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Ordinanza

Ordinanza del 27/06/2019 n. 17346 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l’estinzione del giudizio d’appello in materia di protezione internazionale. L’appellante non aveva rinnovato la notificazione alla competente Avvocatura dello Stato, nonostante l’ordine della corte d’appello, sostenendo l’originaria validità della notifica telematica. Il ricorso non indicava concretamente come fosse stata eseguita la notificazione, limitandosi a richiamare orientamenti astratti sull’utilizzabilità dei pubblici elenchi e degli indirizzi PEC. Non è stato applicato l’aumento del contributo unificato poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

Inammissibilità del ricorso per cassazione per difetto di specificità in materia di notificazione telematica dell’atto di appello

Inammissibilità del ricorso per cassazione e validità della notificazione telematica

La Corte di cassazione ha esaminato il ricorso proposto da B. I. contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia, che aveva dichiarato estinto il processo d’impugnazione relativo a un provvedimento di diniego della protezione internazionale e della protezione umanitaria. La decisione di estinzione era stata adottata per la mancata osservanza dell’ordine di rinnovazione della notificazione della citazione all’Avvocatura dello Stato.

Vicenda processuale

La corte d’appello aveva rilevato che la notificazione all’Avvocatura dello Stato non era stata validamente eseguita. L’appellante aveva chiesto un termine per procedere alla rinnovazione della notificazione, ma non aveva poi effettuato il rinnovo, sostenendo che la notificazione originaria dovesse comunque ritenersi valida ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1910.

Il ricorrente ha impugnato la sentenza denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 291 c.p.c. e dell’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1910. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

Disciplina della notificazione telematica

Secondo quanto riportato nella sentenza impugnata, la notificazione era stata eseguita ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994. Tale disposizione prevede che la notificazione telematica sia effettuata mediante posta elettronica certificata:

  • all’indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi;
  • nel rispetto della normativa, anche regolamentare, sulla sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici;
  • utilizzando esclusivamente un indirizzo PEC del notificante risultante da pubblici elenchi.

La corte d’appello aveva specificamente affermato che l’appellante aveva effettuato la notificazione utilizzando un indirizzo non risultante dai predetti elenchi.

Ragioni dell’inammissibilità

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366, n. 3, c.p.c.

Il ricorrente aveva sviluppato la censura in termini astratti, limitandosi, come espressamente indicato nel ricorso, a esporre una serie di pronunce e orientamenti ritenuti utili a chiarire la questione. In particolare, aveva richiamato argomentazioni secondo cui:

  • la notificazione sarebbe valida anche qualora il registro utilizzato fosse il registro IPA;
  • l’indice INI-PEC costituirebbe un pubblico elenco;
  • la notificazione telematica richiederebbe che l’atto provenisse da un indirizzo PEC e fosse diretto a un altro indirizzo PEC, entrambi risultanti da pubblici elenchi;
  • la procedura dovrebbe perfezionarsi mediante il completamento del meccanismo telematico idoneo ad assicurare la certezza del recapito.

La Corte ha ritenuto tali argomentazioni inidonee a sostenere il ricorso, poiché non era stato specificato in concreto come fosse stata eseguita la notificazione. Mancava, quindi, una precisa correlazione tra i principi giuridici invocati dal ricorrente e le modalità effettive della notificazione contestata, a fronte dell’accertamento della corte d’appello secondo cui l’indirizzo utilizzato non risultava dai pubblici elenchi richiesti dalla legge.

Esito del giudizio

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso.

Non è stata disposta l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorrente era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione è stata adottata in Roma, nella camera di consiglio del 19 marzo 2019.

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