Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2042

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2042 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R2042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul sistema di correlazione tra i valori di CO2 ottenuti con NEDC e quelli ottenuti con WLTP per i veicoli commerciali leggeri, al fine di rendere comparabili le condizioni di prova e migliorare la qualità dei dati di monitoraggio. Introduce obblighi specifici di calcolo e comunicazione dei valori di CO2 per i veicoli immatricolati nel 2020, con meccanismi sostitutivi in caso di mancata trasmissione dei dati nei termini. Rafforza inoltre la trasparenza delle prove, imponendo la compilazione completa della matrice dei dati di input e la trasmissione di file di correlazione completi e criptati alla Commissione.

Modifica le regole di esecuzione WLTP per i veicoli commerciali leggeri, chiarendo le condizioni di prova e rafforzando la comunicazione e il monitoraggio dei dati di omologazione e correlazione delle emissioni di CO2.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nelle prove WLTP e NEDC relative ai veicoli commerciali leggeri nuovi, nell’ambito del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 e del regolamento (UE) 2017/1151. Riguarda in particolare i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2020 per la comunicazione dei valori di CO2 e, per alcune prescrizioni procedurali, i nuovi tipi di veicoli dalla data di entrata in vigore del regolamento; talune modifiche documentali e di trasmissione si applicano dal 1o febbraio 2019. Non incide sulla validità delle omologazioni già concesse sulla base del regolamento (UE) 2017/1151.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2042 della Commissione

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 per chiarire le condizioni di prova WLTP applicabili alla correlazione tra i valori di CO2 misurati con WLTP e quelli del precedente NEDC, nell’ottica di garantire risultati comparabili e coerenti con gli obiettivi di riduzione delle emissioni fissati dal regolamento (UE) n. 510/2011. Il provvedimento mira anche a rafforzare il monitoraggio dei dati di omologazione e la trasparenza delle prove, senza incidere sulla validità delle omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che il metodo di correlazione introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152 deve produrre risultati idonei a rendere comparabili le prescrizioni di riduzione delle emissioni nella vecchia e nella nuova procedura di prova. Per questo motivo, le autorità di omologazione, i servizi tecnici e i costruttori devono operare con condizioni di prova coerenti con gli obiettivi del regolamento. Il regolamento interviene inoltre per disciplinare i dati di monitoraggio delle emissioni di CO2 relativi ai veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2020 e per migliorare la qualità e la tracciabilità dei dati inviati alla Commissione.

Comunicazione dei valori di CO2 per il 2020

Con l’introduzione dell’articolo 6 bis, i costruttori devono calcolare il valore di CO2 in ciclo misto per ogni veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel 2020 utilizzando la formula prevista dal regolamento (UE) 2017/1151 e sostituendo i parametri MCO2-H ed MCO2-L con i valori MCO2,C,5 dei veicoli H e L ricavati dal certificato di omologazione CE. Quando la determinazione del valore avviene solo sul veicolo H, il costruttore comunica il corrispondente valore MCO2,C,5. La comunicazione alla Commissione deve avvenire entro tre mesi dal ricevimento dei dati provvisori 2020, mediante caricamento nel Business Data Repository dell’Agenzia europea dell’ambiente.

In caso di mancata comunicazione entro il termine, la Commissione assume il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE e lo utilizza come valore corrispondente alle emissioni di CO2 ai fini della famiglia di interpolazione interessata, estendendo il criterio anche, se del caso, alle famiglie per le quali siano disponibili solo misurazioni del veicolo H.

Chiarimenti sulle condizioni di prova WLTP

L’allegato I è integrato con un nuovo punto 2.2 bis che specifica le condizioni di prova WLTP da osservare per rendere la prova pertinente ai fini della correlazione. Si prevede, in particolare, che:

  • la correzione dei risultati WLTP per le emissioni massiche di CO2 si applichi a tutti i risultati di prova, salvo una specifica eccezione richiamata nel testo;
  • le tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO2 e che sono destinate a funzionare durante la prova restino in funzione durante l’esecuzione della prova, sia NEDC sia WLTP;
  • per i veicoli con trasmissione automatica si utilizzi la stessa modalità selezionabile dal conducente, con disciplina specifica per l’uso delle modalità migliore e peggiore nella prova WLTP;
  • per i veicoli con trasmissione manuale, il parametro nmin_drive_set sia definito secondo la formula prevista dal regolamento (UE) 2017/1151, con possibilità di calcolo alternativo dei punti di cambio, previa approvazione dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico, se giustificato dalla guidabilità e purché il margine di sicurezza aggiuntivo della potenza non superi il 20%.

Il nuovo punto 2.2 ter stabilisce l’ambito temporale di applicazione di tali precisazioni: per i nuovi tipi di veicoli dalla data di entrata in vigore del regolamento; per i tipi di veicoli esistenti, limitatamente a quelli immessi sul mercato nel 2020, il costruttore deve fornire all’autorità di omologazione elementi probatori che consentano di confermare il rispetto delle condizioni di prova. Se l’autorità non può confermare una o più condizioni, il costruttore deve effettuare una nuova prova WLTP o una serie di prove sotto supervisione, con nuova correlazione conforme al regolamento. Se risulta mancante solo la condizione relativa al nuovo tipo di veicolo, il costruttore può correggere il dato nella matrice di input senza rifare la prova.

Dati di input, nuove voci e monitoraggio tecnico

Il punto 2.4 dell’allegato I viene modificato per imporre che la matrice dei dati di input sia completata per ciascuna prova WLTP eseguita. La tabella 1 è aggiornata con specifiche tecniche più dettagliate per alcune voci già esistenti e con l’inserimento di nuove voci, tra cui:

  • potere calorifico del carburante;
  • consumo di carburante della prova WLTP per il veicolo H e L;
  • tensione nominale del REESS;
  • fattore di correzione della famiglia ATCT;
  • correzione per velocità e distanza della prova WLTP;
  • correzione RCB della prova WLTP;
  • numero di prove WLTP;
  • valore dichiarato WLTP;
  • valore di CO2 WLTP misurato e corretto;
  • ripetizione della prova WLTP.

La finalità è aumentare la completezza dei dati tecnici a supporto della correlazione e consentire un monitoraggio più puntuale delle emissioni e dei risultati di prova.

Trasmissione alla Commissione e riservatezza dei file

Il regolamento interviene anche sulla procedura di trasmissione dei risultati. Nel punto 3.1.1.1 dell’allegato I viene previsto che il file riepilogativo sia criptato per garantire la riservatezza. Il nuovo punto 3.1.1.2 disciplina il file di correlazione completo: l’autorità di omologazione o il servizio tecnico carica il file riepilogativo sul server della Commissione, riceve una risposta di ricevimento con un numero casuale tra 0 e 99, un codice hash e una firma digitale, e poi compone il file completo includendo sia il rapporto originale sia la risposta del server.

Il file di correlazione completo deve essere conservato dall’autorità di omologazione come verbale di prova ai sensi dell’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE. Le modifiche di cui ai punti c) e d) dell’articolo 1, punto 2, si applicano dal 1o febbraio 2019.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le disposizioni modificative incidono quindi sul regime di correlazione e di reporting WLTP con efficacia immediata, secondo le scadenze espressamente previste per alcune misure procedurali.

Disposizioni principali

Comunicazione dei risultati WLTP per i veicoli immatricolati nel 2020

È inserito l’articolo 6 bis nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1152. I costruttori devono calcolare il valore di CO2 (ciclo misto) per ogni veicolo commerciale leggero nuovo immatricolato nel 2020 secondo la formula dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, utilizzando come valori di input i dati MCO2,C,5 del veicolo H e del veicolo L tratti dal certificato di omologazione CE. Se la determinazione avviene solo sul veicolo H, si usa il relativo valore MCO2,C,5. I valori devono essere comunicati alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione dei dati provvisori 2020, tramite caricamento nel registro Business Data Repository dell’Agenzia europea dell’ambiente. In caso di omessa comunicazione, la Commissione utilizza il valore registrato alla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE come valore corrispondente ai fini del calcolo.

Condizioni di prova WLTP per la correlazione

Vengono inseriti i punti 2.2 bis e 2.2 ter nell’allegato I. Per la correlazione devono applicarsi le condizioni di prova dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, con precisazioni: correzione dei risultati WLTP per le emissioni massiche di CO2 applicabile a tutti i risultati di prova, salvo una specifica eccezione; mantenimento in funzione delle tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO2 destinate a operare durante la prova; uso della medesima modalità selezionabile dal conducente nei veicoli con trasmissione automatica, con regola specifica sulla modalità peggiore; definizione del parametro nmin_drive_set per i veicoli con trasmissione manuale e possibilità, previa approvazione dell’autorità di omologazione o del servizio tecnico, di calcolare diversamente i punti di cambio di velocità entro un margine di sicurezza della potenza non superiore al 20%. Tali precisazioni si applicano ai nuovi tipi di veicoli dalla data di entrata in vigore; per i tipi esistenti relativi ai veicoli immessi sul mercato nel 2020, il costruttore deve fornire elementi probatori all’autorità di omologazione, che conferma il rispetto delle condizioni oppure richiede una nuova prova WLTP e una nuova correlazione. Se è mancante solo la condizione relativa al nuovo tipo di veicolo, il costruttore può correggere il dato nella matrice di input senza rifare la prova. I risultati della ripetizione o della correzione devono essere registrati e il file completo trasmesso alla Commissione entro il 30 aprile 2021.

Matrice dei dati di input e nuove voci informative

Nel punto 2.4 dell’allegato I si prevede che la matrice dei dati di input sia completata per ciascuna prova WLTP eseguita. Sono inoltre aggiornate varie voci della tabella 1, tra cui le osservazioni relative ai dati OBD e banco dinamometrico, al calcolo teorico del cambio di velocità, alla misura della corrente, al fattore di rigenerazione Ki, e sono introdotte nuove voci su potere calorifico del carburante, consumo di carburante della prova WLTP per i veicoli H ed L, tensione nominale del REESS, fattore di correzione della famiglia ATCT, correzione per velocità e distanza, correzione RCB, numero di prove WLTP, valore dichiarato WLTP, valore misurato e corretto di CO2 e ripetizione della prova WLTP.

Trasmissione dei dati e riservatezza

Nel punto 3.1.1.1 dell’allegato I viene soppressa la lettera a) e modificato il contenuto del file riepilogativo; è inoltre previsto che il file riepilogativo sia criptato per garantire la riservatezza. Il nuovo punto 3.1.1.2 disciplina il file di correlazione completo: l’autorità di omologazione o il servizio tecnico carica il file riepilogativo su un server della Commissione, riceve una risposta contenente un numero casuale, un codice hash e una firma digitale del server, e compone il file di correlazione completo includendo il rapporto originale e la risposta della Commissione. Il file è conservato dall’autorità come verbale di prova secondo l’allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le modifiche di cui all’articolo 1, punto 2, lettere c) e d), si applicano dal 1o febbraio 2019. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteemissioni dei veicoliomologazione dei veicolitrasportimonitoraggio e reporting

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.