Cassazione Penale, Sentenza n. 30272/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Genidoni ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto ministeriale dell'11 aprile 2023, con cui era stata disposta la proroga biennale del regime detentivo speciale ex art. 41-bis. Lamentava: 1) violazione del diritto di difesa e del giusto processo per la impossibilità di avere in tempo utile tutti gli atti amministrativi posti a fondamento della proroga (richiamando artt. 111 e 117 Cost., art. 6 CEDU e art. 14 Patto ICCPR); 2) omissione di acquisizione di atti decisivi (registrazioni integrali dei colloqui con i familiari e alcuni video su TikTok) e conseguente violazione della parità delle armi; 3) infondatezza della valutazione sulla permanenza dei collegamenti con la criminalità organizzata e sulla operatività del clan "Genidoni-Esposito", deducendo la sua impossibilità attuale di ristabilire collegamenti (perché il gruppo sarebbe stato destrutturato e gli appartenenti arrestati). Ha chiesto l'annullamento della proroga del 41-bis.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il ricorso complessivamente infondato: 1) ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa all'accesso agli atti, condividendo la soluzione del Tribunale che ha ritenuto garantita la tutela giurisdizionale (il termine per proporre reclamo decorre dall'adozione del decreto e non dalla fissazione dell'udienza; sono applicabili gli artt. 666 e 678 c.p.p. e i termini previsti dagli artt. 41-bis commi 2-quinquies e 2-sexies); 2) ha ritenuto inammissibile il motivo relativo alla mancata acquisizione di atti perché non è stata allegata e dimostrata la loro decisività (e i video TikTok non risultano neppure citati nel provvedimento impugnato); 3) ha rigettato il terzo motivo perché rappresenta una inammissibile rivalutazione del merito e perché la motivazione del Tribunale, che ha valorizzato ruolo apicale del detenuto, la perdurante operatività del gruppo e l'esistenza di indici fattuali sintomatici, è conforme alla giurisprudenza (bastando la probabilità, non la certezza, dei collegamenti). La Corte ha richiamato precedenti rilevanti (Caporrimo, Badagliacca, Belforte, Vinciguerra e altri) e ha confermato l'assenza di violazione di legge o di motivazione minima richiesta.
Norme richiamate
art. 41-bis ord. pen.
Disciplina il regime detentivo speciale e la proroga; il controllo giurisdizionale del Tribunale di Sorveglianza è limitato alla violazione di legge e all'adeguatezza/motivazione del provvedimento (commi 2-bis, 2-quinquies, 2-sexies). La prova della sussistenza dei collegamenti richiede solo che siano ragionevolmente probabili, non certe
art. 111 Cost.
Richiamato dalla difesa in tema di diritto di difesa e contraddittorio; la Corte ha ritenuto che le garanzie costituzionali siano compatibili con il procedimento amministrativo purché sia possibile il rimedio giurisdizionale previsto
art. 117 Cost.
Richiamato rispetto all'impatto delle convenzioni internazionali (es. CEDU) sul processo; la Corte non ha ravvisato contrasto che invalidi il procedimento previsto per il 41-bis
art. 6 CEDU (diritto a un equo processo)
Invocato per la parità delle armi e il diritto di accesso agli atti; la Corte ha ritenuto che la tutela giurisdizionale successiva sia sufficiente e che l'accesso agli atti decorra dall'adozione del decreto
art. 14 Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
Richiamato in relazione alle garanzie processuali; la Corte non ha riscontrato violazioni tali da rendere incostituzionale la procedura di proroga
artt. 666 e 678 cod. proc. pen.
Applicabili al procedimento di reclamo e memorie dinanzi al Tribunale di Sorveglianza; la Corte ne evoca l'operatività per i termini e le modalità difensive
Massime di principio
- In materia di proroga 41-bis la Corte di Cassazione sindaca solo la violazione di legge e la sufficienza minima della motivazione: non è ammessa una revisione ampia del merito.
- La prova richiesta per confermare la sussistenza di collegamenti con l'organizzazione non è di certezza ma di probabilità ragionevole: indici fattuali, ruolo precedente, operatività del sodalizio e altri elementi vanno ponderati complessivamente.
- Le doglianze per mancata acquisizione di atti sono inammissibili se non si dimostra la loro decisività: chi propone ricorso deve specificare e dimostrare perché l'atto omesso avrebbe cambiato l'esito.
- Il termine per proporre il reclamo e le relative memorie decorre dall'adozione del provvedimento amministrativo di proroga; la possibilità di impugnazione giurisdizionale successiva è considerata sufficiente a garantire il diritto di difesa.
- Non è possibile utilizzare la Cassazione per rinnovare la valutazione delle prove di merito o per ottenere una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dal giudice di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30038/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30039/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30041/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30042/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30043/2024 del 23/07/2024
- Sentenza penale · 23 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30044/2024 del 23/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →