Cassazione Penale, Ordinanza n. 22996/2025 del 18/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GUP che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ex artt. 444 e ss. c.p.p., deducendo violazione di legge sostanziale e processuale e vizio motivazionale. In particolare ha censurato: la mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la congruità della pena; la qualificazione giuridica del fatto. Chiedeva l'annullamento della sentenza. La Corte ha ritenuto che tali doglianze non rientrassero nei ristretti motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di patteggiamento successiva alla riforma del 2017, e che le censure sulla pena e sulla qualificazione del fatto fossero comunque generiche o non manifeste, non emergendo un'erronea qualificazione immediatamente percepibile dal testo della sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che, per le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti emesse dopo la novella del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza sulla mancata pronuncia ex art. 129 c.p.p. è stata ritenuta non più deducibile; le censure sulla pena sono state giudicate generiche e comunque non idonee a prospettare un'illegalità; la contestazione sulla qualificazione giuridica è stata reputata meramente assertiva e priva di indicazioni fattuali o di un errore manifesto. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 4.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza di patteggiamento è impugnabile solo nei limiti specifici previsti dalla legge.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
La ricorribilità per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è limitata ai motivi tipizzati: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 129 c.p.p.
La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 non è deducibile come motivo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento nei limiti qui considerati.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti; la Corte lo richiama per la definizione del ricorso come palesemente inammissibile.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 62, L. 23 giugno 2017, n. 103
Introduce il comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p., rilevante per la trattazione senza formalità dell'inammissibilità.
art. 1, comma 51, L. 23 giugno 2017, n. 103
Stabilisce la disciplina temporale applicabile ai ricorsi contro sentenze di patteggiamento successive alla riforma.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i provvedimenti emessi dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi espressamente tipizzati dalla legge; ogni diversa censura è inammissibile.
- La doglianza sulla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile come motivo di ricorso avverso il patteggiamento, se non nei limiti consentiti dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente ricavabile dal capo d'imputazione e dal provvedimento impugnato; non sono ammissibili censure che richiedano valutazioni in fatto o probatorie non emergenti con immediatezza.
- Nel patteggiamento ratificato dal giudice, non sono proponibili contestazioni sulla mera congruità della pena o sull'applicazione di circostanze, salvo che sia denunciata un'illegalità del trattamento sanzionatorio in senso stretto, ossia un risultato finale non conforme alla legge.
- La nozione di pena illegale non coincide con la semplice insufficienza della motivazione o con la mancata esplicitazione dei criteri valutativi, ma richiede che il quantum o il tipo di pena risultino oggettivamente contrari alla legge.
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