Cassazione Civile, Sentenza n. 18976/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tamberi deduceva l'illegittimità della decisione impugnata nella parte in cui avrebbe negato la possibilità di esecuzione di un titolo ottenuto contro la Gestione Liquidatoria anche nei confronti della Regione, invocando la concorrenza di legittimazione sostanziale e processuale fra Regione e Gestioni Liquidatorie per i debiti e i crediti delle soppresse USL e richiamando la giurisprudenza di legittimità sulle successioni e sulle Gestioni a stralcio/liquidatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha in parte rigettato la censura relativa all'applicazione automatica dell'art. 477 c.p.c. (successione del debitore dopo la formazione del titolo) perché nel caso di specie la successione si era verificata prima della formazione del titolo e il destinatario del provvedimento era la Gestione Liquidatoria. Tuttavia la Corte ha accolto la parte del ricorso che richiamava il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alla legittimazione concorrente di Regione e Gestioni Liquidatorie, affermando il principio secondo cui la Gestione Liquidatoria, investita da un mandato ex lege e operante nell'interesse esclusivo della Regione, può agire/resistere anche come sostituto processuale della Regione (art. 81 c.p.c.), sicché il titolo esecutivo contro la Gestione Liquidatoria può esser azionato anche nei confronti della Regione. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte territoriale per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
Richiamato per il principio generale che il titolo esecutivo ha efficacia nei confronti dei successori; la Corte precisa che tale principio opera solo se la successione si verifica dopo la formazione del titolo.
art. 477 c.p.c.
Applicabile quando la successione del soggetto destinatario del titolo si verifica dopo la condanna; non opera se la successione è avvenuta prima della formazione del titolo, come nella fattispecie.
art. 81 c.p.c.
Fondamento processuale per ritenere la Gestione Liquidatoria, che ha agito in giudizio, anche quale sostituto processuale della Regione, con la possibilità quindi che il titolo contro la Gestione produca effetti immediati nei confronti della Regione.
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
Norma di riforma che ha disposto la soppressione delle USL e l'istituzione delle ASL; contesto normativo di base per la disciplina delle successioni e delle responsabilità debitorie.
legge n. 724 del 1994, art. 6
Ha previsto che le Regioni non possano gravare le ASL con i debiti/crediti delle gestioni pregresse, istituendo le Gestioni a stralcio; è norma-principio che ha inciso sulla distribuzione delle responsabilità e sulla necessità di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme regionali.
legge n. 549 del 1995, art. 2, comma 14
Ha trasformato le Gestioni a stralcio in Gestioni liquidatorie attribuendo funzioni di commissari liquidatori ai direttori generali delle ASL, delineando il regime della gestione liquidatoria.
decreto-legge n. 630 del 1996, convertito dalla legge n. 21 del 1997
Ha individuato nelle Regioni gli enti obbligati a ripianare le passività delle USL e affidato loro la ricognizione dei debiti e crediti, rafforzando il ruolo della Regione quale successore obbligato.
art. 130, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1998
Citato come esempio di legislazione speciale che disciplina trasferimenti e loro effetti; la Corte distingue questi casi dalle ipotesi in esame quando si valuta l'efficacia ultra partes del titolo.
Cass. Sez. U., 20/06/2012, n. 10135
Giurisprudenza di Sezioni Unite richiamata che ha affermato la concorrenza di legittimazione tra Regioni e Gestioni Liquidatorie e la non esclusività della legittimazione delle Gestioni; principio che la Corte conferma e declina.
giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. nn. 430/1997, 82/1998, 89/2000)
Richiamata per il principio che eventuali norme regionali che attribuiscano esclusività alla gestione liquidatoria devono essere interpretate secundum Constitutionem in conformità alle norme-principio statali.
Massime di principio
- Se un titolo esecutivo è stato emesso contro la Gestione Liquidatoria (che ha operato in giudizio), il creditore può, in determinate condizioni, agire esecutivamente anche nei confronti della Regione: la Gestione può avere agito come sostituto processuale della Regione e la condanna contro la Gestione produce effetti diretti sulla Regione.
- L'art. 477 c.p.c. e la regola della successione che estende l'efficacia del titolo ai successori operano solo se la successione del debitore si verifica dopo la formazione del titolo; se la successione è avvenuta prima, non si può invocare automaticamente l'efficacia ai sensi dell'art. 477.
- La legittimazione concorrente di Regione e Gestioni Liquidatorie deriva dal mandato ex lege attribuito alle Gestioni: esse svolgono funzioni circoscritte di liquidazione nell'interesse della Regione e possono assumere la veste di sostituto processuale, ma la relazione è unidirezionale (la Gestione è servente rispetto alla Regione).
- Non è possibile, viceversa, estendere la titolarità processuale dalla Regione alla Gestione se il titolo è stato ottenuto contro la Regione: la Gestione non è automaticamente responsabile al posto della Regione quando la Regione ha partecipato al processo.
- In casi simili è essenziale valutare cronologia e soggetti del processo (chi ha partecipato, quando è avvenuta la successione) e verificare la disciplina regionale per accertare eventuali tentativi di attribuire esclusività alle Gestioni, che vanno interpretati alla luce delle norme statali e dei principi costituzionali.
- Per il creditore è prudente convenire il soggetto che, in base alla normativa e alla situazione fattuale, rappresenta l'effettivo titolare dell'obbligazione (Gestione e/o Regione) o comunque prevedere azioni nei confronti di entrambi per evitare il rischio di inefficacia esecutiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18883/2022 del 13/06/2022
- Sentenza civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18884/2022 del 13/06/2022
- Sentenza civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 18977/2022 del 13/06/2022
- Sentenza civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 19030/2022 del 13/06/2022
- Sentenza civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 19031/2022 del 13/06/2022
- Sentenza civile · 13 giu 2022Cassazione Civile, Sentenza n. 19032/2022 del 13/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →