Sentenza n. 2189/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 135 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'erogazione della Carta docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 135 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 15 gennaio 2025, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per 500 euro annui e complessivi 2.500 euro. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, non indicava né il provvedimento del giudice ordinario da eseguire né la parte resistente e conteneva una formula generale riferita a un giudizio davanti al TAR Lombardia. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Sono state esaminate anche la possibilità di considerare la procura come apposta in calce al ricorso telematico, la sanabilità del vizio mediante rinnovazione e la concessione dell'errore scusabile.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Il TAR ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria. La procura separata, generica e priva di tali elementi non è stata equiparata a una procura apposta in calce al ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consente di considerare apposta in calce la procura su foglio separato depositata telematicamente insieme al ricorso, ma tale regola non elimina la necessità che la procura contenga elementi sufficienti a dimostrare la volontà di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia, né dimostra necessariamente la anteriorità o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: l'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente e la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il rilievo d'ufficio è stato posto a fondamento della decisione senza ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva implicitamente rinunciato alla possibilità di interloquire. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale era stata proposta la domanda di esecuzione del giudicato civile.
art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.
La procura del difensore che sottoscrive il ricorso amministrativo deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare oggetto, parti, autorità giudiziaria e controversia.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente in udienza o camera di consiglio.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La disposizione adatta la nozione di procura in calce al processo telematico, ma non esonera dalla necessità di una procura speciale con contenuto idoneo a individuare la controversia.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per sottolineare la generalità dell'obbligo di patrocinio tecnico nel processo amministrativo.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Rende applicabile, nei limiti della compatibilità, la disciplina processuale civile; non consente di superare la necessità che la procura speciale esista già al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di regolarizzazione dei difetti della rappresentanza non è stata ritenuta applicabile alla procura speciale mancante o inidonea quale requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi e la parte ha scelto l'opzione meno prudente.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato civile la cui esecuzione era stata richiesta.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare, almeno attraverso elementi univoci, l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una formula generica riferita a un giudizio davanti al TAR, priva degli estremi del provvedimento da eseguire e della parte resistente, non soddisfa tale requisito.
- La procura redatta su foglio separato e depositata telematicamente insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente valida come procura speciale per il solo fatto della congiunzione informatica dei documenti: il testo della procura deve comunque consentire di ricostruire la specifica volontà rappresentativa e la sua anteriorità o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
- La procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve sussistere al momento della proposizione del ricorso; la sua mancanza o inidoneità non è sanabile mediante la rinnovazione prevista per i difetti della rappresentanza processuale.
- L'errore scusabile non può essere riconosciuto per una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistevano indirizzi interpretativi idonei a orientare la condotta della parte, anche se non univoci: la scelta dell'opzione processuale meno prudente non integra obiettiva incertezza normativa.
- Quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per il contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio, poiché la mancata presenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre.
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