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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2018

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che stabilisce norme specifiche relative alla procedura da seguire per effettuare la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32018R2018

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo dettagliato la procedura con cui vengono valutati i rischi connessi all’importazione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti classificati come ad alto rischio. Stabilisce chi può presentare il fascicolo tecnico, quali informazioni essenziali debbano esservi contenute, e il ruolo rispettivo della Commissione e dell’EFSA nella verifica e nella valutazione scientifica. Prevede inoltre regole sulla riservatezza delle informazioni e fissa la data di applicazione al 14 dicembre 2019.

Norme procedurali per la presentazione, l’esame e la valutazione dei fascicoli tecnici relativi a piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio ai fini dell’importazione nell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle procedure di valutazione dei rischi previste dall’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 per piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio destinati all’introduzione nel territorio dell’Unione. Riguarda in particolare le organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi, la Commissione e l’EFSA, nonché il richiedente della domanda di importazione. È escluso un diverso canale di presentazione del fascicolo tecnico: la domanda può essere presentata solo dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo. Si applica dal 14 dicembre 2019 in tutti gli Stati membri.

Norme procedurali per la valutazione dei rischi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2018 della Commissione attua l’articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, disciplinando la procedura per la valutazione dei rischi connessi all’importazione nell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. La finalità è assicurare una valutazione scientifica tempestiva, completa e trasparente, basata su un fascicolo tecnico presentato secondo regole uniformi.

Contesto e ratio della disciplina

Dai considerando emerge che la Commissione ha ritenuto necessario fissare regole procedurali per evitare ritardi nell’esame dei fascicoli tecnici e per garantire che la valutazione dei rischi si fondi su informazioni certificate dall’autorità pubblica competente del paese terzo. Il sistema è concepito in modo da valorizzare il ruolo dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese esportatore, senza pregiudicare la possibilità della Commissione di richiedere pareri scientifici o assistenza tecnica all’EFSA ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda le procedure relative alla valutazione dei rischi prevista dall’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031. I destinatari operativi della disciplina sono l’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, la Commissione, l’EFSA e il richiedente della domanda di importazione. La presentazione del fascicolo tecnico è riservata esclusivamente all’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo e deve essere accompagnata da elementi che attestino l’esistenza di una richiesta di importazione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031.

Contenuto del fascicolo tecnico

Per ciascuna pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, il fascicolo tecnico deve contenere almeno:

  • informazioni sulla merce, inclusi trattamenti e lavorazione;
  • informazioni sull’identificazione degli organismi nocivi potenzialmente associati alla merce nel paese esportatore;
  • informazioni sulle misure di mitigazione e sulle ispezioni fitosanitarie;
  • recapiti del punto di contatto dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante incaricato dei rapporti con Commissione ed EFSA.

Il fascicolo deve inoltre includere tutti gli elementi indicati nel documento EFSA richiamato dal regolamento, relativo alle informazioni necessarie a sostegno delle richieste di importazione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio. La documentazione va presentata in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Il richiedente può segnalare quali informazioni ritiene riservate perché la loro divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione competitiva di terzi, ma deve fornire una motivazione verificabile.

Ruolo della Commissione

Ricevuto il fascicolo, la Commissione ne dà accusato ricevimento e verifica se contenga le informazioni minime richieste dall’articolo 3, primo comma, lettere da a) a d). Se ritiene il fascicolo incompleto o necessita di chiarimenti, può domandare informazioni supplementari al richiedente. Solo quando le condizioni risultano soddisfatte trasmette il fascicolo all’EFSA e informa gli Stati membri.

Ruolo dell’EFSA e conclusione della valutazione

L’EFSA verifica innanzitutto la conformità del fascicolo al documento di riferimento indicato dal regolamento e può richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti. Una volta completata tale verifica, avvia la valutazione dei rischi. Durante l’istruttoria può comunicare direttamente con il richiedente, ma deve informare la Commissione di ogni comunicazione intercorsa. La valutazione deve essere conclusa entro un periodo di tempo ragionevole, trasmessa alla Commissione e pubblicata nell’EFSA Journal.

Sulla base della valutazione scientifica ricevuta, la Commissione può modificare, se necessario, l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

Riservatezza delle informazioni

La disciplina richiama espressamente l’articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002 in materia di riservatezza delle informazioni presentate dal richiedente. Ciò mira a tutelare le informazioni sensibili che, se divulgate, potrebbero incidere sulla posizione competitiva di soggetti terzi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 14 dicembre 2019. È inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, in quanto regolamento vincolante in tutti i suoi elementi.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: stabilire le procedure per la valutazione dei rischi di cui all’articolo 42, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, così da assicurare una valutazione in tempi ragionevoli sulla base di una richiesta di importazione corredata da un fascicolo tecnico completo e trattato secondo una procedura specifica.

Soggetti legittimati a presentare il fascicolo tecnico

Ai sensi dell’articolo 2, il fascicolo tecnico può essere presentato alla Commissione soltanto da un’organizzazione nazionale per la protezione delle piante di un paese terzo. Il fascicolo deve essere accompagnato da elementi che dimostrino l’esistenza di una richiesta di importazione ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2031.

Contenuto minimo del fascicolo tecnico

L’articolo 3 impone che, per ogni pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, il fascicolo contenga: informazioni sulla merce, inclusi trattamenti e lavorazione; dati sull’identificazione degli organismi nocivi potenzialmente associati alla merce nel paese esportatore; informazioni sulle misure di mitigazione e sulle ispezioni fitosanitarie; recapiti del punto di contatto dell’organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile dei contatti con Commissione ed EFSA. Il fascicolo deve inoltre includere tutti gli elementi indicati nel documento EFSA richiamato dal regolamento. La presentazione avviene in una delle lingue ufficiali dell’Unione. Il richiedente può chiedere che talune informazioni siano trattate come riservate, motivandolo in modo verificabile.

Verifica preliminare della Commissione

L’articolo 4 prevede che la Commissione accusI ricevuta del fascicolo tecnico e ne controlli la completezza rispetto alle informazioni richieste dall’articolo 3, primo comma, lettere da a) a d). Se necessario, può chiedere informazioni supplementari o chiarimenti. Quando ritiene soddisfatti i requisiti, trasmette il fascicolo all’EFSA e informa gli Stati membri.

Valutazione dei rischi da parte dell’EFSA

L’articolo 5 stabilisce che l’EFSA verifichi la conformità del fascicolo al documento informativo richiamato dall’articolo 3 e possa anch’essa chiedere integrazioni o chiarimenti. Successivamente procede alla valutazione dei rischi, potendo comunicare direttamente con il richiedente; in tal caso informa la Commissione di ogni comunicazione. La valutazione deve essere completata entro un periodo di tempo ragionevole, trasmessa alla Commissione e pubblicata nell’EFSA Journal. Sulla base della valutazione, la Commissione può modificare, se necessario, l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali o degli altri oggetti ad alto rischio di cui all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031.

Riservatezza

L’articolo 6 rinvia all’articolo 39 del regolamento (CE) n. 178/2002 per la disciplina della riservatezza delle informazioni presentate dal richiedente.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 7 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 14 dicembre 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità النباتaleimportazionisicurezza alimentareprocedure amministrativeriservatezza

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