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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/2043

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2043 della Commissione, del 18 dicembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 al fine di chiarire le condizioni di prova WLTP e disporre il monitoraggio dei dati di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32018R2043

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime di correlazione tra prove NEDC e WLTP introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, al fine di rendere più chiari e comparabili i test e di migliorare il monitoraggio dei dati di omologazione. Introduce obblighi specifici di calcolo e comunicazione alla Commissione dei valori di CO2 WLTP per le autovetture immatricolate nel 2020, nonché regole più dettagliate sulle condizioni di prova, sulla compilazione della matrice dei dati di input e sulla trasmissione criptata dei file di correlazione. Sono previste verifiche e possibili nuove prove quando non sia possibile confermare il rispetto delle condizioni WLTP richieste.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per chiarire le condizioni di prova WLTP, rafforzare il monitoraggio dei dati di omologazione e disciplinare la comunicazione dei risultati relativi alle emissioni di CO2.

Ambito di applicazione

Si applica ai costruttori di autovetture nuove, alle autorità di omologazione e ai servizi tecnici coinvolti nelle prove WLTP e NEDC ai fini del metodo di correlazione delle emissioni di CO2 previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153. Riguarda in particolare le autovetture nuove immatricolate nel 2020 e le famiglie di interpolazione per le quali si eseguono prove e correlazioni ai fini del monitoraggio e della comparazione tra risultati WLTP e NEDC. Le precisazioni sulle condizioni di prova si applicano ai nuovi tipi di veicoli dalla data di entrata in vigore; per i tipi esistenti, incidono sui veicoli immessi sul mercato nel 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2043: chiarimenti sulle prove WLTP e monitoraggio dei dati di omologazione

Il regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153, che stabilisce il metodo di correlazione tra i valori di CO2 misurati secondo il vecchio ciclo NEDC e quelli ottenuti con la procedura WLTP. L'obiettivo è rendere più coerenti le condizioni di prova, aumentare la trasparenza dei dati tecnici e consentire alla Commissione di monitorare in modo più affidabile le emissioni e i risultati di omologazione, senza incidere sulla validità delle omologazioni rilasciate ai sensi del regolamento (UE) 2017/1151.

Contesto e finalità

I considerando spiegano che il metodo di correlazione deve garantire una comparabilità di rigore tra i requisiti di riduzione delle emissioni applicati nelle procedure di prova vecchie e nuove. Per questo motivo, le autorità di omologazione, i servizi tecnici e i costruttori devono operare su condizioni di prova comparabili e coerenti con la finalità del regolamento. Il regolamento mira inoltre a chiarire aspetti delle condizioni WLTP necessarie per i dati di monitoraggio relativi alle autovetture nuove immatricolate nel 2020.

Comunicazione dei valori di CO2 WLTP per il 2020

L'articolo 7 bis introdotto nel regolamento (UE) 2017/1153 impone ai costruttori di calcolare, per ogni autovettura nuova immatricolata nel 2020, il valore di CO2 in ciclo misto mediante la formula prevista dal regolamento (UE) 2017/1151, usando i valori MCO2,C,5 del certificato di omologazione CE relativi al veicolo H e al veicolo L. Quando la determinazione avviene solo sul veicolo H, deve essere trasmesso il relativo valore MCO2,C,5. La comunicazione alla Commissione deve avvenire entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione dei dati provvisori 2020, mediante caricamento nel Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Se i dati non sono inviati nei termini, la Commissione utilizza il valore indicato alla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE come valore di riferimento per la famiglia di interpolazione interessata; per le famiglie con soli dati del veicolo H può utilizzare il valore della voce 2.5.1.1.3. Inoltre, la Commissione deve monitorare il numero delle famiglie di interpolazione basate sul solo veicolo H e, in caso di aumento rispetto al 2018, valutare l'impatto sul calcolo ed eventualmente escludere tali famiglie.

Condizioni di prova WLTP

Il nuovo punto 2.2 bis dell'allegato I specifica le condizioni di prova WLTP rilevanti per la correlazione. La correzione delle emissioni massiche di CO2 si applica a tutti i risultati di prova, salvo una specifica eccezione richiamata nel regolamento. Le tecnologie installate sul veicolo e destinate a funzionare durante la prova devono essere effettivamente attive, indipendentemente dal fatto che la prova sia effettuata secondo NEDC o WLTP.

Per i veicoli con trasmissione automatica, deve essere usata la stessa modalità selezionabile dal conducente in entrambe le procedure di prova; quando si impiegano le modalità migliore e peggiore previste per il WLTP, la modalità peggiore deve essere utilizzata come input nello strumento di correlazione e per tutte le prove fisiche NEDC. Per i veicoli con trasmissione manuale, viene definito il termine nmin_drive_set secondo la formula del regolamento (UE) 2017/1151. È inoltre possibile, previa approvazione dell'autorità di omologazione o del servizio tecnico, calcolare diversamente i punti di cambio, se ciò è giustificato dalla guidabilità e se il margine di sicurezza aggiuntivo della potenza non supera il 20%.

Applicabilità delle nuove precisazioni e ripetizione delle prove

Le precisazioni sulle condizioni di prova si applicano ai nuovi tipi di veicoli dalla data di entrata in vigore del regolamento. Per i tipi esistenti relativi a veicoli immessi sul mercato nel 2020, il costruttore deve fornire prove all'autorità di omologazione, che conferma se le condizioni siano state rispettate e registra la conferma, mantenendola disponibile per la Commissione.

Se una o più condizioni non risultano confermate, il costruttore deve effettuare una nuova prova WLTP o una serie di prove sotto supervisione, con nuova correlazione conforme al regolamento. Se non è soddisfatta solo la condizione relativa all'applicabilità temporale per i nuovi tipi, il costruttore può correggere il valore nella matrice di input senza rifare la prova. I risultati della ripetizione o della correzione e della correlazione devono essere registrati, e il file completo basato sui dati di input della ripetizione deve essere trasmesso alla Commissione entro il 30 aprile 2021.

Matrice dei dati di input e informazioni da trasmettere

Il regolamento rafforza gli obblighi di documentazione imponendo che la matrice dei dati di input sia completata per ciascuna prova WLTP effettuata. Vengono anche aggiornate numerose voci della tabella 1 dell'allegato I, tra cui quelle relative ai dati OBD e banco dinamometrico, alla modalità di cambio di velocità, alla corrente elettrica misurata, al fattore di rigenerazione, al potere calorifico del carburante, al consumo di carburante WLTP, alla tensione nominale del REESS, ai fattori di correzione ATCT e RCB, al numero di prove, al valore di CO2 dichiarato e a quello misurato e corretto, nonché alla ripetizione della prova.

Riservatezza e file di correlazione completo

Per garantire la trasparenza senza compromettere la riservatezza, il file riepilogativo dei dati di input deve essere criptato. Il nuovo assetto del punto 3.1.1.2 prevede che l'autorità di omologazione o il servizio tecnico carichi il file riepilogativo su un server della Commissione, che restituisce una risposta di ricevimento con un numero casuale e un codice hash legato senza equivoci al rapporto originale firmato digitalmente. L'autorità deve quindi formare un file di correlazione completo comprensivo del rapporto originale e della risposta del server, da conservare come verbale di prova secondo l'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le modifiche specifiche introdotte dall'articolo 1, punto 2, lettere c) e d), si applicano dal 1° febbraio 2019.

Disposizioni principali

Comunicazione dei risultati WLTP per le immatricolazioni 2020

È inserito l'articolo 7 bis nel regolamento (UE) 2017/1153. I costruttori devono calcolare il valore di CO2 (ciclo misto) di ogni autovettura nuova immatricolata nel 2020 secondo la formula dell'allegato XXI, suballegato 7, punto 3.2.3.2.4, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1151, sostituendo i termini MCO2-H ed MCO2-L con i valori MCO2,C,5 tratti dal certificato di omologazione CE. Se il veicolo è valutato solo in riferimento al veicolo H, si usa il valore MCO2,C,5 del veicolo H. I valori devono essere comunicati alla Commissione entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione dei dati provvisori 2020, mediante caricamento nel Business Data Repository dell'Agenzia europea dell'ambiente.

Mancata comunicazione e valori sostitutivi

Se i dati non sono trasmessi entro il termine, la Commissione prende il valore riportato alla voce 2.5.1.2.3 del certificato di omologazione CE e lo considera valore di CO2 in ciclo misto ai fini del calcolo per tutti i veicoli nuovi della famiglia di interpolazione interessata; per le famiglie con sole misurazioni del veicolo H, può usare il valore della voce 2.5.1.1.3.

Monitoraggio delle famiglie con solo veicolo H

La Commissione monitora il numero delle famiglie di interpolazione per le quali le emissioni di CO2 sono determinate solo in riferimento al veicolo H. Se tale numero aumenta rispetto al 2018, la Commissione valuta l'impatto sul calcolo e può escludere tali famiglie dal calcolo dei dati di riferimento 2020.

Condizioni di prova WLTP e loro precisazioni

Sono introdotti i punti 2.2 bis e 2.2 ter dell'allegato I. Per la pertinenza delle prove WLTP e per determinare i dati di input si applicano le condizioni di prova dell'allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, con precisazioni su: correzione delle emissioni massiche di CO2 per tutti i risultati di prova; funzionamento, durante la prova, delle tecnologie che incidono sulle prestazioni di CO2; uso della stessa modalità selezionabile dal conducente per trasmissioni automatiche, incluse le modalità migliore e peggiore; definizione di nmin_drive_set per trasmissioni manuali e possibile ricalcolo dei punti di cambio con approvazione dell'autorità e nel rispetto del limite del 20% di margine di sicurezza aggiuntivo della potenza.

Applicabilità delle precisazioni WLTP e ripetizione delle prove

Per i nuovi tipi di veicoli, le precisazioni valgono dalla data di entrata in vigore del regolamento. Per i tipi esistenti relativi a veicoli immessi sul mercato nel 2020, il costruttore deve fornire elementi probatori all'autorità di omologazione, che conferma il rispetto delle condizioni; la conferma deve indicare l'identificativo della famiglia di interpolazione e il rispetto di ciascuna condizione. Se una o più condizioni non sono confermabili, il costruttore deve effettuare una nuova prova WLTP o una serie di prove sotto supervisione, con nuova correlazione. Se manca solo la condizione relativa alla data di applicazione per i nuovi tipi, il costruttore può correggere il valore nella matrice di input senza nuova prova. I risultati e le ripetizioni/correzioni sono registrati e il file completo di correlazione deve essere trasmesso alla Commissione entro il 30 aprile 2021.

Matrice dei dati di input e nuove voci informative

Il punto 2.4 dell'allegato I è modificato imponendo di completare la matrice dei dati di input per ciascuna prova WLTP eseguita. Sono aggiornate o inserite varie voci della tabella 1, incluse quelle relative a dati OBD e banco dinamometrico, calcolo teorico del cambio di velocità, corrente misurata, fattore di rigenerazione Ki, potere calorifico del carburante, consumo di carburante WLTP, tensione nominale del REESS, fattore di correzione ATCT, correzioni per velocità/distanza e RCB, numero di prove WLTP, valore di CO2 dichiarato e misurato/corretto, nonché l'indicazione della ripetizione della prova e delle condizioni che l'hanno determinata.

Trasmissione criptata dei dati e file di correlazione completo

Nel punto 3.1.1.1 viene soppressa una lettera, la voce sui dati di input è estesa e il file riepilogativo deve essere criptato per garantire la riservatezza. Il punto 3.1.1.2 è sostituito: l'autorità di omologazione o il servizio tecnico carica il file riepilogativo su un server della Commissione, che restituisce una risposta di ricevimento con un numero casuale tra 0 e 99 e un codice hash collegato al rapporto originale con firma digitale. L'autorità crea quindi un file di correlazione completo comprendente il rapporto originale e la risposta del server, da conservare come verbale di prova ai sensi dell'allegato VIII della direttiva 2007/46/CE.

Decorrenza e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le modifiche di cui all'articolo 1, punto 2, lettere c) e d), si applicano dal 1° febbraio 2019.

Come è indicizzato

Materieemissioni di co2omologazione dei veicolitrasportiambientemonitoraggio dei dati tecnici

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