Regolamento (UE) 2020/571
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/571 della Commissione del 24 aprile 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 della Commissione, e che stabilisce il rimborso dei dazi riscossi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento corregge gli effetti del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131 nei confronti della società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd., reintegrandola nel regime di dazio antidumping individuale del 17,9 % anziché nell’aliquota del 36,1 % applicabile alle "altre società". La Commissione riconosce che, nel precedente procedimento antielusione, l’impresa non era stata messa in condizione di esercitare effettivamente i propri diritti di difesa e che non sussisteva il collegamento con un’altra società coinvolta in pratiche di elusione. La misura opera retroattivamente dal 13 dicembre 2019 e consente il rimborso o lo sgravio dei dazi riscossi in eccesso.
Modifica retroattiva di un dazio antidumping definitivo su oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della RPC, con reinserimento di un esportatore nel regime a dazio individuale e rimborso/sgravio dei dazi versati in eccesso.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente alla società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. e alle operazioni doganali connesse al suo codice aggiuntivo TARIC B632. Interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, e produce effetti retroattivi dal 13 dicembre 2019. Rilevano le procedure di rimborso/sgravio davanti alle autorità doganali nazionali ai sensi della normativa doganale applicabile; non disciplina altri settori o prodotti.
Modifica del dazio antidumping per Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd.
Il regolamento interviene sul regime antidumping applicabile alle importazioni di oggetti per il servizio da tavola e da cucina in ceramica originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione prende atto che, nel contesto dell’inchiesta antielusione sfociata nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. non era stata posta in condizione di esercitare pienamente ed արդյունավետmente i propri diritti di difesa e che il presunto collegamento con un’altra società coinvolta in pratiche di elusione non sussisteva.
Contesto normativo e procedurale
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2013 aveva istituito un dazio antidumping definitivo sui prodotti in questione; successivamente, in seguito a un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione aveva prorogato le misure con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, alcune società erano state ricondotte all’aliquota del 36,1 % applicabile a "tutte le altre società" e privatedel rispettivo codice aggiuntivo TARIC individuale; in tale ambito, a Jiaxing era stato rimosso il codice B632 e sostituito con B999.
Effetti della correzione: reinserimento e aliquota individuale
Alla luce delle osservazioni della società e delle prove prodotte, la Commissione conclude che l’esito dell’inchiesta sarebbe stato diverso se Jiaxing avesse potuto esercitare i propri diritti di difesa. Per questo motivo il regolamento modifica il regime vigente e reinserisce la società nell’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione, con attribuzione del codice aggiuntivo TARIC B632. L’effetto sostanziale è il ripristino dell’aliquota antidumping individuale del 17,9 %, anziché dell’aliquota del 36,1 % riservata alle altre imprese.
Retroattività e rimborso/sgravio dei dazi
La correzione produce effetti retroattivi a decorrere dal 13 dicembre 2019, data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131. Ne deriva che i dazi definitivi versati in eccesso rispetto al livello del 17,9 % sono rimborsabili o sgravabili. Le richieste devono essere presentate alle autorità doganali nazionali nel rispetto della normativa doganale applicabile e del termine di cui all’articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Interessi sui rimborsi e forza obbligatoria
Per gli importi da rimborsare, il tasso di interesse è quello applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato mensilmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Correzione del trattamento antidumping della società Jiaxing
Nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1198, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2131, la società Liling Jiaxing Ceramic Industrial Co., Ltd. è reinserita nell’elenco dei produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inclusi nel campione, con il codice aggiuntivo TARIC B632. Ciò comporta la riattribuzione dell’aliquota antidumping individuale del 17,9 %.
Rimborso e sgravio dei dazi versati in eccesso
I dazi definitivi pagati in misura eccedente rispetto al dazio antidumping definitivo stabilito sono oggetto di rimborso o sgravio. Le domande devono essere presentate alle autorità doganali nazionali secondo la normativa doganale applicabile, entro il termine previsto dall’articolo 121 del regolamento (UE) n. 952/2013.
Tasso di interesse sui rimborsi
Quando è dovuto un rimborso, il tasso di interesse da corrispondere è quello applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di ciascun mese.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica retroattivamente dal 13 dicembre 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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