Regolamento (UE) 2019/715
Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sostituisce il previgente quadro finanziario per le agenzie e gli altri organismi dell’Unione finanziati dal bilancio UE, allineandolo al regolamento finanziario generale 2018/1046. Disciplina in modo organico formazione, esecuzione, controllo, rendicontazione e audit dei bilanci degli organismi dell’Unione, con particolare attenzione a trasparenza, sana gestione finanziaria, prevenzione delle frodi e conflitti di interesse. Introduce inoltre regole su entrate con destinazione specifica, partenariati finanziari, servizi condivisi e forme di finanziamento anche non collegate ai costi.
Regole finanziarie quadro applicabili agli organismi dell'Unione istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom che ricevono contributi a carico del bilancio UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli organismi dell’Unione dotati di personalità giuridica istituiti in base al TFUE e/o al trattato Euratom, nella misura in cui ricevono contributi dal bilancio generale dell’Unione. Ciascun organismo deve adottare proprie regole finanziarie, che possono discostarsi dal regolamento solo per esigenze specifiche e previo accordo della Commissione. Non si applica agli organismi interamente autofinanziati, per i quali sono comunque auspicabili regole analoghe; restano inoltre impregiudicate le norme UE in materia di protezione dei dati personali.
Regolamento delegato (UE) 2019/715 sul regolamento finanziario quadro degli organismi dell’Unione
Il regolamento definisce il quadro finanziario applicabile agli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom che ricevono contributi a carico del bilancio generale dell’Unione. Esso sostituisce il precedente regolamento delegato n. 1271/2013 e allinea la disciplina degli organismi al regolamento finanziario generale (UE, Euratom) 2018/1046, con l’obiettivo di semplificare, chiarire e rendere più coerente la governance finanziaria, la rendicontazione e il controllo.
Ambito soggettivo e rapporto con gli atti costitutivi
La disciplina si applica agli organismi dell’Unione dotati di personalità giuridica e finanziati, almeno in parte, dal bilancio UE. Ogni organismo deve adottare un proprio regolamento finanziario interno; deroghe al presente testo sono consentite solo se necessarie per esigenze specifiche e previa intesa con la Commissione. Restano esclusi gli organismi interamente autofinanziati, per i quali il regolamento raccomanda tuttavia regole analoghe e una rendicontazione annuale alle istituzioni.
Principi di bilancio e struttura delle risorse
Il regolamento ribadisce i principi cardine del diritto finanziario europeo: unità, verità del bilancio, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria, performance e trasparenza. Il bilancio comprende tutte le entrate e tutte le spese necessarie, incluse quelle amministrative, e può essere alimentato da contributo annuale dell’Unione, entrate proprie, contributi degli Stati membri, entrate con destinazione specifica e riporti. Le tasse e i canoni, se presenti, devono essere fissati a un livello tale da evitare l’accumulo di eccedenze.
Entrate con destinazione specifica, liberalità e partenariati
Una parte rilevante del regolamento riguarda la disciplina delle entrate con destinazione specifica, distinte in esterne e interne. Sono tali, tra l’altro, contributi di Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali, donazioni, legati, proventi da servizi, canoni di locazione e vendita di immobili. Le entrate con destinazione specifica sono oggetto di riporti e storni secondo regole speciali e aprono automaticamente i corrispondenti stanziamenti. È inoltre regolata l’accettazione di liberalità, con controllo rafforzato per importi rilevanti, ed è escluso il ricorso alla sponsorizzazione da parte di imprese. La Commissione può concludere, in casi eccezionali, accordi di contributo, sovvenzione o partenariato finanziario con l’organismo, con applicazione delle regole sulla gestione indiretta per i fondi specificamente delegati.
Programmazione, adozione del bilancio e organico
Il documento unico di programmazione diventa il fulcro della pianificazione finanziaria e operativa: contiene programmazione pluriennale e annuale, stime di entrate e spese, risorse umane, politica immobiliare, cooperazione esterna, strategie di efficienza e controllo interno, nonché la strategia antifrode. Va trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno a Commissione, Parlamento europeo e Consiglio. Il bilancio è formato secondo l’atto costitutivo e la procedura UE, con adozione della tabella dell’organico da parte del Parlamento e del Consiglio; modifiche significative richiedono bilancio rettificativo. La tabella dell’organico costituisce un limite tassativo, ma sono possibili variazioni entro il 10% in condizioni specifiche.
Esecuzione del bilancio, impegni, pagamenti e controlli
L’esecuzione del bilancio è affidata al direttore in qualità di ordinatore, nel rispetto della sana gestione finanziaria e degli stanziamenti autorizzati. Il regolamento disciplina impegni di bilancio specifici, globali e accantonati, i termini di utilizzo, i riporti e i disimpegni, nonché il funzionamento in caso di adozione tardiva del bilancio. Le spese devono essere impegnate, convalidate e pagate con adeguati controlli ex ante ed ex post; i controlli sono organizzati secondo rischio e rapporto costi/benefici. La separazione tra ordinatore e contabile è espressamente richiesta, così come la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse.
Rendicontazione, audit e discarico
Gli organismi devono pubblicare sintesi del bilancio e dei bilanci rettificativi, trasmettere e pubblicare il bilancio completo, la tabella dell’organico e le informazioni sui destinatari dei fondi, nel rispetto della riservatezza e della protezione dei dati personali. Sono previsti conti annuali completi di stati finanziari e relazioni sull’esecuzione del bilancio, con un calendario puntuale per conti provvisori, definitivi e dichiarazioni del contabile. La relazione annuale di attività consolidata, da trasmettere entro il 1° luglio, documenta risultati, indicatori, risorse, audit, controlli interni e misure antifrode. Il discarico segue il ciclo ordinario con decisione del Parlamento europeo su raccomandazione del Consiglio.
Appalti, sovvenzioni, premi e altri strumenti di esecuzione
Per appalti, sovvenzioni e premi si applicano in via generale le regole del regolamento finanziario 2018/1046, salvo le specificità previste. Il regolamento consente agli organismi di concedere contributi anche in forma non collegata ai costi, oltre che tramite rimborso di costi ammissibili, costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi. Sono inoltre disciplinati esperti esterni, quote di adesione e altri strumenti accessori di esecuzione del bilancio.
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione
Il testo rafforza in modo significativo gli strumenti di prevenzione e repressione di frodi, irregolarità e conflitti di interesse. Gli organismi devono comunicare senza indugio alla Commissione i casi di frode e le irregolarità finanziarie, oltre alle indagini OLAF ed EPPO rilevanti, e adottare regole interne di prevenzione e gestione dei conflitti. Commissione, OLAF, Corte dei conti ed eventuali altri soggetti autorizzati dispongono di diritti di accesso e controllo. Sono inoltre richiamati il sistema di individuazione precoce e di esclusione e le norme sull’e-government.
Disposizioni finali e transitorie
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è applicabile dal 1° gennaio 2019, con rinvio al 1° gennaio 2020 per alcune disposizioni centrali sulla programmazione e sulla relazione annuale di attività consolidata. Gli organismi interessati devono adottare il proprio regolamento finanziario rivisto entro il 1° luglio 2019 o, per chi rientri successivamente nell’ambito dell’articolo 70 del regolamento 2018/1046, entro sei mesi dal momento di tale rientro.
Disposizioni principali
Oggetto, definizioni e rapporti con le regole interne
L’articolo 1 stabilisce che il regolamento fissa le regole finanziarie applicabili agli organismi dell’Unione finanziati dal bilancio UE. Gli organismi devono adottare regole finanziarie proprie; deroghe ammesse solo per esigenze specifiche e con accordo della Commissione. L’articolo 2 definisce in particolare atto costitutivo, consiglio di amministrazione, direttore e comitato esecutivo; l’articolo 3 rinvia al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 per i termini; l’articolo 4 salva le norme su protezione dei dati (regolamenti 2018/1725 e 2016/679).
Principi di bilancio e struttura delle entrate
Gli articoli 5 e 6 impongono il rispetto dei principi di unità, verità, annualità, pareggio, unità di conto, universalità, specializzazione, sana gestione finanziaria, performance e trasparenza. Il bilancio comprende tutte le entrate e spese, incluse quelle amministrative, e può includere stanziamenti non dissociati o dissociati. Le risorse possono derivare da contributo annuo dell’Unione, entrate proprie, eventuali contributi degli Stati membri, entrate con destinazione specifica e riporti. Le tasse e i canoni sono di regola non vincolati, salvo casi eccezionali previsti nell’atto costitutivo.
Entrate con destinazione specifica, liberalità e interessi
L’articolo 20 distingue entrate con destinazione specifica esterne e interne; tra le esterne rientrano contributi di Stati membri, paesi terzi, organizzazioni internazionali, fondazioni, donazioni, legati, accordi di cui all’articolo 7 e tasse/canoni. Tra le interne figurano entrate da servizi a terzi o ad altre istituzioni/organismi UE, restituzioni, indennità assicurative, canoni di locazione e vendita di immobili e rimborsi fiscali. L’articolo 21 disciplina l’apertura automatica degli stanziamenti corrispondenti; l’articolo 22 regola l’accettazione di liberalità, con autorizzazione preventiva per valori pari o superiori a 50 000 EUR se comportano oneri o obblighi rilevanti; l’articolo 23 esclude l’applicazione della disciplina sulle sponsorizzazioni da parte di imprese; l’articolo 61 dispone che gli interessi sui fondi del contributo UE non sono dovuti al bilancio dell’Unione.
Programmazione, bilancio e tabella dell'organico
L’articolo 32 introduce il documento unico di programmazione, da trasmettere entro il 31 gennaio a Commissione, Parlamento e Consiglio, contenente programmazione pluriennale e annuale, previsioni di entrate e spese, risorse umane, politica immobiliare, cooperazione esterna, efficienza/sinergie e strategia di controllo interno e antifrode. L’articolo 33 coordina la formazione del bilancio con la procedura UE e l’adozione della tabella dell’organico; l’articolo 34 disciplina i bilanci rettificativi. L’articolo 38 rende la tabella dell’organico un limite tassativo, con possibilità di modifiche fino al 10% entro condizioni precise.
Regole di esecuzione del bilancio, impegni e pagamenti
Gli articoli 39-47 disciplinano l’esecuzione del bilancio dal direttore quale ordinatore, la delega di poteri, la separazione tra ordinatore e contabile, i controlli ex ante ed ex post, la gestione dei conflitti di interesse e la conservazione dei giustificativi per almeno cinque anni dal discarico. Gli articoli 72-77 regolano le decisioni di finanziamento, i tipi di impegno (specifico, globale, accantonato), i termini per assunzione e disimpegno, nonché le modalità di pagamento (prefinanziamenti, pagamenti intermedi, saldo) e i termini di pagamento rinviando all’articolo 116 del regolamento 2018/1046.
Reportistica, controllo interno e audit
L’articolo 48 impone una relazione annuale di attività consolidata, con obiettivi, risultati, valutazioni, gestione di bilancio, risorse umane, controllo interno, antifrode, audit e accordi di partenariato/servizi/delega; essa deve essere trasmessa entro il 1° luglio. L’articolo 78 prevede una funzione di audit interno svolta dal revisore interno della Commissione, con accesso pieno alle informazioni; l’articolo 79 ne garantisce indipendenza; l’articolo 80 consente strutture di audit interne condivise. Gli articoli 97-103 disciplinano i conti annuali, i conti provvisori e definitivi, e la relazione annuale sulla gestione di bilancio e finanziaria.
Appalti, sovvenzioni, premi e altri strumenti
Gli articoli 89 e 90 applicano agli appalti le regole del titolo VII del regolamento 2018/1046, consentendo accordi di servizio e appalti congiunti con le amministrazioni dello Stato membro ospitante. Gli articoli 91 e 92 rinviano alle regole UE su sovvenzioni e premi, mentre l’articolo 81 elenca le possibili forme di contributo (anche finanziamenti non collegati ai costi, costi unitari, somme forfettarie e tassi fissi). Gli articoli 93-96 disciplinano esperti esterni retribuiti o non retribuiti, quote di adesione e altri strumenti di esecuzione del bilancio.
Tutela degli interessi finanziari, frodi e accessi
Gli articoli 42, 86 e 108 rafforzano prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, obblighi di comunicazione alla Commissione di frodi e irregolarità, e accessi di Commissione, OLAF, Corte dei conti ed EPPO. Il regolamento richiama il sistema di individuazione precoce ed esclusione del regolamento 2018/1046 e impone procedure che proteggano i dati personali e il principio del need-to-know nelle comunicazioni antifrode.
Entrata in vigore, applicazione e abrogazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e si applica dal 1° gennaio 2019, ma gli articoli 32 e 48 si applicano dal 1° gennaio 2020. L’articolo 113 abroga il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 dal 1° gennaio 2019, con sopravvivenza transitoria di alcuni articoli fino al 31 dicembre 2019. L’articolo 112 impone agli organismi l’adozione delle nuove regole finanziarie entro il 1° luglio 2019, o entro sei mesi dal momento in cui rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 70 del regolamento 2018/1046.
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