Cassazione Penale, Sentenza n. 44324/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) censura della responsabilità per estorsione in concorso (artt. 110 e 629 c.p.), sostenendo che la condotta attribuita al Messina si sarebbe ridotta a mera presenza passiva, assenza di prove di conoscenza della richiesta estorsiva, mancanza di contatti/intercettazioni che lo coinvolgessero e dichiarazioni della vittima che lo scagionavano; 2) impugnazione delle aggravanti del "metodo mafioso" e dell'"agevolazione mafiosa" (art. 59 e 416-bis.1 c.p.), deducendo l'assenza di minaccia o di valenza intimidatoria riconducibile a contesto mafioso e l'assenza della consapevolezza del fine di agevolare il clan Laudani; 3) censura per disparità di trattamento sanzionatorio rispetto al coimputato Russo, sostenendo che la richiesta comune di giudizio abbreviato condizionato all'esame della persona offesa fosse estendibile anche a lui e che quindi dovesse applicarsi la diminuzione di pena concessa al Russo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati il primo e il secondo motivo e ha invece accolto il terzo motivo limitatamente al trattamento sanzionatorio. In particolare: - ha confermato la responsabilità di Messina per estorsione in concorso con Russo e Bonaccorsi, ritenendo adeguata la valutazione di merito (anche in base alle dichiarazioni della vittima e a conversazioni intercettate) e richiamando il principio secondo cui la mera presenza silente può concorrere a rafforzare l'effetto intimidatorio dell'estorsione; - ha ritenuto legittima l'applicazione dell'aggravante del "metodo mafioso" anche a soggetti non iscritti all'associazione mafiosa quando la condotta richiami la modalità intimidatoria tipica di contesti mafiosi, e ha ritenuto provato il fine di agevolare il clan Laudani in base alle intercettazioni; - ha invece annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla quantificazione della pena, perché la Corte d'appello non ha esteso a Messina la diminuzione prevista per il rito abbreviato (art. 442, comma 2 c.p.p.) concessa al Russo; la pena è stata così rideterminata in anni 4, mesi 6 di reclusione ed euro 933 di multa (da sei anni e nove mesi ed euro 1.400). Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per il resto. Messina è stato condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili (Comune di Giarre euro 3.592,00 e ASAEC euro 3.167,00, oltre accessori).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Principio del concorso di persone nel reato: applicato per affermare la partecipazione di più soggetti alla estorsione anche quando il contributo sia di natura non esclusivamente attiva.
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina l'estorsione; la Corte ha confermato la sussistenza del reato in concorso sulla base dei fatti e delle intercettazioni, ritenendo che l'accompagnamento/silenzio possa rafforzare l'intimidazione.
art. 59 cod. pen.
Disciplina le circostanze aggravanti: la Corte ha utilizzato il criterio per valorizzare l'aggravante del metodo mafioso in relazione alle modalità dell'azione criminosa.
art. 416-bis.1, comma 1, cod. pen.
Normativa richiamata con riferimento alle aggravanti legate a contesti di criminalità organizzata; la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante del metodo mafioso anche in mancanza di appartenenza all'associazione, se la condotta richiama modalità intimidatorie mafiose.
art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152 conv. con legge 12/07/1991 n.203
Citato giurisprudenzialmente per il principio secondo cui anche la presenza silente che accompagna l'autore della richiesta di "pizzo" può integrare il concorso nell'estorsione per rafforzamento dell'effetto intimidatorio.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede la diminuzione della pena in caso di giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto che la diminuzione riconosciuta al Russo dovesse essere estesa a Messina qualora la posizione fosse identica.
art. 587, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come principio di estensione in favore dell'impugnazione: la Corte ha applicato il principio per estendere la riduzione di pena anche al coimputato che aveva identica posizione rispetto alla richiesta di abbreviato.
Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019 (Chioccini)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per il principio che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa ha natura soggettiva e si comunica al concorrente quando questi sia consapevole del fine di favorire l'associazione.
Massime di principio
- La mera presenza silente di un soggetto in un episodio estorsivo può integrare concorso nel reato se contribuisce materialmente o moralmente a rafforzare l'effetto intimidatorio (es. accompagna l'autore, ne impedisce la fuga della vittima, si pone come 'spalla').
- L'aggravante del "metodo mafioso" può essere applicata anche a chi non è membro di un'associazione mafiosa qualora la condotta richiam i caratteri tipici dell'intimidazione mafiosa e la vittima la percepisca come tale; è una circostanza valutata oggettivamente sulla modalità del fatto.
- L'aggravante di "agevolazione mafiosa" ha natura soggettiva: richiede la consapevolezza, o la colpevole ignoranza, del concorrente rispetto al fine di favorire l'associazione; tale consapevolezza può essere desunta da elementi probatori (es. intercettazioni che parlino di autorizzazioni da parte del clan).
- Le valutazioni di merito circa l'interpretazione delle intercettazioni e l'attendibilità della vittima sono in gran parte insindacabili in Cassazione, salvo vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione.
- Se la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato viene riconosciuta a un imputato in sede di appello, il beneficio può e deve essere esteso agli altri imputati che avevano identica posizione e identica richiesta (principio di estensione in favore), con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- In sede di Cassazione, l'annullamento può essere limitato al trattamento sanzionatorio senza rinvio quando il vizio riguarda solo la quantificazione della pena, consentendo alla Corte di ridefinire la pena.
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