Ordinanza del 27/06/2019 n. 17262 - Corte di Cassazione
ICI - Soggetti passivi - Proprietario - Enfiteusi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha stabilito che, per l’anno 2006, l’ICI gravava sull’enfiteuta e non sulla società proprietaria-concedente, anche se quest’ultima aveva acquisito l’immobile mediante conferimento d’azienda. La sentenza impugnata è stata cassata, l’originario ricorso della contribuente è stato accolto e il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione.
ICI 2006: soggetto passivo in presenza di enfiteusi
ICI 2006 e individuazione del soggetto passivo in presenza di enfiteusi
La controversia riguarda l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’ICI per l’anno 2006 relativamente a un complesso immobiliare gravato da diritto di enfiteusi. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tale situazione, il tributo è dovuto dall’enfiteuta, mentre il proprietario-concedente, la cui proprietà è limitata dal diritto reale di godimento, non è soggetto passivo dell’imposta.
Origine della controversia
La società T.E. ha impugnato l’avviso di accertamento e liquidazione emesso dal Comune di Pomezia per l’anno 2006, con cui erano stati richiesti ICI, interessi e sanzioni per omesso versamento.
La società sosteneva che gli immobili non fossero di sua proprietà, poiché erano entrati nel suo patrimonio mediante conferimento d’azienda del 12 aprile 2006, ma risultavano gravati da un diritto di enfiteusi. La società aveva inoltre acquisito il diritto di enfiteusi soltanto nel dicembre 2007, con conseguente assenza, secondo la propria prospettazione, di soggettività passiva per l’anno 2006.
Il Comune di Pomezia sosteneva invece che la società fosse obbligata al pagamento dell’ICI, poiché dalle visure risultava titolare degli immobili a seguito del conferimento d’azienda del 12 aprile 2006 e, quindi, legittimata passivamente anche per le annualità pregresse.
Procedimento nei gradi di merito
La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso della società con sentenza n. 12466/22/14, compensando le spese di giudizio.
La società ha proposto appello reiterando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 1° febbraio 2016, ha rigettato l’appello, ritenendo che:
- gli immobili fossero stati oggetto di conferimento d’azienda dal 12 aprile 2006;
- la società risultasse, in base alla documentazione della Conservatoria, il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta;
- i terreni edificabili fossero stati trasferiti alla società M.T.L. e successivamente da questa alla T.E. mediante il conferimento d’azienda.
Motivi del ricorso per cassazione
La società ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
- Ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, costituito dal contratto con cui aveva acquistato il diritto di enfiteusi, sostenendo che solo da tale momento fosse divenuta soggetto passivo dell’ICI.
- Ha denunciato la falsa applicazione dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992, deducendo che la norma esclude dalla soggettività passiva il titolare della proprietà limitata da un diritto di enfiteusi a favore di altri.
- Ha denunciato la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., sostenendo che gli atti notarili di trasferimento fossero validi ed efficaci anche in assenza di annotazione presso la Conservatoria, annotazione rilevante soltanto ai fini dell’opponibilità a eventuali acquirenti in buona fede.
Disciplina normativa applicabile
L’art. 3 del D.Lgs. n. 504 del 1992 stabilisce che sono soggetti passivi dell’ICI il proprietario dell’immobile oppure il titolare di diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie.
La soggettività passiva è stata estesa, dal 1° gennaio 1998, al superficiario, all’enfiteuta e al locatario finanziario dall’art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Ne consegue che, nei casi di proprietà gravata da tali diritti:
- il nudo proprietario non è tenuto al pagamento dell’ICI;
- il locatore finanziario non è soggetto passivo dell’imposta;
- il superficiario, l’enfiteuta e il locatario finanziario sono tenuti a calcolare l’imposta sul valore intero dell’immobile.
Accertamento della situazione giuridica degli immobili
Dalla documentazione esaminata è emerso che il complesso immobiliare, censito al catasto al foglio e alle particelle indicati negli atti, era stato inizialmente concesso in enfiteusi dalla società M.T.L. alla società E.Bu. s.r.l. mediante atto notarile.
Successivamente, il diritto di enfiteusi era stato trasferito dalla E.Bu. s.r.l. alla T.E. s.a.r.l. con altro atto notarile, stipulato nel dicembre 2007.
Pertanto, nell’anno d’imposta 2006 la T.E. non era ancora titolare del diritto di enfiteusi. Essa era subentrata alla M.T.L. nella qualità di proprietaria-concedente in conseguenza del conferimento d’azienda, mentre il diritto reale di godimento continuava a spettare alla E.Bu. s.r.l.
Valutazione della Corte di cassazione
La Corte ha ritenuto fondati congiuntamente i motivi di ricorso, rilevando che la CTR aveva omesso di esaminare un fatto storico decisivo: l’esistenza degli atti di costituzione e trasferimento del diritto di enfiteusi.
Tale fatto era stato documentato e discusso nel giudizio di merito ed era decisivo perché consentiva di individuare un soggetto passivo diverso dalla società destinataria dell’avviso di accertamento.
La Corte ha inoltre escluso che potessero prevalere, ai fini dell’individuazione del soggetto passivo, la mera visura camerale o l’atto di iscrizione ipotecaria richiamati dal Comune. In particolare:
- la visura camerale, anche storica, è meramente riproduttiva dei dati comunicati dal privato e non costituisce di per sé prova decisiva della situazione reale del diritto sull’immobile;
- l’eventuale anteriorità dell’iscrizione ipotecaria rispetto alla trascrizione di un atto pubblico traslativo può rilevare sul piano dell’opponibilità e, eventualmente, a vantaggio del creditore iscritto;
- né la CTR né il Comune avevano sollevato contestazioni specifiche sull’obbligo di trascrizione del contratto costitutivo dell’enfiteusi ai sensi dell’art. 2643, n. 2, c.c.
Individuazione del soggetto passivo per il 2006
Sulla base degli atti, la Corte ha stabilito che per l’anno 2006 il soggetto passivo dell’ICI era la E.Bu. s.r.l., in quanto enfiteuta.
La T.E. s.a.r.l., pur avendo acquisito l’azienda originariamente facente capo alla M.T.L. mediante conferimento d’azienda nel corso del 2006, era subentrata, con riferimento agli immobili controversi, esclusivamente nella posizione di concedente. La sua proprietà era quindi limitata dal diritto reale di enfiteusi spettante alla E.Bu. s.r.l.
Di conseguenza, la T.E. non era tenuta al pagamento dell’ICI per il 2006.
Decisione e spese
La Corte di cassazione ha:
- accolto il ricorso della T.E.;
- cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio;
- deciso la causa nel merito, accogliendo il ricorso originario della contribuente contro l’avviso di accertamento ICI per l’anno 2006;
- compensato le spese dei gradi di merito;
- condannato il Comune di Pomezia al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
La decisione è stata assunta il 2 aprile 2019 e depositata in cancelleria il 27 giugno 2019.
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