Ordinanza n. 2811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare, nonché il provvedimento amministrativo impugnato in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva respinto la domanda di sospensione del provvedimento amministrativo contestato in primo grado. In sede cautelare ha dedotto la sussistenza del fumus boni iuris, richiamando implicitamente la giurisprudenza della Terza Sezione relativa a fattispecie analoghe, e del periculum in mora, rappresentato da pregiudizi gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’ordinanza impugnata. Dal testo emerge inoltre che, allo stato, non risultavano a suo carico profili di pericolosità sociale.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e, riformando l’ordinanza del TAR, ha accolto l’istanza cautelare proposta in primo grado, disponendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato. Il fumus boni iuris è stato ravvisato, in termini sommari e non definitivi, nella presenza di ragioni non implausibili meritevoli di approfondimento nel merito, anche alla luce di precedenti della Sezione relativi a fattispecie analoghe. Il periculum in mora è stato riconosciuto nella gravità e irreparabilità dei pregiudizi derivanti dall’esecuzione dell’ordinanza gravata. Nel bilanciamento degli interessi ha assunto rilievo l’assenza, allo stato, di profili di pericolosità sociale a carico dell’appellante. È stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito davanti al TAR ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese del doppio grado della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, mediante il quale è stata riformata l’ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente, in caso di accoglimento della domanda cautelare, la trasmissione dell’ordinanza al giudice di primo grado per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere riconosciuto quando la pretesa azionata presenti ragioni non implausibili, meritevoli di approfondimento nella successiva fase di merito, anche alla luce della giurisprudenza relativa a fattispecie analoghe.
- Il periculum in mora sussiste quando l’esecuzione del provvedimento impugnato può determinare pregiudizi dotati dei caratteri della gravità e dell’irreparabilità.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, l’assenza allo stato di profili di pericolosità sociale a carico dell’interessato può concorrere a giustificare la sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato.
- Quando accoglie l’appello cautelare e riforma l’ordinanza reiettiva del TAR, il Consiglio di Stato può accogliere direttamente l’istanza cautelare proposta in primo grado e disporre la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, ordinando la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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