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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 275 del 17/04/2026

Provvedimento del 17 aprile 2026

Garante Privacy275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento effettuato da Sodexo Italia S.p.A. nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Marzabotto, per l’invio erroneo via e-mail a 109 utenti di un documento contenente dati personali e informazioni economiche di altri interessati in stato di insolvenza. Il provvedimento ricostruisce l’istruttoria, esclude un malfunzionamento della piattaforma e attribuisce l’evento a errori operativi e carenze organizzative/formative. Viene ritenuta violata la disciplina sulla liceità del trattamento, sulla comunicazione dei dati nel settore pubblico e sugli obblighi del responsabile del trattamento; non risultano adottate misure iniziali idonee a prevenire l’evento. Il Garante, preso atto che la condotta ha esaurito i suoi effetti, non dispone ulteriori misure correttive e si limita alla dichiarazione di illiceità, con indicazione delle vie di ricorso.

Sodexo Italia S.p.A.: comunicazione illecita di dati personali di utenti del servizio mensa scolastica tramite invio erroneo di un estratto conto a più destinatari

Sodexo Italia S.p.A. - comunicazione illecita di dati personali nel servizio di ristorazione scolastica

Il provvedimento riguarda Sodexo Italia S.p.A., responsabile del trattamento per il Comune di Marzabotto nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica e del recupero dei crediti verso utenti morosi. L’Autorità interviene a seguito di una segnalazione stampa relativa all’invio erroneo di un file contenente dati personali e informazioni economiche di numerose famiglie.

Origine del procedimento e attività istruttoria

Il Garante apprende che sarebbe stato trasmesso via e-mail a molte famiglie un report dettagliato, alunno per alunno, con dati identificativi e informazioni sui pagamenti e sui pasti consumati. Nell’istruttoria, Sodexo ricostruisce il rapporto contrattuale con il Comune, evidenziando di operare quale responsabile ex art. 28 GDPR, con possibilità di avvalersi di un sub-fornitore, Project S.r.l., nominato sub-responsabile.

La società afferma che l’errore deriva da indicazioni errate del servizio di assistenza del sub-fornitore; Project, a sua volta, sostiene che non vi siano state cause tecniche, ma un errore umano dell’operatore Sodexo, e descrive le funzionalità della piattaforma eCivis Solution, che prevede anteprima, simulazione dell’invio e controlli prima del lancio definitivo delle comunicazioni.

Ricostruzione del fatto

Dalle verifiche emerge che un dipendente della società ha generato un documento in PDF senza impostare correttamente i filtri di selezione, ha scaricato un documento di test sul proprio personal computer e lo ha successivamente allegato come se fosse il documento definitivo per un invio e-mail. L’invio ha coinvolto 109 utenti e ha comportato la comunicazione di dati personali di 50 intestatari del servizio mensa scolastica, tra cui:

  • nomi e cognomi,
  • codici fiscali,
  • saldo della posizione relativa al servizio mensa,
  • pagamenti effettuati in un determinato periodo,
  • nome e cognome dei figli a carico,
  • pasti consumati nel periodo di riferimento.

L’episodio non risulta riconducibile a un malfunzionamento della piattaforma, ma a una condotta operativa non corretta e a una mancanza di adeguata padronanza della procedura da parte dell’operatrice.

Quadro normativo richiamato

L’Autorità richiama il principio di liceità, correttezza e trasparenza e quello di minimizzazione dei dati, di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR. Richiama inoltre l’art. 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 GDPR e l’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy, precisando che nel settore pubblico la base giuridica deve essere prevista da una norma di legge, di regolamento o da atti amministrativi generali e che comunicazione e diffusione di dati personali sono ammesse solo nei casi previsti.

Viene poi richiamato l’art. 28 GDPR, in particolare:

  • il dovere del responsabile di trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare,
  • l’obbligo di adottare misure tecniche e organizzative adeguate,
  • la disciplina del ricorso a sub-responsabili e la responsabilità del responsabile iniziale anche per le omissioni del sub-responsabile.

Infine, è richiamato l’art. 32 GDPR sulla sicurezza del trattamento.

Valutazioni del Garante

Il Garante ritiene che la trasmissione del file abbia integrato una comunicazione illecita di dati personali, effettuata in assenza di un idoneo presupposto di liceità. La società, operando per conto dell’ente pubblico, avrebbe dovuto garantire un livello organizzativo e tecnico adeguato a prevenire l’errore, anche tramite istruzioni precise e formazione specifica del personale.

L’Autorità sottolinea che il responsabile del trattamento, specie se presta servizi a più titolari e gestisce un numero elevato di interessati, deve mantenere un ruolo attivo e propositivo nell’individuare misure di sicurezza adeguate, tenendo conto del rischio connesso al trattamento.

Misure successive e difese della società

Sodexo rappresenta di avere:

  • bloccato la funzione di invio solleciti sulla piattaforma;
  • avviato interlocuzioni con il sub-fornitore per chiarire l’accaduto;
  • erogato una sessione formativa in presenza di 6 ore sul tema della privacy nella gestione del progetto rette;
  • formato tutto il personale dell’Ufficio Rette, inclusa l’operatrice coinvolta;
  • fatto erogare da Project un corso sull’utilizzo della piattaforma eCivis Solution;
  • pubblicato una procedura interna sulla gestione delle rette nella intranet aziendale.

Il Garante prende atto di tali iniziative, ma ritiene che esse siano intervenute dopo il fatto e non eliminino la violazione contestata, né consentano l’archiviazione.

Esito

L’Autorità dichiara l’illiceità del trattamento effettuato da Sodexo Italia S.p.A. ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR, con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3, e 28, par. 3, GDPR, nonché dell’art. 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy.

Poiché la condotta ha esaurito i propri effetti, il Garante non adotta ulteriori misure correttive ai sensi dell’art. 58, par. 2, GDPR. Il provvedimento indica infine la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

L’Autorità apprende da notizie di stampa che Sodexo Italia S.p.A., nell’ambito della gestione della ristorazione scolastica per il Comune di Marzabotto, avrebbe inviato a molte famiglie un file contenente un report dettagliato relativo a utenti morosi, con dati identificativi, codici fiscali, importi e informazioni sui pasti consumati. L’istruttoria conferma che un documento è stato erroneamente trasmesso via e-mail a 109 destinatari, contenendo dati personali di 50 intestatari del servizio mensa in stato di insolvenza, con saldo, pagamenti effettuati, nominativi dei figli e pasti consumati.

Ruoli, piattaforma e responsabilità organizzative

Sodexo agiva quale responsabile del trattamento per conto del Comune, sulla base di contratto e nomina ex art. 28 GDPR. La società si avvaleva della piattaforma eCivis Solution fornita da Project S.r.l., nominata sub-responsabile. Dalle verifiche emerge che l’errore non è imputabile a criticità tecniche della piattaforma, ma a una disattenzione/limitata padronanza operativa dell’addetta di Sodexo, che ha utilizzato un documento di test come allegato definitivo senza adeguati controlli.

Violazioni rilevate

Il Garante contesta una comunicazione di dati personali priva di idoneo presupposto di liceità, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, parr. 1, lett. c) ed e), 2 e 3 GDPR e 2-ter, commi 1 e 3, del Codice privacy. Viene inoltre ravvisata la violazione dell’art. 28, par. 3 GDPR, per non avere la società adottato sin dall’inizio misure organizzative e formative adeguate, come istruzioni operative e percorsi formativi idonei a prevenire errori di quel tipo.

Difese della società e misure successive all’evento

Sodexo deduce l’assenza di dolo, l’immediato blocco della funzione di invio solleciti sulla piattaforma, l’attivazione di interlocuzioni con il sub-fornitore, la realizzazione di una sessione formativa in presenza di 6 ore, la formazione del personale dell’Ufficio Rette anche da parte di Project e la pubblicazione di una procedura interna sulla gestione rette in intranet. Il Garante prende atto delle misure successive, ma ritiene che non siano sufficienti a superare i rilievi originari e a giustificare l’archiviazione.

Esito del provvedimento

L’Autorità dichiara l’illiceità del trattamento ai sensi degli artt. 57, par. 1, lett. f), e 83 GDPR. Poiché la condotta ha esaurito i suoi effetti, non vengono adottate ulteriori misure correttive ex art. 58, par. 2 GDPR. È indicata la possibilità di ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria entro i termini di legge.

Come è indicizzato

Materiesanzioni gdprpubblica amministrazionerapporti con responsabili del trattamentomisure di sicurezzadiritti dell'interessato

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