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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18169/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per usura (art. 644 c.p.) e, parzialmente, riformato la sentenza di primo grado riconoscendo circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con l'aggravante contestata, chiedendo la rinnovazione o la diversa valutazione delle prove e la riqualificazione della condotta come truffa. I principali rilievi di censura erano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere ritenuto la colpevolezza sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa (art. 192 c.p.p.), nonché aver trascurato riscontri favorevoli all'imputato; 2) mancata acquisizione di una consulenza tecnica chiesta dalla difesa relativa ai messaggi della persona offesa (viz. art. 606 lett. e) c.p.p.); 3) valutazione illogica delle testimonianze che avrebbero smentito la parte civile e travisamento della prova circa il valore dell'immobile e la natura del rapporto debitorio; 4) mancata riqualificazione del fatto da usura a truffa (art. 640 c.p.); 5) vizio nella dosimetria della pena e mancata considerazione del corretto comportamento processuale del ricorrente.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati. Ha richiamato i princìpi della specificità dei motivi e della "doppia conforme": non essendo state affrontate criticamente e puntualmente le argomentazioni che avevano sorretto le decisioni di merito, le censure risultano aspecifiche e reiterative. Sul merito la Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito circa l'attendibilità complessiva della persona offesa, la sussistenza della sproporzione tra prestito e controprestazione utile a configurare l'usura in concreto e la legittimità della decisione dell'appello che aveva rideterminato la pena concedendo attenuanti in regime di equivalenza. Ha inoltre escluso la necessità e la decisività della consulenza richiesta e ha ritenuto infondata la richiesta di riqualificazione in truffa. Perciò ha confermato l'impianto della decisione di merito e ha condannato il ricorrente alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 644, comma primo e quinto, n. 3 cod. pen.

    La Corte ha applicato la nozione di usura in concreto, valutando la sproporzione tra il prestito e la controprestazione materiale nel caso concreto, senza riferimento ai parametri dell'usura legale.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto legittima una valutazione frazionata delle dichiarazioni della persona offesa: incongruenze parziali non escludono la credibilità complessiva del dichiarante se, nel complesso, le dichiarazioni risultano plausibili e corroborate.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Il motivo che denunciava mancata acquisizione di una prova decisiva non è stato ritenuto ammissibile e non idoneo a scalfire la motivazione di merito; la Corte ha ritenuto che la produzione richiesta non fosse decisiva e che la rinnovazione istruttoria in appello sia un rimedio eccezionale.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio secondo cui l'atto d'impugnazione deve essere specifico: la mancanza di correlazione tra censure e ragioni della decisione impugnata comporta inammissibilità.

  • art. 468 cod. proc. pen.

    La Corte ha ribadito che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello è possibile solo in via eccezionale, quando sia necessaria per colmare insufficienze degli elementi già acquisiti.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Sono stati richiamati per confermare la discrezionalità del giudice nella graduazione della pena; la Cassazione non rivede la congruità della pena salvo manifesta illogicità o arbitrio.

  • art. 640 cod. pen.

    La richiesta di riqualificazione della condotta in truffa è stata respinta: la Corte ha sottolineato che la qualificazione alternativa richiede un'argomentazione specifica che dimostri come gli elementi fattuali si confacciano alla diversa fattispecie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato in sede di condanna per spese e ammenda: la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Se esiste una "doppia conforme" (prima e seconda decisione di merito concordi), la Cassazione richiede motivi specifici e puntuali che affrontino le ragioni espresse dai giudici di merito; la mera reiterazione di censure non è sufficiente e porta all'inammissibilità del ricorso.
  • La valutazione di attendibilità della persona offesa è rimessa ai giudici di merito: incongruenze formali non impediscono una valutazione positiva complessiva se vi sono elementi di riscontro e coerenza logica.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale; le richieste di acquisizione di prove decisive devono essere specifiche e motivate e non possono sostituire la mancata proposizione di mezzi probatori nei termini previsti.
  • La riqualificazione del reato in sede di gravame o di legittimità richiede argomentazioni puntuali: non basta proporre un'interpretazione alternativa dei fatti senza mostrare perché quella nuova qualificazione sia più aderente agli elementi probatori.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito sulla base degli artt. 132-133 c.p.; la Cassazione interviene solo per vizi motivazionali gravi o per illogicità manifesta nella dosimetria.

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