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Sentenza

Sentenza del 19/04/2019 n. 11012 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato gli avvisi di rettifica emessi dall'Agenzia delle dogane, sostenendo che le fatture presentate in Italia indicassero un valore inferiore rispetto alle fatture reperite presso l'esportatore egiziano e che l'eventuale frode fosse imputabile esclusivamente a quest'ultimo. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo, tra l'altro, necessario un accertamento penale definitivo di condanna per prorogare il termine triennale di recupero dei dazi e ravvisando la violazione del contraddittorio preventivo. L'Agenzia ha contestato tali conclusioni, sostenendo la tempestività degli accertamenti, l'inapplicabilità dello Statuto del contribuente e la correttezza della rettifica del valore doganale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese. Ha stabilito che la proroga del termine triennale opera quando, entro tale termine, l'Amministrazione abbia formulato una notitia criminis idonea a individuare un fatto penalmente rilevante, indipendentemente dal successivo esito del procedimento penale. Per le dichiarazioni comprese nei tre anni anteriori alla notitia criminis del 23 febbraio 2010 gli accertamenti potevano quindi essere tempestivi; risultavano invece prescritte le rettifiche relative alle dichiarazioni del 7 febbraio 2007. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, ritenendo applicabile la disciplina speciale doganale. Tuttavia, il giudice del rinvio dovrà verificare se sia stato correttamente instaurato il procedimento previsto dall'art. 181-bis del Regolamento n. 2454/1993 e se la società abbia avuto una concreta possibilità di difendersi. Dovrà inoltre essere verificato il rispetto della sequenza normativa per la determinazione del valore in dogana, privilegiando il valore di transazione e ricorrendo ai metodi sussidiari solo in caso di fondati dubbi non superati dal contraddittorio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 43 del 1973, art. 84

    L'azione per il recupero dei diritti doganali si prescrive in un arco temporale di tre anni.

    Il termine triennale può essere prorogato quando l'obbligazione doganale deriva da un fatto penalmente rilevante e, entro il triennio, l'Amministrazione abbia trasmesso una notitia criminis sufficientemente specifica. La proroga opera indipendentemente dall'esito del procedimento penale.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 221

    La richiesta di versamento dei dazi non può essere effettuata tre anni dopo la data in cui è sorta l'obbligazione doganale, salvo le ipotesi previste dalla disciplina penale.

    Il termine per la contabilizzazione a posteriori dei dazi decorre dall'insorgenza dell'obbligazione doganale, ma può essere differito quando nel triennio sia stata formalizzata una notitia criminis idonea.

  • D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    La materia degli accertamenti e delle rettifiche doganali è regolata dalla disciplina speciale doganale, che prevede un meccanismo di interlocuzione con il contribuente distinto da quello generale dello Statuto del contribuente.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7

    La disposizione sul contraddittorio successivo a verifiche fiscali presso i locali del contribuente non si applica agli accertamenti doganali documentali disciplinati dalla normativa speciale.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/1993, art. 181-bis

    Quando l'autorità doganale nutre fondati dubbi sul fatto che il valore dichiarato rappresenti il prezzo effettivamente pagato o da pagare, deve chiedere informazioni supplementari e consentire all'importatore di esprimere il proprio punto di vista prima di determinare il valore con metodi diversi dal valore di transazione.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, artt. 29, 30 e 31

    Il valore di transazione, corrispondente al prezzo effettivamente pagato o da pagare, è il criterio prioritario. Solo se non può essere utilizzato si applicano, in rigorosa sequenza, i metodi sussidiari dell'art. 30 e, in via residuale, il metodo dell'art. 31.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/1992, art. 220

    La contabilizzazione a posteriori può essere esclusa in presenza di errore dell'autorità doganale non ragionevolmente riconoscibile dal debitore, che abbia agito in buona fede e rispettato gli obblighi dichiarativi. La questione è stata ritenuta assorbita e dovrà eventualmente essere valutata alla luce degli ulteriori accertamenti.

Massime di principio

  • Per prorogare il termine triennale di recupero dei dazi non è necessaria una condanna penale definitiva: è sufficiente che, entro il triennio dall'obbligazione doganale, l'Amministrazione abbia formalizzato una notitia criminis concreta e idonea a incidere sul presupposto del tributo.
  • L'assoluzione penale dell'importatore non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento tributario, perché il giudizio fiscale valuta autonomamente gli elementi probatori e può fondarsi su indizi non sufficienti per la responsabilità penale.
  • Negli accertamenti doganali si applica la disciplina speciale prevista dal D.Lgs. n. 374 del 1990, non il contraddittorio ordinario dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
  • Il diritto di essere ascoltati non comporta sempre l'annullamento dell'atto: il contribuente deve dimostrare che, se fosse stato previamente ascoltato, il procedimento avrebbe potuto avere un esito diverso, fornendo una concreta prova di resistenza.
  • Quando l'autorità contesta il valore dichiarato in dogana, non può sostituirlo liberamente con valori comparativi o presunti: deve dimostrare fondati dubbi, richiedere chiarimenti, attivare il contraddittorio previsto dall'art. 181-bis e applicare in ordine i metodi sussidiari stabiliti dalla normativa.
  • In caso di rettifica del valore doganale, è essenziale verificare sia la tempestività dell'azione rispetto alla singola dichiarazione sia il rispetto della procedura di contraddittorio e della sequenza legale dei criteri di valutazione.

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