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Sentenza

Sentenza n. 552/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento - in parte qua, della comunicazione datata 11.06.2024, a firma della Dirigente Scolastica, relativa all’esito negativo dello scrutinio finale riguardante il minore -OMISSIS-, iscritto alla classe 1^ ASAS nell’anno scolastico 2023/2024; e, per quanto occorrer possa: - del verbale del Gruppo di Lavoro Operativo (G.L.O.) n.1 del 08.11.2023 con il quale si approvava il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) (Doc. 2); - del P.E.I. dell’alunno -OMISSIS- -OMISSIS- (Doc. 3); - del verbale di G.L.O. del 30.05.2024, avente ad oggetto “verifica del Piano Educativo Individualizzato” e “proposte di intervento per l’anno scolastico successivo” (Doc. 4); - ove occorra, della griglia avente ad oggetto “criteri di valutazione a.s. 2023/2024” deliberati dal Collegio dei Docenti dell’IIS di -OMISSIS- in data 01.09.2023 (Doc. 5); - del verbale di valutazione del I trimestre, avente ad oggetto “Discipline con insufficienze primo Trimestre Anno scolastico 2023/2024” (Doc. 6); - di ogni altro atto e/o provvedimento e/o verbale comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti; e con riserva di domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 30 c.p.a.

Giustizia amministrativa202401798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione dello studente alla classe successiva, comunicato dalla dirigente scolastica, e gli atti presupposti relativi al PEI e alla valutazione finale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il giudizio negativo dello scrutinio finale dell'anno scolastico 2023/2024, con il quale lo studente, iscritto alla classe prima e destinatario di un PEI per obiettivi minimi, non era stato ammesso alla classe seconda. Sono stati impugnati anche il verbale del GLO di approvazione del PEI, il PEI, il verbale del GLO relativo alla verifica del piano e alle proposte per l'anno successivo, i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti, il verbale di valutazione del primo trimestre e gli ulteriori atti connessi. Dal testo emerge che le contestazioni riguardavano plurimi profili di illegittimità, tra cui l'inadeguatezza e la tardività delle misure di sostegno e la legittimità della non ammissione nonostante la condizione di svantaggio scolastico e il percorso individualizzato. Il Consiglio di classe aveva motivato la non ammissione richiamando carenze valutative in sei discipline, tutte con voto pari a 5, ritenute ostative alla proficua frequenza della classe successiva. In vista dell'udienza di merito, i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché lo studente frequentava nuovamente il medesimo anno presso lo stesso istituto con andamento sereno e soddisfacente e non intendeva proseguire il contenzioso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il Collegio ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere: quest'ultima presuppone un'attività amministrativa successiva integralmente e irretrattabilmente satisfattiva della pretesa; l'improcedibilità consegue invece a una situazione sopravvenuta, non pienamente satisfattiva, che rende comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato. Poiché i ricorrenti avevano espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione, il giudice non poteva esaminare il merito né sostituirsi alla loro valutazione dell'interesse ad agire. Nel caso concreto non ricorrevano i presupposti della cessazione della materia del contendere, perché la pretesa non risultava integralmente soddisfatta: lo studente frequentava l'anno come ripetente. Le spese sono state compensate in ragione della particolarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è improcedibile

    La sopravvenuta carenza di interesse, derivante da una situazione nuova che rende inutile l'annullamento dell'atto impugnato, impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere richiede una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva della pretesa azionata; tale presupposto non ricorre quando la situazione sopravvenuta non soddisfa pienamente l'interesse del ricorrente.

  • art. 30 c.p.a.

    La domanda risarcitoria era stata soltanto riservata e non è stata esaminata a causa dell'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere presuppone che una successiva attività amministrativa abbia soddisfatto integralmente e irretrattabilmente la pretesa azionata; in mancanza di tale integrale soddisfazione, non può essere pronunciata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando una situazione di fatto o di diritto nuova, pur non essendo pienamente satisfattiva della pretesa, rende comunque inutile l'annullamento dell'atto impugnato.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve conformarsi a tale dichiarazione e dichiarare l'improcedibilità, senza poter decidere d'ufficio il merito o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire compiuta dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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