c.p.c.
La Corte richiama la disciplina applicabile all'opposizione proposta contro il decreto ingiuntivo nella cornice del rito speciale.
art. 649 c.p.c.
Richiamato come norma applicabile nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo soggetta al rito speciale.
art. 653 c.p.c.
Richiamato come norma applicabile nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo soggetta al rito speciale.
art. 654 c.p.c.
Richiamato come norma applicabile nell'ambito dell'opposizione al decreto ingiuntivo soggetta al rito speciale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo nel contesto processuale della trattazione in camera di consiglio.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato nel motivo di ricorso: violazione o falsa applicazione di legge.
art. 86 c.p.c.
Consente al controricorrente di difendersi personalmente, come avvenuto nel caso dell'avvocato.
art. 28 l. n. 794 del 1942
La controversia sui compensi professionali dell'avvocato, come sostituita dalla normativa sopravvenuta, resta soggetta al rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011.
art. 4 d.lgs. n. 150/2011
In caso di errata introduzione del giudizio con citazione anziché con ricorso, il giudice deve disporre il mutamento del rito; gli effetti della domanda si producono secondo il rito seguito prima del mutamento.
Massime di principio
- Nelle controversie aventi ad oggetto i compensi professionali dell'avvocato, introdotte ai sensi della disciplina speciale, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non con citazione.
- Ai fini della tempestività dell'opposizione proposta con ricorso, rileva la data del deposito in cancelleria e non quella della notificazione del ricorso.
- L'errata scelta del rito non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione: il giudice deve applicare il mutamento di rito previsto dalla disciplina speciale.
- La disciplina speciale sui compensi dell'avvocato continua ad applicarsi anche quando il cliente contesti l'esistenza del rapporto o l'an debeatur, non solo il quantum del compenso.
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