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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/573

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/573 della Commissione del 24 aprile 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 aprile 2020

Normativa europea32020R0573

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i dazi all’importazione applicabili, dal 27 aprile 2020, a taluni cereali e prodotti cerealicoli. La Commissione fissa gli importi per codice NC sulla base dei criteri e dei prezzi rappresentativi previsti dal regolamento (UE) n. 642/2010. Il testo contiene anche elementi tecnici di calcolo e alcune riduzioni o regole speciali, tra cui il trattamento per talune merci originarie del Canada.

Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 27 aprile 2020.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di specifici prodotti del settore cerealicolo indicati per codice NC nell’allegato I del regolamento: frumento (grano) duro e tenero, segale, granturco e sorgo, nei casi e con le qualificazioni previste. Riguarda gli importatori negli Stati membri, essendo il regolamento direttamente applicabile e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Sono previste regole particolari per i prodotti originari del Canada per alcuni codici NC, nonché riduzioni del dazio legate al porto di sbarco e alla rotta di ingresso, secondo il regolamento (UE) n. 642/2010.

Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 27 aprile 2020

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/573 della Commissione stabilisce i dazi all’importazione per taluni cereali e prodotti cerealicoli a decorrere dal 27 aprile 2020. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina il meccanismo di calcolo dei dazi nel settore.

Contesto normativo e criteri di determinazione

La Commissione richiama il sistema previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010, secondo cui il dazio all’importazione è determinato sulla base del prezzo d’intervento maggiorato del 55% e ridotto del prezzo CIF all’importazione applicabile alla spedizione, con il limite massimo costituito dall’aliquota della tariffa doganale comune. Ai fini di tale calcolo sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all’importazione CIF e, per i prodotti interessati, il prezzo da considerare è il prezzo rappresentativo CIF giornaliero determinato secondo il metodo dell’articolo 5 del medesimo regolamento.

Ambito oggettivo e prodotti interessati

Il regolamento riguarda i prodotti individuati nell’allegato I, cioè:

  • frumento (grano) duro e frumento tenero per talune voci/categorie indicate;
  • segale;
  • granturco;
  • sorgo.

Gli importi sono espressi in EUR/t e si applicano ai codici NC specificamente elencati. Per il frumento tenero e duro indicato il dazio è fissato a 0,00 EUR/t, mentre per segale, granturco e sorgo il dazio è fissato a 5,27 EUR/t.

Regole particolari e riduzioni applicabili

L’allegato I prevede due regimi di riduzione del dazio collegati al luogo di sbarco e alla rotta seguita dalle merci:

  • riduzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco è sul mare Mediterraneo, oltre lo stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero, e le merci entrano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez;
  • riduzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia, nel Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica, e le merci entrano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico.

Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, l’allegato richiama un metodo di calcolo specifico previsto dall’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Riduzione forfettaria per il granturco

Per il granturco di cui al codice NC 1005 90 00, l’allegato prevede una riduzione forfettaria di 24 EUR/t, subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Elementi di calcolo riportati nell’allegato II

L’allegato II riporta gli elementi utilizzati per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I. In particolare, indica le medie del periodo di riferimento per frumento tenero e granturco, con quotazioni di mercato e premi sui mercati di riferimento di Minneapolis e Chicago, nonché le spese di nolo per le tratte Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam. Tali dati servono a giustificare tecnicamente la determinazione dei dazi applicabili.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I dazi fissati si applicano dal 27 aprile 2020 fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione.

Disposizioni principali

Fissazione dei dazi dal 27 aprile 2020

L’articolo 1 dispone che, a decorrere dal 27 aprile 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell’allegato I, calcolati sulla base degli elementi riportati nell’allegato II.

Prodotti interessati e importi per codice NC

L’allegato I indica i dazi per i codici NC 1001 11 00 e 1001 19 00, per talune voci ex 1001 91 20 ed ex 1001 99 00, per i codici 1002 10 00 e 1002 90 00, 1005 10 90 e 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00. Per il frumento duro e tenero indicato, il dazio è pari a 0,00 EUR/t; per segale, granturco e sorgo, il dazio è pari a 5,27 EUR/t.

Riduzioni del dazio per porto di sbarco e rotta

L’allegato I richiama l’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010 e prevede una riduzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco è nel Mediterraneo oltre lo stretto di Gibilterra o nel Mar Nero e le merci entrano nell’Unione via Atlantico o Canale di Suez; una riduzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco è in taluni Stati membri o sulle coste atlantiche della penisola iberica e le merci entrano nell’Unione via Atlantico.

Trattamento speciale per prodotti originari del Canada

Per i codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.

Riduzione forfettaria per il granturco

Per il codice NC 1005 90 00, l’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.

Elementi di calcolo e prezzi di riferimento

L’allegato II riporta le medie del periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, incluse le quotazioni di mercato per frumento tenero e granturco, i premi sui mercati di riferimento e le spese di nolo per le tratte Golfo del Messico-Rotterdam e Grandi Laghi-Rotterdam.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedazi doganaliorganizzazione comune dei mercaticereali

Testo integrale

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