Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza del 28/06/2019 n. 17536 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Marco Sechi contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva riconosciuto la legittimità dell’accertamento dell’Agenzia delle Entrate per il 2003. La Corte ha affermato che la sentenza penale non produce automaticamente giudicato nel processo tributario, ma può essere utilizzata come elemento di prova autonomamente valutato dal giudice tributario. Sono stati dichiarati infondati i motivi relativi all’utilizzo delle prove penali e alla motivazione della sentenza, mentre è stato dichiarato inammissibile il motivo sulla motivazione e quello relativo all’accertamento induttivo, perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese per euro 4.000, oltre spese prenotate a debito, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Rigetto del ricorso di Marco Sechi contro l’accertamento tributario fondato su proventi derivanti da attività di franchising e sulle risultanze del procedimento penale

Rigetto del ricorso contro l’accertamento tributario relativo all’anno 2003

La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da Marco Sechi contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e confermato l’accertamento fiscale relativo all’anno d’imposta 2003. L’accertamento riguardava redditi ritenuti conseguiti attraverso un’attività di franchising collegata all’agenzia di viaggi "Grandi Vacanze".

Origine dell’accertamento e vicenda penale

L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento nei confronti del contribuente sulla base della sentenza del Tribunale di Como n. 803/2008, all’epoca impugnata, con la quale Sechi era stato condannato per falso in scrittura privata, ai sensi dell’art. 485 c.p., e per truffa, ai sensi dell’art. 640 c.p.

Secondo la ricostruzione posta a fondamento dell’accertamento, Sechi aveva indotto Silvia Rigoli a sostenere il costo di campagne pubblicitarie relative alla cessione in franchising dell’agenzia di viaggi "Grandi Vacanze", riconducibile al contribuente ma ritenuta inesistente nella configurazione prospettata alla persona offesa. La condotta avrebbe consentito a Sechi di ottenere un profitto superiore a euro 100.000.

Determinazione del reddito accertato

L’Agenzia delle Entrate aveva considerato costi per fatture pubblicitarie pari a euro 110.000 e aveva applicato un ricarico del 20%, corrispondente a euro 22.000, in relazione alla fee iniziale di ingresso nel franchising e alle successive royalties.

Per il periodo complessivo di 27 mesi, da giugno 2001 ad agosto 2003, l’Amministrazione aveva determinato ricavi complessivi pari a euro 132.000, derivanti dalla somma dei costi pubblicitari e del ricarico. La quota riferita ai primi otto mesi del 2003 era stata calcolata in euro 39.111, mediante la ripartizione dell’importo complessivo per 27 mesi e la moltiplicazione per gli otto mesi interessati.

L’accertamento aveva prodotto effetti ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.

Svolgimento dei giudizi di merito

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente. La Commissione Tributaria Regionale aveva invece accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo utilizzabili nel processo tributario le prove testimoniali acquisite nel procedimento penale, purché sottoposte a un’autonoma valutazione.

La CTR aveva ritenuto che Sechi avesse indotto Rigoli a stipulare contratti pubblicitari a proprio vantaggio e che dai contratti di franchising fossero derivati compensi costituiti dalla fee di ingresso e dalle successive royalties, nella percentuale individuata dall’Amministrazione finanziaria.

Primo motivo: utilizzabilità delle prove penali nel processo tributario

Con il primo motivo, il contribuente aveva denunciato la violazione degli artt. 132, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., dell’art. 654 c.p.p., dell’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 38 e 39 del d.P.R. n. 600/1973.

Sechi sosteneva che la CTR, pur affermando la necessità di una valutazione autonoma delle prove acquisite nel processo penale, si fosse in realtà limitata a recepire la decisione penale, senza indicare gli elementi posti concretamente a fondamento della decisione.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la sentenza penale irrevocabile, sia di condanna sia di assoluzione, non produce automaticamente autorità di cosa giudicata nel processo tributario, anche quando riguardi gli stessi fatti posti a fondamento dell’accertamento fiscale. Ciò dipende, tra l’altro, dai diversi limiti probatori del giudizio tributario previsti dall’art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546/1992 e dalla possibilità di utilizzare presunzioni semplici, che possono essere sufficienti in sede tributaria pur non essendo idonee a fondare una condanna penale.

La sentenza penale può quindi essere considerata dal giudice tributario come elemento di prova, liberamente valutabile insieme agli ulteriori elementi istruttori, anche di natura presuntiva. Sono stati richiamati, tra gli altri, i principi espressi da Cass. civ. n. 16262/2017, n. 10578/2015, n. 28174/2017, n. 2938/2015, n. 4924/2013 e n. 21873/2016.

Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che la sentenza penale di primo grado era stata impugnata dal contribuente e che la CTR aveva dichiarato di voler procedere a un autonomo vaglio critico delle risultanze probatorie. La valutazione era stata effettuata considerando, in particolare, le dichiarazioni testimoniali della parte civile nel processo penale e la circostanza che la società costituita da Rigoli il 22 aprile 2002 era stata successivamente cancellata il 25 marzo 2003.

La CTR aveva inoltre formulato un giudizio autonomo, ritenendo che il contribuente avesse predisposto un progetto criminale finalizzato alla stipulazione di contratti a nome di Rigoli e al conseguimento di un profitto superiore a euro 100.000. Non è stata pertanto ravvisata alcuna violazione di legge.

Secondo motivo: vizio di motivazione e disciplina applicabile

Con il secondo motivo, il ricorrente aveva denunciato l’omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi, richiamando la versione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. anteriore alla riforma introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Il motivo è stato dichiarato inammissibile. La sentenza della CTR era stata depositata il 24 gennaio 2013, quindi dopo l’11 settembre 2012, data a partire dalla quale si applicava la nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

La Corte ha precisato che la disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012 si applica anche ai ricorsi per cassazione contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali. L’art. 54, comma 3-bis, del decreto, che esclude il processo tributario dall’applicazione delle disposizioni, riguarda soltanto le norme sull’appello e non il giudizio di legittimità, in considerazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 546/1992. È stato richiamato il principio delle Sezioni Unite espresso nella sentenza n. 8053/2014.

Terzo motivo: nullità della sentenza per omessa motivazione

Con il terzo motivo, il contribuente aveva dedotto la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR non avesse esposto le ragioni di fatto e di diritto della decisione né avesse indicato e valutato autonomamente i mezzi di prova, anche se acquisiti in un diverso giudizio.

Il motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha osservato che la Commissione regionale aveva fornito una motivazione sufficiente e intelligibile, facendo riferimento alla condotta con cui Sechi avrebbe ingannato Rigoli e l’avrebbe indotta a pagare le spese pubblicitarie relative all’agenzia "Grandi Vacanze".

La motivazione indicava inoltre il profitto di circa euro 100.000 e specificava che l’attività commerciale aveva prodotto sia le somme iniziali di ingresso nel franchising, cioè le fee di ingresso, sia le successive royalties. La sentenza non presentava quindi il denunciato vizio di omessa motivazione.

Quarto motivo: accertamento induttivo e presunzioni

Con il quarto motivo, il ricorrente aveva denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, relativo all’accertamento induttivo.

Sechi contestava il percorso presuntivo seguito dalla CTR e dall’Agenzia delle Entrate. Secondo il ricorrente, dai contratti di acquisto di spazi pubblicitari stipulati dalla ditta Prisma, intestata a Silvia Rigoli, si sarebbe erroneamente desunto che:

  • i contratti fossero stati stipulati da Sechi;
  • l’agenzia di viaggi "Grandi Vacanze" fosse riconducibile al contribuente;
  • fossero stati conclusi contratti di franchising;
  • fossero state corrisposte fee di ingresso e royalties;
  • il reddito d’impresa fosse pari a euro 110.000, da incrementare mediante un ricarico del 20%.

Il contribuente aveva quindi sostenuto che la ricostruzione costituisse una "catena di praesumptiones de praesumpto", incompatibile con l’accertamento induttivo.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, chiarendo la distinzione tra i diversi possibili profili di censura del ragionamento presuntivo ai sensi dell’art. 2729 c.c., secondo Cass., Sezioni Unite, n. 1785/2018. La violazione di legge può essere configurata quando il giudice affermi che una presunzione possa fondarsi su elementi privi dei requisiti legali, oppure quando utilizzi un fatto storico non grave, preciso o concordante per trarre la conseguenza ignota.

Diversamente, quando la critica mira soltanto a sostenere che i fatti avrebbero dovuto essere ricostruiti in modo differente o che sarebbe stata preferibile un’altra inferenza probabilistica, la censura riguarda il merito e la valutazione della quaestio facti. Tale rivalutazione non è consentita in sede di legittimità, soprattutto alla luce della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile al caso concreto.

Esito del giudizio e spese

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso proposto da Marco Sechi e ha posto a suo carico le spese del giudizio di legittimità.

Le spese sono state liquidate in favore dell’Agenzia delle Entrate in complessivi euro 4.000, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, la Corte ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto previsto dal comma 1-bis dello stesso articolo 13.

La decisione è stata adottata nella camera di consiglio del 14 maggio 2019.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.