Ordinanza del 27/06/2019 n. 17250 - Corte di Cassazione
Ici - Esenzione - Congregazione Italiana Testimoni di Geova - Immobili di culto - Destinazione ad attività ricettive - Assimilabile ad attività religiose.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Roma Capitale contro l’esenzione ICI riconosciuta dalla CTR del Lazio alla Congregazione Italiana dei Testimoni di Geova per gli anni 2005-2007. Gli immobili destinati al culto e quelli adibiti a foresteria dei ministri di culto possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992, quando ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi e l’attività non è svolta con modalità commerciali. Roma Capitale è stata condannata al pagamento di 10.000 euro di spese, oltre accessori, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Esenzione ICI per immobili della Congregazione Italiana dei Testimoni di Geova destinati al culto e alla foresteria dei ministri religiosi
Esenzione ICI per immobili destinati al culto e alla foresteria religiosa
La pronuncia riguarda il diritto della Congregazione Italiana dei Testimoni di Geova all’esenzione dall’ICI per alcuni immobili di proprietà, utilizzati per attività di culto, assistenziali e ricettive, comprese le abitazioni destinate ai ministri religiosi. La Corte di cassazione, con decisione del 26 febbraio 2019 depositata il 27 giugno 2019, ha confermato la sentenza della CTR del Lazio e ha rigettato il ricorso di Roma Capitale.
Oggetto della controversia e gradi di giudizio
La Congregazione aveva impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, emessi per parziale o omesso versamento dell’ICI. Il Comune non aveva riconosciuto l’esenzione prevista dall’art. 7 del D.Lgs. n. 504/1992.
La Commissione tributaria regionale aveva inizialmente rigettato i ricorsi con sentenza n. 511/52/12. In sede di appello, con sentenza del 12 maggio 2014, la CTR del Lazio – sezione distaccata di Latina – aveva invece accolto le doglianze della Congregazione, riconoscendo la sussistenza dei presupposti per l’esenzione.
Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. La Congregazione ha resistito con controricorso e ha depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Fondamento normativo dell’esenzione
La CTR aveva esaminato diverse ipotesi di esenzione previste dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992:
- la lett. b), relativa ai fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- la lett. d), relativa agli immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto;
- la lett. i), relativa agli immobili utilizzati dagli enti indicati dall’art. 87, comma 1, lett. c), del TUIR, per lo svolgimento esclusivo di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o culto.
La pronuncia richiama inoltre l’art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985, che ricomprende tra le attività di religione o culto quelle dirette alla formazione del clero e dei religiosi e ai fini spirituali e missionari.
Immobili e attività rilevanti
Una parte significativa degli immobili risultava accatastata nella categoria E/7, circostanza ritenuta idonea a ricondurli tra i fabbricati esenti.
Per gli altri cespiti, la destinazione al culto era stata documentata mediante:
- perizie giurate;
- attestati ministeriali;
- planimetrie;
- attestazioni dei religiosi.
Con riferimento agli immobili destinati a foresteria, la CTR aveva accertato che la Congregazione possedeva il requisito soggettivo previsto dalla normativa e che gli immobili erano effettivamente destinati all’abitazione dei ministri di culto.
La Corte ha ritenuto rilevante il precedente secondo cui l’immobile destinato ad abitazione dei membri della comunità religiosa, con modalità assimilabili all’abitazione del proprietario e dei suoi familiari, può essere considerato funzionale allo svolgimento di un’attività non commerciale. Tale destinazione può integrare sia l’attività di formazione del clero e dei religiosi, ai sensi dell’art. 16, lett. a), della legge n. 222/1985, sia un’attività ricettiva rilevante ai fini dell’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992.
L’attività ricettiva è stata interpretata come riferita all’ospitalità e all’accoglienza di persone in genere, non necessariamente estranee all’ente proprietario.
Requisiti soggettivi e oggettivi
Per l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), devono coesistere:
- un requisito soggettivo, consistente nello svolgimento delle attività da parte di un ente pubblico o privato privo di natura societaria e non avente come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, secondo il rinvio alla disciplina del TUIR;
- un requisito oggettivo, costituito dall’utilizzo esclusivo dell’immobile per una delle attività agevolate.
La Corte ha ribadito che la sussistenza del requisito oggettivo deve essere verificata in concreto. Non è sufficiente produrre documenti che attestino astrattamente la destinazione dell’immobile: occorre accertare che l’attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia esercitata secondo modalità commerciali. Tale principio era già stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tra cui le sentenze n. 20776 del 26 ottobre 2005, n. 4502 del 21 marzo 2012 e n. 14226 dell’8 luglio 2015.
Nel caso esaminato, la CTR aveva ritenuto adeguatamente provati entrambi i requisiti, valorizzando la natura dell’ente, la destinazione abitativa degli immobili e il loro uso come foresteria per i ministri di culto.
Primo motivo: onere della prova
Roma Capitale sosteneva che la Congregazione non avesse assolto l’onere di provare tutti i requisiti necessari per l’esenzione, con particolare riferimento alla destinazione non commerciale degli immobili.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato. La CTR, infatti, aveva implicitamente posto a carico della contribuente l’onere di dimostrare i requisiti soggettivi e oggettivi, ritenendo che tale prova fosse stata fornita mediante la documentazione prodotta.
Secondo la Cassazione, le contestazioni del Comune non riguardavano l’interpretazione astratta delle norme, ma la ricostruzione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove. Una simile censura non può essere proposta come violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., ma, eventualmente, come vizio di motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.
La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso mirava sostanzialmente a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. Il riferimento della CTR alla genericità delle contestazioni del Comune è stato considerato soltanto un argomento rafforzativo della decisione e non il fondamento esclusivo del riconoscimento dell’esenzione.
Secondo motivo: destinazioni agricole e zootecniche
Roma Capitale sosteneva che alcuni immobili fossero destinati, oltre che a ospitare ministri religiosi, anche ad attività di produzione agricola e zootecnica. Secondo il Comune, la presenza di attività diverse da quelle agevolate avrebbe escluso il requisito dell’utilizzo esclusivo previsto dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504/1992.
Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che:
- la sentenza impugnata non faceva riferimento alla destinazione agricola o zootecnica;
- Roma Capitale non aveva indicato in quale fase e con quale atto processuale tale questione fosse stata sollevata;
- il ricorso non aveva trascritto i passaggi essenziali dell’atto nel quale sarebbe stata contenuta l’affermazione attribuita alla Congregazione, in violazione del principio di autosufficienza previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.;
- la CTR aveva fatto espresso riferimento esclusivamente alla destinazione degli immobili a foresteria dei ministri di culto, equiparandola a quella abitativa.
La Corte ha inoltre ribadito che le attività assistenziali e ricettive possono beneficiare dell’esenzione al pari delle attività di religione o culto, purché ne siano rispettati i requisiti normativi e non siano esercitate con modalità commerciali.
L’eventuale errore nella valutazione della destinazione concreta degli immobili avrebbe dovuto essere dedotto, se del caso, come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. oppure, secondo quanto prospettato dalla resistente e richiamato dalla Corte, mediante il rimedio revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c. in caso di errore percettivo.
È stata ritenuta generica e apodittica anche la doglianza relativa alla presunta produzione di nuovi documenti in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c., poiché i documenti contestati non erano stati individuati e la censura non risultava coerentemente formulata nella rubrica del motivo.
Terzo motivo: spese processuali
Roma Capitale ha contestato la liquidazione delle spese processuali, ritenendola sproporzionata e abnorme rispetto alla complessità della questione e ai limiti previsti dal decreto ministeriale 10 marzo 2014, richiamando gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile e comunque infondato perché generico e privo di riferimenti concreti alla controversia. Ha inoltre rilevato che la questione non presentava particolari profili di novità o complessità, sicché la CTR aveva correttamente applicato il principio della soccombenza.
Considerato il valore della controversia, pari a 310.117,30 euro, gli importi liquidati dalla CTR risultavano comunque inferiori ai valori medi dei compensi determinati in base allo scaglione applicabile.
Decisione e conseguenze economiche
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso di Roma Capitale.
La ricorrente è stata condannata a rimborsare alla Congregazione le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
La Corte ha inoltre dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, disposizione applicabile ratione temporis perché il ricorso era stato proposto dopo il 30 gennaio 2013.
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