Cassazione Civile, Sentenza n. 19032/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Appalto per lavori di profilatura del canale Selcella (contratto 21/02/1987). La SOICO aveva avanzato riserve e crediti per danni da allagamento (mancato funzionamento pompe), per illegittima sospensione dei lavori (26/08/1988-18/05/1989), per ritardata emissione del certificato di ultimazione e revisione prezzi, e per acquisto di terreni non espropriati. Il Consorzio contestava e in via riconvenzionale chiedeva l'applicazione della penale per 1.257 giorni di ritardo. In sede di cassazione il Consorzio impugnava (i) la qualificazione delle sospensioni come non sopravvenute e la rilevanza dell'aggiudicazione/stipula del contratto rispetto alle varianti; (ii) la valutazione e la motivazione della quantificazione del danno (presunta motivazione insufficiente e travisamento probatorio); (iii) la motivazione apparente della sentenza d'appello con riguardo all'esclusione della penale, denunciando che l'appello non aveva esaminato adeguatamente la questione dei termini contrattuali rispetto alle procedure espropriative.
La decisione
Il Tribunale di primo grado accolse in parte la domanda della SOICO e condannò il Consorzio al pagamento di complessive somme (indicate in sentenza: € 106.531,55 oltre rivalutazione e € 15.248,72 oltre interessi). La Corte d'appello di Roma confermò la sentenza di primo grado. In Cassazione: il primo motivo del Consorzio è stato rigettato; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto censura del giudizio di merito sulla valutazione delle prove; il terzo motivo (motivazione apparente della sentenza d'appello relativa all'esclusione della penale) è stato accolto: la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione dell'appello meramente apparente e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo, rinviando la causa alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
d.P.R. n. 1063/1962, art. 30
Richiamata dal ricorrente in relazione alla sospensione dei lavori; la Corte non ha ritenuto fondato il rilievo che tale norma producesse effetti ostativi alla valutazione compiuta dall'appello sulla natura delle varianti e delle sospensioni.
R.D. n. 2440/1923, art. 16, co. 4
"I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a provate licitazioni, equivalgono per ogni effetto legale al contratto"
La Corte osserva che la norma ha natura dispositiva: la pubblica amministrazione può rinviare la costituzione del vincolo al momento della stipula; la Cassazione conferma che la stipula rappresenta il momento in cui nascono definitivamente diritti e obblighi e si assegnano l'opus, quindi non impedisce di per sé valutazioni sulle varianti non previste in contratto.
Codice civile, art. 2697
Rinvio alla regola sull'onere della prova: la Corte rileva che non sussisteva una violazione dell'art. 2697 poiché il giudice di merito ha rispettato il riparto degli oneri probatori e la ricostruzione fattuale discendeva dalle emergenze istruttorie.
Codice di procedura civile, artt. 115 e 116
Richiamati in relazione al grado di sindacato possibile in Cassazione sulla valutazione delle prove: la Corte ribadisce che non è sindacabile in Cassazione il prudente apprezzamento delle prove operato dal giudice di merito, salvo specifiche violazioni formali o errori di diritto configurabili nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
Codice di procedura civile, art. 132, co. 2, n. 4
Richiamato rispetto alla doglianza sulla motivazione apparente: la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse tale da configurare una nullità per motivazione apparente, ex art. 132 c.p.c., e quindi ha cassato la decisione per questo vizio.
Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5
Rilevato il perimetro del sindacato di legittimità in tema di motivazione e valutazione delle prove: la Corte richiama i limiti entro cui la Cassazione può intervenire per vizio motivazionale (motivazione apparente, mancanza assoluta di motivi, contraddizioni insanabili).
D.L. n. 137/2020, art. 23, co. 8bis (conv. in L. n. 176/2020)
Citata per la procedura processuale: il Collegio ha proceduto in camera di consiglio non essendovi stata richiesta di discussione orale, conformemente alla norma emergenziale sulla trattazione delle udienze.
Massime di principio
- L'aggiudicazione non sempre produce, di per sé, tutti gli effetti sostanziali del contratto: la P.A. può validamente rinviare la costituzione del vincolo alla stipula, sicché le varianti non previste non possono automaticamente qualificarsi come sopravvenienze onerose a carico dell'amministrazione se non risultano inserite nel contratto o adeguatamente formalizzate.
- In sede di Cassazione non è sindacabile il mero apprezzamento delle prove effettuato dal giudice di merito; le doglianze probatorie sono inammissibili salvo che si configuri una violazione delle regole di valutazione o un travisamento palese dei fatti che emergano dal testo della sentenza.
- La motivazione della decisione di appello deve essere concreta e specifica: non è sufficiente un richiamo 'per relationem' alla sentenza di primo grado se dall'appello non emerge un esame puntuale delle censure, delle prove e delle ragioni che giustificano la conferma o la riforma; la motivazione apparente espone la sentenza a cassazione e rinvio.
- Per l'applicazione o l'esclusione di una penale contrattuale è necessario che il giudice chiarisca il nesso tra il termine contrattuale e gli eventi esterni (es. procedure espropriative), indicando chi aveva l'onere dell'iniziativa e in che misura il ritardo è imputabile all'una o all'altra parte.
- Chi deduce fatti che incidono sulla responsabilità (es. sopravvenienze, ritardi imputabili alla controparte) ha l'onere di allegarli e provarli; il rispetto del riparto degli oneri probatori è fondamentale e la sua violazione può costituire motivo di censura quando emergente dal testo decisorio.
- Le valutazioni tecniche (collaudatori, direttore dei lavori) devono essere tradotte dal giudice in una valutazione giuridica esplicitata: evocare posizioni tecniche senza collegare il loro rilievo al diritto applicabile non basta a motivare la decisione.
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