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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 455 del 18 ottobre 2023

Giustizia amministrativa202501001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, n. 455 del 18 ottobre 2023, recante il riconoscimento del beneficio della Carta docente e la condanna al pagamento delle annualità non corrisposte

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Arezzo, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità non corrisposte, oltre interessi. Il giudicato si è formato il 24 novembre 2023. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 25 ottobre 2023 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Non risultando adempiuto il titolo, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava l’esecuzione del titolo giudiziale ormai definitivo. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti necessari entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempienza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio; il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte, successiva all’inutile decorso del termine assegnato al Ministero, compreso il pagamento delle somme ancora dovute. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La norma costituisce il fondamento dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni è stato ritenuto decorso prima della proposizione del ricorso per ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando, a seguito della formazione del giudicato e del decorso del termine dilatorio previsto per l’adempimento delle amministrazioni, non risulti eseguito il titolo giudiziale.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato, individuando gli adempimenti necessari anche con riferimento al pagamento delle somme dovute.
  • In caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
  • La nomina del commissario ad acta può riguardare un organo interno all’amministrazione debitrice, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, e può comprendere il potere di adottare gli atti necessari e di effettuare il pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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