Sentenza del 25/07/2022 n. 277 - Comm. Trib. Prov. Savona
Dogane - imposta di consumo sull'importazione di banane - rimborso dell'imposta relativa alle importazioni effettuate da Società importatrice nel periodo dal 1980 al 1990 - atto di recupero dell'imposta rimborsata in eccesso - necessità del computo di tutti i rimborsi erogati a favore della Società, attinenti al periodo in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Rimborso dell'imposta di consumo sulle importazioni di banane effettuate nel periodo 1980-1990; la Corte d'Appello di Genova aveva riconosciuto alla società un consistente rimborso. Successivamente l'Ufficio delle Dogane di Savona erogò una quota ma, venuto a conoscenza di rimborsi paralleli effettuati da altri uffici doganali (Genova, Salerno, Livorno) e applicando i criteri indicati nella CTU (clausola standstill e garanzia quantitativa), riliquidò e intimò la restituzione di una parte dei pagamenti ritenuti eccedenti. La società impugnava l'atto di recupero sostenendo che la rideterminazione fosse contraria al giudicato della sentenza n.41/2015 e illegittima.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la rideterminazione dell'Ufficio di Savona poiché la quantificazione effettiva del rimborso deve tenere conto di tutti i rimborsi effettivamente erogati agli stessi fini da altri uffici doganali, anche quando tali rimborsi siano stati disposti dopo la CTU o successivamente alla sentenza di merito e dunque non valutabili dal giudice all'epoca del processo. Il provvedimento di recupero è stato considerato coerente con la metodologia della CTU e con la necessità di evitare duplicazioni o indebiti rimborsi; pertanto la richiesta di restituzione di euro 4.331,45 è stata confermata e il ricorso respinto. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Protocollo n.5 alla Convenzione di Lomè (clausola standstill)
art.1 protocollo n.5, applicato con riferimento alla giurisprudenza comunitaria (C-469/93)
la clausola impedisce aumenti di trattamento meno favorevole per le banane provenienti da Paesi ACP rispetto alla situazione al 1/4/1976; consente il rimborso degli incrementi di imposta successivi a tale data nei limiti della cosiddetta garanzia quantitativa
Sentenza Corte di Giustizia C-469/93
C-469/93, pronunciata il 12/12/1995
ha interpretato la clausola standstill precisando il principio della garanzia quantitativa e l'effetto di impedire aumenti discriminatori; principio utilizzato per delimitare l'ambito dei rimborsi
Cassazione civile, sentenza n.3852/2009
ha confermato i criteri indicati dalla Corte di Giustizia (applicabilità della garanzia quantitativa fino ai quantitativi importati entro il 1/4/1976 e rimborso solo per gli aumenti successivi a tale data) e la modalità di calcolo dei rimborsi
Legge n.986/1964 (imposta di consumo sulle banane)
normativa nazionale che ha istituito l'imposta sul consumo delle banane, poi riconosciuta incompatibile con il diritto comunitario per le importazioni da Paesi ACP
Codice civile - art.1284
richiamato per il calcolo degli interessi maturati sul capitale dovuto nel periodo anteriore al 12/6/1991
Testo Unico delle leggi doganali - art.93
art.93 T.U. delle leggi doganali
richiamato per il regime degli interessi a decorrere dalla data indicata nel T.U. per il periodo successivo alla data prevista dal codice civile
Codice civile - art.2909 (effetto del giudicato sostanziale)
richiamato per delimitare la portata della cosa giudicata: il giudicato copre dedotto e deducibile, ma solo nei limiti dei fatti e rapporti esaminati in giudizio; non esclude la considerazione di fatti sopravvenuti non disponibili al giudice al tempo della decisione
Massime di principio
- La quantificazione ed esecuzione di un giudicato che dispone rimborsi può essere ricalcolata dall'amministrazione se nel frattempo sono emerse erogazioni effettuate da altri uffici che incidono sul quantum complessivo (evitare duplicazioni di rimborso).
- La cosa giudicata copre 'dedotto e deducibile' ma non impedisce che l'Amministrazione compia verifiche o recuperi per fatti nuovi o per pagamenti sopravvenuti non valutabili nel giudizio originario; tali recuperi devono però essere motivati e calcolati secondo criteri documentabili.
- Spetta all'Amministrazione allegare e provare l'esistenza di rimborsi erogati da altri uffici quando li imputa a decurtare un rimborso già disposto a favore del medesimo contribuente; la CTU può indicare la necessità di tali verifiche ma l'amministrazione deve fornire la prova degli effettivi pagamenti.
- Il contribuente che ritiene che il giudice abbia omesso elementi utili deve proporre le opportune eccezioni o impugnazioni tempestive: fatti o provvedimenti non fatti valere nel giudizio potrebbero esser presi in considerazione dall'amministrazione in sede di esecuzione.
- In presenza della clausola standstill e della garanzia quantitativa, il rimborso è limitato ai quantitativi storici e agli incrementi d'imposta successivi al 1/4/1976; in pratica occorre ricostruire anno per anno i quantitativi per Paese e verificare la concorrenza delle varie imputazioni ai diversi uffici doganali.
- In casi analoghi è prudente per il contribuente documentare e dimostrare in giudizio l'assenza di altri rimborsi o, se esistenti, la loro riconducibilità esclusiva ad altri quantitativi/periodi, al fine di impedire successivi recuperi amministrativi.
- Le amministrazioni devono coordinare le informazioni tra uffici (ripartizione pro quota) prima di eseguire i rimborsi per evitare pagamenti eccedenti e successive azioni recuperatorie; la trasparenza nei conteggi e la comunicazione dei rimborsi effettuati riduce il contenzioso.
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