Cassazione Civile, Sentenza n. 18977/2022 del 13/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Opposizione all'esecuzione del precetto notificato il 15/03/2015 per Euro 5.407,00 relativo alle spese processuali imputate al de cuius Ruggiero Doronzo; la ricorrente ha dedotto più censure: violazione del termine di 10 giorni tra conoscenza del titolo e notifica del precetto (art.477 c.p.c.), illegittimo addebito IVA sulle spese, mancata prova della successione da Ras a Allianz e della procura, eccessività del precetto per essere stato intimato per l'intero ad un solo coerede (anziché in proporzione alle quote ereditarie), omissione di un invito al pagamento bonario e contestazione sulle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi eccetto il quarto: ha ritenuto fondato il rilievo secondo cui il precetto notificato a un singolo coerede per l'intero ammontare del credito è invalido per eccessività se il creditore non agisce proporzionalmente sulle quote ereditarie. Per tale motivo la sentenza della Corte d'appello è cassata limitatamente a quella questione e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione per uniformarsi al principio espresso e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi (nullità per termine art.477 c.p.c., eccezione IVA sollevata a verbale, mancata prova documentale della successione societaria, omissione invito bonario, contestazione spese) sono stati ritenuti inammissibili o manifestamente infondati.
Norme richiamate
art. 477 c.p.c.
La nullità del precetto per violazione del comma 1 è qualificata come opposizione agli atti esecutivi (non come opposizione all'esecuzione); tale censura risulta in parte inammissibile in sede di appello e la mancata pronuncia non comporta automaticamente cassazione se la questione sarebbe comunque infondata o inammissibile.
art. 754 c.c.
Principio secondo cui gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in proporzione alla loro quota: il creditore che procede contro un coerede deve tener conto delle quote ereditarie; se il coerede deduce la sua condizione, il precetto per l'intero è eccessivo.
art. 485 c.c.
Richiamata nella discussione sulla possibile accettazione tacita dell'eredità per possesso; la valutazione di tali fatti di fatto è di merito e deve essere adeguatamente considerata dal giudice.
artt. 112, 115, 116, 132 c.p.c.
Richiamati in relazione ai limiti dell'impugnazione, all'onere di motivazione e al principio di economia processuale: omessa pronuncia su motivi inammissibili o infondati non giustifica la cassazione se il dispositivo risulta conforme a diritto.
art. 2697 c.c.
Richiama il criterio dell'onere della prova: la valutazione su chi doveva provare l'eventuale accettazione dell'eredità o la successione societaria è rilevante e incide sulla decisione di merito.
art. 92 c.p.c.
Norma usata per giustificare la compensazione delle spese di appello in caso di soccombenza reciproca; la Corte territoriale aveva compensato le spese del grado di appello e la Cassazione l'ha ritenuta adeguata.
art. 385 c.p.c.
Disposizione che consente alla Corte di cassazione di rinviare la causa alla Corte d'appello per adeguare la decisione ai principi di diritto enunciati, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
art. 91 c.p.c.
Richiamato in connessione alle statuizioni sulle spese e al potere di liquidazione; valutato congiuntamente all'art.92 per la determinazione delle spese nei vari gradi.
Massime di principio
- Se il creditore notifica il precetto a un solo coerede per l'intero importo, il precetto può essere invalido per eccessività se il coerede dichiara la sua qualità di coobbligato: il creditore deve agire proporzionalmente alle quote ereditarie.
- La nullità formale del precetto ex art.477 c.p.c. è un'opposizione agli atti esecutivi; molte relative questioni sono inammissibili o improprie in sede di appello e la mancata pronuncia non comporta automaticamente cassazione se la censura sarebbe comunque infondata.
- Nelle opposizioni esecutive non si possono introdurre domande nuove o motivi non dedotti nell'atto introduttivo: eccezioni sollevate solo a verbale d'udienza rischiano di essere ritenute tardive e inammissibili.
- La prova della successione di soggetti (es. fusione o cambio di denominazione societaria) e dell'avvenuta accettazione dell'eredità è rilevante; decisioni fondate su fatti notori o su valutazioni di merito richiedono impugnazione specifica per essere efficacemente censurate.
- La parziale vittoria in grado d'appello può determinare una situazione di soccombenza reciproca con conseguente compensazione delle spese del grado (art.92 c.p.c.).
- L'omessa pronuncia del giudice su un motivo non rilevante o manifestamente infondato non comporta automaticamente la cassazione: la tutela dell'economia processuale può giustificare il mancato annullamento quando l'esito sarebbe stato lo stesso.
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