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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2017

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2017 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che autorizza l'immissione sul mercato dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench quale alimento tradizionale da un paese terzo a norma del regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regime sui nuovi alimenti, l'immissione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench come alimento tradizionale da un paese terzo. La Commissione prende atto dell'assenza di obiezioni motivate da parte degli Stati membri o dell'EFSA entro il termine previsto e aggiorna di conseguenza l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. L'autorizzazione è accompagnata da una specifica denominazione di ეტichetta e da una descrizione tecnica del prodotto.

Autorizzazione all'immissione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench come alimento tradizionale da un paese terzo e modifica dell'elenco dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito di applicazione

Si applica all'immissione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench, qualificato come "alimento tradizionale da un paese terzo" ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Riguarda gli operatori che intendano commercializzarlo nell'UE, da solo o come ingrediente alimentare, per la popolazione generale. Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, inserendo il prodotto nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati con condizioni d'uso e requisiti di etichettatura. È applicabile in tutti gli Stati membri e in modo direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Autorizzazione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench come nuovo alimento tradizionale

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2017 autorizza l'immissione sul mercato dell'Unione dello sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench quale alimento tradizionale da un paese terzo, nell'ambito del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti. La Commissione motiva l'intervento richiamando la notifica presentata dal richiedente, la documentazione sul consumo sicuro storicamente comprovato negli Stati Uniti e l'assenza di obiezioni motivate da parte degli Stati membri o dell'EFSA entro il termine previsto.

Base giuridica e iter procedurale

L'adozione si fonda sull'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2283. Il 5 aprile 2018 la società Sorghum Zrt. ha notificato l'intenzione di commercializzare il prodotto nell'Unione; la notifica è stata trasmessa agli Stati membri e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare il 30 aprile 2018, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1. Poiché entro quattro mesi, come previsto dall'articolo 15, paragrafo 2, non sono state presentate obiezioni debitamente motivate, la Commissione ha proceduto all'autorizzazione e all'aggiornamento dell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

Ambito dell'autorizzazione e inserimento nell'elenco dell'Unione

Il regolamento dispone che lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench, nella forma descritta nell'allegato, sia inserito nell'elenco dell'Unione istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. L'autorizzazione riguarda il prodotto destinato al consumo in quanto tale o come ingrediente alimentare dalla popolazione in generale. La voce inserita nell'elenco include espressamente le condizioni d'uso e i requisiti di etichettatura riportati nell'allegato del regolamento.

Requisiti di etichettatura

Per i prodotti alimentari che contengono il nuovo alimento, la denominazione da utilizzare in ეტichetta è "sciroppo di sorgo (Sorghum bicolor)". Si tratta di un requisito specifico aggiuntivo che accompagna l'autorizzazione e che deve essere rispettato dagli operatori che commercializzano alimenti contenenti l'ingrediente autorizzato.

Specifiche tecniche del prodotto autorizzato

L'allegato fornisce una definizione tecnica dello sciroppo autorizzato: esso è costituito dallo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench, appartenente al genere Sorghum e alla famiglia Poaceae (o Gramineae). Il prodotto è ottenuto dagli steli della pianta mediante triturazione, estrazione ed evaporazione, con trattamento termico, fino a conseguire uno sciroppo di almeno 74 °Brix. Le specifiche di composizione indicate sono: acqua 22,7 g/100 g, ceneri 2,4 e zuccheri totali superiori a 74,0 g/100 g.

Modifica dell'atto di esecuzione n. 2017/2470 e decorrenza

Il regolamento modifica di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati. Il nuovo atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Inserimento nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati

Lo sciroppo di Sorghum bicolor (L.) Moench, come specificato nell'allegato, è inserito nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti autorizzati istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La voce comprende anche le condizioni d'uso e i requisiti di etichettatura fissati nell'allegato.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per includere il nuovo alimento nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati) e nella tabella 2 (specifiche).

Requisito di etichettatura

La denominazione da riportare sull'etichetta dei prodotti alimentari contenenti il nuovo alimento è "sciroppo di sorgo (Sorghum bicolor)".

Specifiche del nuovo alimento

Lo sciroppo è definito come alimento tradizionale ottenuto dagli steli di Sorghum bicolor (L.) Moench mediante triturazione, estrazione ed evaporazione, comprensive di trattamento termico, fino a ottenere uno sciroppo pari ad almeno 74 °Brix. Le specifiche riportano anche i dati di composizione: acqua 22,7 g/100 g, ceneri 2,4, zuccheri totali superiori a 74,0 g/100 g.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentietichettatura alimentaremercato interno

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