Cassazione Civile, Ordinanza n. 18050/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA emesso per l’omessa dichiarazione relativa all’anno 2000 e notificato il 3 ottobre 2012. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto l’atto tardivo, assumendo che, per il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di seri indizi di reato, fosse necessaria la presentazione della denuncia penale entro il termine ordinario. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la CTR avesse errato nel subordinare il raddoppio dei termini alla tempestiva presentazione della denuncia; con il secondo ha dedotto violazione dell’art. 132 c.p.c., lamentando che la CTR avesse affermato erroneamente che l’Ufficio non aveva censurato in appello l’applicazione del regime della continuazione alle sanzioni irrogate per gli anni 2001-2004, nonostante tale censura fosse stata effettivamente proposta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che la motivazione della CTR sul presupposto del raddoppio dei termini era in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, poiché il raddoppio opera in presenza di seri indizi di reato anche se la denuncia sia presentata oltre il termine ordinario o sia archiviata; tuttavia ha ritenuto corretta, nel risultato, la dichiarazione di tardività dell’avviso, poiché per l’anno 2000 il termine applicabile era comunque spirato il 31 dicembre 2011, mentre l’atto era stato notificato il 3 ottobre 2012, e la disciplina sopravvenuta del 2015 non era applicabile ai periodi d’imposta anteriori al 31 dicembre 2016. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza riguardava un preteso errore di lettura degli atti di causa, non deducibile con ricorso per cassazione ma, al più, con revocazione. Nessuna pronuncia sulle spese per la mancata costituzione della contribuente.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 633/1972
Nel testo applicabile ratione temporis, i termini di accertamento IVA possono raddoppiare in presenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, senza che sia necessario che la denuncia sia proposta entro il termine ordinario.
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato in parallelo alla disciplina IVA per affermare il principio del raddoppio dei termini nell’accertamento tributario nella versione applicabile ratione temporis.
art. 37 d.l. n. 223/2006
Richiamato quale fonte di modifica della disciplina del raddoppio dei termini di accertamento.
L. n. 248/2006
Citata in relazione alla conversione del d.l. n. 223/2006 e alle modifiche sui termini di accertamento.
L. n. 208/2015
La nuova disciplina dei termini di accertamento non si applica ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016; resta ferma la disciplina transitoria che salva gli atti già notificati.
d.lgs. n. 128/2015
La disciplina transitoria fa salvi gli effetti degli avvisi di accertamento già notificati alla data di entrata in vigore del decreto.
d.lgs. n. 158/2015
È stata richiamata come disciplina transitoria che salva gli avvisi notificati al 2 settembre 2015 e non è stata ritenuta incostituzionale.
art. 132 c.p.c.
La doglianza di omessa motivazione è stata ritenuta inammissibile perché in realtà censurava un errore di lettura degli atti di causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per la dedotta violazione di legge relativa al primo motivo di ricorso.
art. 384, comma 4, c.p.c.
La sentenza impugnata è stata corretta nella motivazione, senza modifica del dispositivo.
art. 12 d.lgs. n. 472/1997
Richiamato solo come capo della decisione di merito sulla continuazione delle sanzioni, oggetto della seconda censura.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
L’errore di lettura degli atti di causa può eventualmente rilevare come motivo di revocazione, non come motivo di ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione nel caso concreto, richiamando la posizione processuale della parte soccombente ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera, nella disciplina ratione temporis applicabile, in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di denuncia penale, anche se la denuncia sia presentata oltre il termine ordinario o sia successivamente archiviata.
- La disciplina sopravvenuta che ha ridisegnato i termini di accertamento non si applica agli avvisi riferiti a periodi d’imposta anteriori alla data indicata dalla legge transitoria, restando salvi gli effetti degli atti già notificati secondo il regime previgente.
- Il ricorso per cassazione non è il rimedio per denunciare un mero errore di percezione o di lettura degli atti di causa; un simile vizio, quando ricorrano i presupposti, può semmai essere fatto valere con revocazione.
- Quando la decisione di merito è corretta nel dispositivo, la Corte può correggerne la motivazione senza cassarla, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c.
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