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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2019

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali o altri oggetti ad alto rischio, ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/2031, e un elenco di piante per le quali non sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nell'Unione, ai sensi dell'articolo 73 di detto regolamento

Normativa europea32018R2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, sulla base del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco provvisorio di vegetali e prodotti vegetali ad alto rischio la cui introduzione nell’Unione è vietata in attesa di una valutazione dei rischi. Contestualmente prevede un elenco di frutti per i quali, in base alla valutazione del rischio e all’esperienza commerciale, non è richiesto il certificato fitosanitario. L’atto coordina due discipline complementari, entrambe fondate su una valutazione scientifica del rischio e applicabili alle importazioni da paesi terzi.

Istituisce un elenco provvisorio di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio e un elenco di frutti esentati dall’obbligo di certificato fitosanitario per l’introduzione nell’Unione.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti originari di paesi terzi, ai fini della protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Riguarda in particolare le piante e i prodotti vegetali elencati nell’allegato I, la cui introduzione è vietata in attesa di valutazione dei rischi, e i frutti elencati nell’allegato II, per i quali non è richiesto il certificato fitosanitario. Sono escluse dall’allegato I le sementi, il materiale in vitro e le piante legnose da impianto nanizzate naturalmente o artificialmente; il regolamento fa inoltre salve le piante già elencate nell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 e si applica dal 14 dicembre 2019.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione: elenco provvisorio di piante ad alto rischio ed esenzioni dal certificato fitosanitario

Il regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 in materia di misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. Sulla base di valutazioni preliminari del rischio, la Commissione individua talune piante, prodotti vegetali e altri oggetti come "ad alto rischio" e ne vieta provvisoriamente l’introduzione nell’Unione, in attesa di una valutazione più completa. Parallelamente, stabilisce che per alcuni frutti non è necessario il certificato fitosanitario, quando le evidenze disponibili mostrano un rischio accettabile.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento si fonda in particolare sull’articolo 42, paragrafo 3, e sull’articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031. I considerando chiariscono che la Commissione deve adottare atti di esecuzione per elencare provvisoriamente i vegetali ad alto rischio e per precisare, quando giustificato, le categorie di piante per le quali il certificato fitosanitario non è richiesto. L’impostazione è comune: la valutazione è basata su criteri scientifici e tecnici e mira a prevenire l’introduzione nell’Unione di organismi nocivi di livello inaccettabile.

Ambito delle misure di divieto per le importazioni

L’articolo 1, in combinato disposto con l’allegato I, vieta l’introduzione nel territorio dell’Unione delle merci classificate come ad alto rischio. Il divieto è provvisorio e opera fino alla successiva valutazione dei rischi prevista dal regolamento di base.

L’allegato I riguarda, in sintesi:

  • piante da impianto, escluse sementi, materiale in vitro e piante legnose da impianto nanizzate, appartenenti a numerosi generi/specie (tra cui Acacia, Acer, Albizia, Alnus, Annona, Bauhinia, Berberis, Betula, Castanea, Cornus, Corylus, Crataegus, Diospyros, Fagus, Ficus carica, Fraxinus, Hamamelis, Jasminum, Juglans, Ligustrum, Lonicera, Malus, Nerium, Persea, Populus, Prunus, Quercus, Robinia, Salix, Sorbus, Taxus, Tilia, Ulmus);
  • piante di Ullucus tuberosus originarie di tutti i paesi terzi;
  • frutti di Momordica L. originari di paesi terzi o zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Thrips palmi Karny e che non dispongono di misure di attenuazione efficaci;
  • legno di Ulmus L. originario di paesi terzi o zone di paesi terzi in cui è nota la presenza di Saperda tridentata Olivier.

La ratio delle esclusioni è precisa: sementi, materiale in vitro e piante legnose da impianto nanizzate sono sottratti all’ambito dell’allegato I perché, secondo le valutazioni preliminari richiamate nei considerando, il rischio fitosanitario è ritenuto accettabile o già disciplinato da altre prescrizioni specifiche.

Obbligo di certificato fitosanitario e relative esenzioni

L’articolo 2 disciplina l’obbligo documentale per l’introduzione di piante nell’Unione. In linea generale, per le piante diverse da quelle incluse nell’elenco dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 è richiesto un certificato fitosanitario.

Tuttavia, il regolamento introduce una deroga puntuale per i frutti elencati nell’allegato II, per i quali il certificato non è richiesto. Il considerando evidenzia che tali frutti non ospitano organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, non sono associati a focolai collegati alla loro introduzione e non risultano soggetti a intercettazioni ripetute per i tipi di rischio considerati.

I frutti esentati sono:

  • Ananas comosus (L.) Merrill;
  • Cocos nucifera L.;
  • Durio zibethinus Murray;
  • Musa L.;
  • Phoenix dactylifera L.

Logica della valutazione del rischio

I considerando spiegano che gli elenchi dell’articolo 42 e dell’articolo 73 seguono una metodologia comune, fondata sugli allegati III e VI del regolamento (UE) 2016/2031. Le misure si basano non su singoli organismi nocivi, ma sul livello di rischio associato alle categorie di piante o prodotti vegetali. Per le merci ricomprese negli allegati, la Commissione ha ritenuto, rispettivamente, che il rischio sia inaccettabile senza valutazione ulteriore oppure che il certificato fitosanitario non sia necessario.

Decorrenza e applicazione

L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione, però, decorre dal 14 dicembre 2019, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2031. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori importatori e per i professionisti che assistono i traffici agroalimentari e vivaistici, il regolamento impone una verifica preliminare della classificazione merceologica e fitosanitaria delle merci:

  • se la merce rientra nell’allegato I, l’introduzione è vietata fino all’esito della valutazione dei rischi;
  • se si tratta di piante soggette al regime generale dell’articolo 2, occorre verificare se rientrano nell’elenco dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 oppure se beneficiano di un’esenzione;
  • per i frutti dell’allegato II, il certificato fitosanitario non è richiesto.

In pratica, il regolamento incide direttamente sulle procedure di importazione, sui controlli documentali e sulla pianificazione delle supply chain da paesi terzi, con particolare rilievo per il settore vivaistico e per il commercio di frutta tropicale.

Disposizioni principali

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti ad alto rischio

L’articolo 1 qualifica come ad alto rischio le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti elencati nell’allegato I ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. Per tali merci è vietata l’introduzione nel territorio dell’Unione in attesa di una valutazione dei rischi.

Obbligo di certificato fitosanitario e relative esenzioni

L’articolo 2 dispone che, per l’introduzione nell’Unione di piante diverse da quelle incluse nell’elenco dell’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, è richiesto un certificato fitosanitario. I frutti elencati nell’allegato II sono esclusi da tale obbligo.

Elenchi degli allegati I e II

L’allegato I include: piante da impianto, escluse sementi, materiale in vitro e piante legnose da impianto nanizzate, appartenenti a specifici generi/specie; piante di Ullucus tuberosus; frutti di Momordica L. provenienti da paesi terzi o zone interessate da Thrips palmi Karny senza misure di attenuazione efficaci; legno di Ulmus L. proveniente da paesi terzi o zone interessate da Saperda tridentata Olivier. L’allegato II elenca i frutti esentati dal certificato fitosanitario: Ananas comosus, Cocos nucifera, Durio zibethinus, Musa L. e Phoenix dactylifera.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitariocommercio internazionalesicurezza alimentareagricolturacontrolli alle importazioni

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