Ordinanza n. 4483/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020, emesso dalla Prefettura di Roma in data 24 maggio 2024, del quale è venuto a conoscenza in data 24 giugno 2024, e, conseguentemente, ordinare il rilascio in favore della ricorrente del previsto permesso di soggiorno per motivi di lavoro; in subordine, annullare il citato provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, co. 1, D.L. 34/2020 e ordinare all’Amministrazione il rilascio, in favore della ricorrente, del previsto permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, seguito da un provvedimento confermativo adottato dopo il riesame
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio del 24 maggio 2024 relativo all'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, chiedendo il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro o, in subordine, per attesa occupazione. Il diniego era motivato dal mancato raggiungimento della soglia reddituale di 27.000 euro da parte della datrice di lavoro e della madre convivente, considerate cumulativamente. La ricorrente ha dedotto che, secondo l'estratto contributivo INPS prodotto in giudizio, i redditi della datrice e della madre per il periodo d'imposta 2019, cumulati, superavano la soglia richiesta. In sede cautelare, il Consiglio di Stato ha disposto il riesame, rilevando la possibile parziale dichiarazione dei redditi della madre e la rilevanza, ai fini emersivi, di redditi non confluiti nella dichiarazione annuale purché documentati. La Prefettura ha adottato il 27 febbraio 2026 un nuovo provvedimento, confermativo del diniego originario, ribadendo il mancato raggiungimento della soglia. La ricorrente ha contestato che il riesame non chiarisse la natura e la rilevanza dei redditi risultanti dagli estratti INPS né la ragione della loro difformità rispetto ai dati dell'Agenzia delle Entrate.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della domanda di annullamento. Ha ritenuto insufficiente il riesame prefettizio del 27 febbraio 2026, poiché l'Amministrazione si è limitata a confermare sostanzialmente il diniego senza chiarire quale accertamento fosse stato svolto sulla discordanza tra i redditi risultanti dall'Agenzia delle Entrate e quelli emergenti dagli estratti contributivi INPS della datrice di lavoro e della madre. Considerata la necessità di verificare la sussistenza e la natura dei redditi eventualmente rilevanti ai fini della capacità economica richiesta dalla procedura di emersione, il Collegio ha disposto un'istruttoria: l'Amministrazione, anche tramite l'Avvocatura dello Stato, dovrà acquisire dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate chiarimenti documentati sui predetti redditi e comunicarne gli esiti entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. È stata fissata l'udienza pubblica del 14 luglio 2026 per la decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Disciplina la procedura di emersione dal lavoro irregolare oggetto dell'istanza della ricorrente.
D.M. 27 maggio 2020
nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità)
Ai fini della verifica della capacità economica utile per l'emersione possono rilevare anche redditi non risultanti dalla dichiarazione annuale o dalla certificazione unica, purché documentati.
art. 9, comma 3, D.M. 27 maggio 2020
nella valutazione della capacità economica del datore di lavoro può essere presa in considerazione anche la disponibilità di un reddito esente da dichiarazione annuale e/o CU (es: assegno di invalidità)
Costituisce il fondamento della possibile rilevanza, nella procedura emersiva, di redditi esenti da dichiarazione annuale o CU, se comprovati documentalmente.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato dal Consiglio di Stato per la sollecita fissazione dell'udienza di merito dopo l'accoglimento dell'appello cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi e reddituali delle persone fisiche.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, la verifica della capacità economica del datore di lavoro non può arrestarsi ai soli redditi risultanti dalla dichiarazione annuale o dalla certificazione unica quando siano stati documentalmente allegati ulteriori redditi potenzialmente rilevanti ai fini della soglia normativa.
- Quando gli estratti contributivi e i dati dell'Agenzia delle Entrate evidenziano redditi difformi, l'Amministrazione deve svolgere un'istruttoria effettiva sulla natura, sull'esistenza e sulla rilevanza dei redditi indicati, chiarendo le ragioni della discordanza prima di confermare il diniego dell'emersione.
- Un provvedimento di riesame adottato in esecuzione di una misura cautelare non è adeguatamente motivato se si limita a riprodurre l'esito del diniego originario senza dare risposta agli specifici elementi istruttori indicati dal giudice, tra cui la possibile rilevanza di redditi esenti o non confluiti nella dichiarazione annuale.
- In presenza di una questione tecnica e documentale decisiva sulla capacità reddituale, il giudice amministrativo può disporre l'acquisizione, tramite l'Amministrazione, di chiarimenti documentati presso gli enti pubblici competenti e rinviare la decisione del merito all'esito dell'istruttoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →