Cassazione Penale, Sentenza n. 21969/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Monza che aveva rigettato l'appello contro il decreto di sequestro (conseguente a perquisizione). Il difensore ha dedotto violazione di norme processuali a pena di nullità per difetto del contraddittorio nella procedura camerale di riesame (rilevando violazione di art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p., con riferimento agli artt. 24 del d.l. 137/2020 e 324 comma 6 c.p.p.)
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per intempestività. La Corte ha ritenuto applicabile il termine di quindici giorni previsto dagli artt. 325 e 127 c.p.p., decorrente dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza (depositata e notificata il 6/9/2021; termine scaduto il 21/9/2021). Il ricorso è stato depositato via PEC il 28/9/2021, oltre il termine, sicché è stato ritenuto tardivo. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., avuto riguardo alla colpa nella proposizione dell'impugnazione
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
Riferimento al rimedio del riesame reale e alla competenza del giudice del riesame; la Corte lo cita come parametro del procedimento impugnato
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme sul motivo di cassazione per violazione di legge processuale e nullità; il ricorrente aveva invocato tali disposizioni per denunciare l'assenza di contraddittorio nella procedura camerale
art. 24 d.l. 137/2020
Richiamato dal ricorrente come norma che incide sulle garanzie procedurali nelle misure cautelari; la Corte non ha però esaminato il merito perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività
art. 325 cod. proc. pen.
Stabilisce la procedura per il ricorso per cassazione avverso provvedimenti camerali; la Corte interpreta che, in mancanza di richiamo al comma 1 dell'art. 311, si applicano le regole procedurali generali (termine di 15 giorni richiamato da art. 127)
art. 127 cod. proc. pen.
Norma generale sulle procedure camerali; la Corte la utilizza per stabilire che il termine per l'impugnazione è di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito
art. 311 cod. proc. pen.
Comma 1 prevede un termine più breve (10 giorni) ma la Corte osserva che tale comma non è richiamato dal testo dell'art. 325 e quindi non si applica al caso di specie
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente alle spese e ad una sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) per la colpa nella proposizione dell'impugnazione
Massime di principio
- Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso provvedimenti camerali disciplinati dall'art. 325 c.p.p. è di quindici giorni e decorre dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'atto impugnato; occorre verificare con scrupolo la data di deposito e di notificazione
- Il comma 1 dell'art. 311 (termine di 10 giorni) non si applica automaticamente: se non è richiamato dall'art. 325 bisogna applicare le regole generali di cui all'art. 127 (termine di 15 giorni)
- La Corte di legittimità può, anche d'ufficio, esaminare la tempestività e altre questioni processuali ("giudice anche del fatto") accedendo agli atti per valutare l'inammissibilità per tardività
- La proposizione di un ricorso manifestamente intempestivo comporta il rischio di inammissibilità e, se la tardività è imputabile a colpa del difensore, anche la condanna alle spese e una sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Quando si deduce una violazione di garanzie procedurali nella procedura camerale (es. difetto di contraddittorio) è essenziale sollevare il rilievo tempestivamente e nel rispetto dei termini, altrimenti il vizio non potrà essere esaminato sul merito
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