Sentenza del 13/02/2017 n. 131 - Comm. Trib. Prov. Benevento
Riscossione- Cartella di pagamento per Tarsu - Notifica - Termine di prescrizione quinquennale - Sussiste - Legittimazione passiva del concessionario - Sussiste - Chiamata in causa dell'Ente impositore nel termine di 60 giorni dalla notifica del ricorso - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento relativa alla TARSU, in particolare sotto il profilo del rispetto del termine di prescrizione e della legittimazione passiva della concessionaria. La controversia riguardava inoltre la possibilità per la concessionaria di chiamare in causa l’ente impositore e di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.
La decisione
È stato affermato che la notifica della cartella TARSU deve avvenire entro il termine quinquennale di prescrizione. È stata riconosciuta la legittimazione passiva della concessionaria della riscossione, la quale può essere convenuta in giudizio. La concessionaria può chiedere la chiamata in causa dell’ente impositore e proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio, purché si costituisca entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza.
Norme richiamate
Termine quinquennale di prescrizione della TARSU
La pretesa relativa alla TARSU si prescrive in cinque anni; la cartella deve quindi essere notificata entro tale termine.
Regole processuali sulla costituzione del resistente e sulla chiamata del terzo
La concessionaria della riscossione, costituendosi entro 60 giorni dalla notifica del ricorso, può proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio e chiedere la chiamata in causa dell’ente impositore. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza da tali facoltà.
Massime di principio
- Per i tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale, occorre verificare la data di notifica degli atti interruttivi e della cartella rispetto alla scadenza del termine.
- La concessionaria della riscossione è normalmente legittimata passivamente nelle controversie relative alla cartella, anche quando la pretesa sostanziale deriva dall’ente impositore.
- Il concessionario può coinvolgere l’ente impositore nel processo, ma deve rispettare il termine processuale di 60 giorni dalla notifica del ricorso.
- Le eccezioni non rilevabili d’ufficio devono essere sollevate tempestivamente; il loro mancato inserimento nella costituzione può comportare decadenza.
- La verifica della prescrizione richiede l’esame dell’intera sequenza degli atti notificati, poiché atti validamente notificati possono interrompere o sospendere il decorso del termine secondo la disciplina applicabile.
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