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Sentenza

Sentenza n. 1206/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202401445

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo al mantenimento di un immobile abusivo a un’elevazione fuori terra con antistante tettoia, nonché gli atti presupposti e consequenziali

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di condono edilizio presentato ai sensi della legge n. 47/1985, deducendo, con il primo motivo, violazione della legge n. 241/1990 e del procedimento amministrativo, difetto di motivazione, travisamento dei dati e omessa comunicazione di avvio del procedimento. Hanno inoltre contestato l’erronea individuazione dell’immobile e del relativo proprietario, nonché la qualificazione del terreno come non edificabile. Con il secondo motivo hanno dedotto la pendenza del sindacato di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, della legge regionale n. 15/1991 e chiesto la sospensione del processo. Nel corso dell’istruttoria il TAR ha rilevato una discrasia tra i dati catastali indicati dai ricorrenti e quelli riportati nel provvedimento impugnato, disponendo chiarimenti. È emerso che la particella originaria n. 2247 era stata frazionata, dopo la presentazione dell’istanza di condono, nelle particelle n. 2247 e n. 2624, quest’ultima comprendente effettivamente le opere abusive. I ricorrenti non hanno inoltre fornito prova che l’immobile fosse posto a una distanza dalla battigia superiore alla fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri prevista dalla normativa regionale.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che il Comune aveva comunque dato comunicazione dell’avvio del procedimento mediante la nota del 3 ottobre 2017, adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre escluso il travisamento dei dati catastali e della titolarità dell’immobile, poiché l’istruttoria processuale ha dimostrato che la particella indicata nel diniego, n. 2624, era quella nella quale si trovavano effettivamente le opere abusive. La censura relativa alla distanza dalla battigia è stata respinta per mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’interessato, cui spetta dimostrare la sussistenza di tutti i presupposti per il condono. Il diniego è stato ritenuto doveroso, trattandosi di opere realizzate in area sottoposta a vincolo regionale di inedificabilità assoluta. In tale situazione, anche l’eventuale violazione del contraddittorio procedimentale non avrebbe avuto efficacia viziante, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, poiché l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso. Il secondo motivo è stato respinto perché la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia, previsto dall’art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 78/1976, opera cogentemente anche nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore della legge. I ricorrenti sono stati condannati alle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • l. 47/1985

    Disciplina il condono edilizio cui si riferiva l’istanza presentata dai ricorrenti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La comunicazione comunale del 3 ottobre 2017 è stata ritenuta idonea a dare avviso dell’avvio del procedimento e del possibile esito negativo dell’istanza.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La violazione del contraddittorio procedimentale non produce effetti invalidanti quando il provvedimento è vincolato e l’amministrazione non avrebbe potuto adottare una decisione diversa.

  • art. 15, comma 1, lett. a), l.r. Sicilia n. 78/1976

    Il vincolo di inedificabilità assoluta nella fascia di 150 metri dalla battigia impedisce il rilascio del condono per opere abusive ricadenti nell’area vincolata.

  • art. 2, comma 3, l.r. Sicilia n. 15/1991

    La questione relativa alla disposizione regionale non giustificava la sospensione del giudizio, alla luce della definitiva chiarezza raggiunta sulla cogente operatività del vincolo di inedificabilità.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio l’interessato ha l’onere di provare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per ottenere la sanatoria, compresa l’insussistenza di vincoli ostativi o la collocazione dell’opera al di fuori della relativa area di tutela.
  • Quando un’opera abusiva ricade nella fascia di inedificabilità assoluta di 150 metri dalla battigia prevista dall’art. 15, comma 1, lettera a), della legge regionale siciliana n. 78/1976, il diniego di condono costituisce esito doveroso dell’istruttoria.
  • Il vincolo di inedificabilità assoluta previsto dalla legge regionale siciliana n. 78/1976 opera cogentemente anche nei confronti dei privati sin dall’entrata in vigore della disposizione che lo istituisce.
  • La violazione della comunicazione di avvio o del contraddittorio procedimentale non determina l’annullabilità del diniego di condono quando il potere esercitato è vincolato e risulta certo che l’amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento di contenuto diverso, ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990.
  • L’erronea indicazione catastale dedotta contro un diniego edilizio non è fondata quando l’istruttoria dimostra che il frazionamento catastale intervenuto ha attribuito alle particelle indicate nel provvedimento l’area nella quale si trovano effettivamente le opere abusive.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicità

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