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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/559

Regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19

Normativa europea32020R0559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce deroghe mirate al quadro del Fondo di aiuti europei agli indigenti per consentire una risposta più flessibile e tempestiva all’epidemia di COVID-19. Amplia l’ammissibilità di alcune spese, consente un tasso di cofinanziamento fino al 100% per l’esercizio contabile 2020/2021, posticipa alcuni termini e alleggerisce vari requisiti procedurali, di controllo e di audit. Vengono inoltre previste soluzioni operative alternative per la distribuzione degli aiuti, incluse modalità elettroniche mediante buoni o carte.

Modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 introducendo misure specifiche e temporanee per l’attuazione del Fondo di aiuti europei agli indigenti durante l’epidemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, agli organismi acquirenti, alle organizzazioni partner e ai beneficiari coinvolti nell’attuazione dei programmi operativi del Fondo di aiuti europei agli indigenti disciplinato dal regolamento (UE) n. 223/2014. Incide sia sui programmi operativi del periodo 2014-2020 sia, in particolare, sull’esercizio contabile 2020/2021 e sulle operazioni ritardate, sospese o non pienamente attuate a causa della crisi COVID-19. Le deroghe e le flessibilità introdotte valgono in relazione all’epidemia di COVID-19 e per il periodo emergenziale indicato nelle singole disposizioni; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica del regolamento (UE) n. 223/2014 per l’emergenza COVID-19

Il regolamento interviene sul quadro del Fondo di aiuti europei agli indigenti per assicurare la continuità dell’assistenza in una fase di crisi sanitaria senza precedenti. I considerando evidenziano la particolare vulnerabilità delle persone indigenti, la necessità di flessibilità per gli Stati membri e l’esigenza di ridurre gli oneri amministrativi e i rischi connessi alle procedure ordinarie di attuazione, controllo e audit.

Ambito di applicazione e finalità

Le misure riguardano l’attuazione del regolamento (UE) n. 223/2014, dunque i programmi operativi finanziati dal Fondo, le organizzazioni partner, i beneficiari e le autorità nazionali coinvolte nella gestione. Le deroghe sono concepite come risposte eccezionali alla crisi COVID-19 e incidono sia sulle regole di modifica dei programmi sia sulla spendibilità e ammissibilità di talune spese, con effetti particolari sull’esercizio contabile 2020/2021.

Modifiche ai programmi operativi e semplificazioni procedurali

L’articolo 9 viene modificato per consentire, in caso di modifiche rese necessarie dalla crisi COVID-19, la deroga alla procedura ordinaria di modifica di alcuni elementi dei programmi operativi. In tal modo gli Stati membri possono adattare più rapidamente i programmi alle esigenze emergenziali, senza dover seguire l’intero iter ordinario per gli elementi specificamente indicati nel regolamento modificativo.

Termini e cofinanziamento

Per la relazione di attuazione annuale relativa al 2019, il termine di trasmissione è spostato al 30 settembre 2020. Sul piano finanziario, viene introdotta una deroga importante: su richiesta dello Stato membro, può essere applicato un tasso di cofinanziamento del 100% alla spesa pubblica dichiarata nelle domande di pagamento dell’esercizio contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. La misura è subordinata all’approvazione della modifica del programma da parte della Commissione e gli Stati membri devono poi notificare la tabella di cofinanziamento prima della prima domanda di pagamento del successivo esercizio.

Ammissibilità delle spese e decorrenza temporale

Le spese per operazioni volte a rafforzare la capacità di risposta alla COVID-19 sono rese ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020. Questo anticipo della data di eleggibilità consente di coprire misure già avviate nelle fasi iniziali della crisi e mira a evitare vuoti di finanziamento in relazione a interventi urgenti.

Modalità di erogazione degli aiuti alle persone indigenti

Il regolamento introduce una maggiore flessibilità nelle forme di assistenza, consentendo che alimenti e/o assistenza materiale di base siano forniti anche tramite buoni o carte, in formato elettronico o altra forma. La condizione essenziale è che tali strumenti siano utilizzabili esclusivamente per l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base. La previsione risponde all’esigenza di ridurre i contatti fisici e di adattare i programmi al contesto sanitario.

Spese ammissibili e protezione delle organizzazioni partner

L’articolo 26 viene ampliato per includere, tra le spese ammissibili, anche i materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner. Inoltre, le spese amministrative, di preparazione, trasporto e magazzinaggio delle organizzazioni partner sono riconosciute in via forfettaria nella misura del 5% delle spese per prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base, oppure del 5% del valore dei prodotti alimentari resi disponibili ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regole speciali per operazioni sospese o non pienamente attuate

Il regolamento introduce tre nuove disposizioni, articoli 26 bis, 26 ter e 26 quarter, per evitare che ritardi, sospensioni o attuazioni incomplete compromettano l’ammissibilità delle spese.

Per il PO I, i ritardi nella distribuzione non riducono i costi ammissibili e le spese possono essere dichiarate integralmente anche prima della distribuzione, a condizione che questa riprenda dopo la crisi. Se i prodotti si deteriorano a causa della sospensione, le spese di acquisto non sono ridotte.

Per il PO II e per l’assistenza tecnica, se l’operazione è sospesa dopo il 31 gennaio 2020 per effetto del COVID-19, lo Stato membro può considerare ammissibili le spese sostenute durante la sospensione, anche in assenza di servizi prestati, purché ricorrano condizioni stringenti: spese effettivamente sostenute e pagate, costo reale non recuperabile né compensabile, e limitazione al solo periodo di sospensione. Per le operazioni rimborsate mediante opzioni semplificate in materia di costi, è ammesso il rimborso sulla base delle realizzazioni previste nel periodo di sospensione, oppure sulla base di certi costi reali, con espresso divieto di doppio rimborso.

Per le operazioni non pienamente attuate, sempre nel PO II o nell’assistenza tecnica, la spesa può essere considerata ammissibile se l’attuazione termina dopo il 31 gennaio 2020 e l’interruzione è dovuta al COVID-19. In caso di opzioni semplificate in materia di costi, sono ammissibili anche i casi in cui le azioni siano state attuate solo in parte prima del termine, con la stessa cautela contro il doppio rimborso.

Controllo, audit e disciplina finale

In materia di pista di controllo e audit, gli Stati membri possono adottare prescrizioni meno rigorose sulla base di un’analisi dei rischi potenziali, limitatamente alla distribuzione di alimenti e/o assistenza materiale durante il periodo COVID-19. Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri, con effetto immediato rispetto alle misure emergenziali previste.

Disposizioni principali

Modifica dei programmi operativi senza procedura ordinaria in caso di COVID-19

All’articolo 9 del regolamento (UE) n. 223/2014 si prevede che i paragrafi 1, 2 e 3 non si applichino alla modifica di determinati elementi dei programmi operativi, in particolare quelli ricompresi nelle sottosezioni 3.5 e 3.6 e nella sezione 4 dei modelli di programma operativo dell’allegato I, nonché agli elementi di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettere da a) a e) e g), quando la modifica sia conseguenza della crisi dovuta all’epidemia di COVID-19.

Proroga del termine per la relazione di attuazione annuale 2019

All’articolo 13, paragrafo 1, è stabilito che, in deroga alla disciplina ordinaria, la relazione di attuazione annuale relativa all’esercizio 2019 deve essere trasmessa entro il 30 settembre 2020.

Cofinanziamento eccezionale al 100%

All’articolo 20 è inserito un paragrafo 1 bis che consente, su richiesta dello Stato membro, un tasso di cofinanziamento del 100% sulla spesa pubblica dichiarata nelle domande di pagamento per l’esercizio contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. La richiesta deve seguire la procedura di modifica del programma operativo di cui all’articolo 9 ed essere corredata del programma riveduto; il 100% si applica solo se la modifica è approvata dalla Commissione prima della presentazione della domanda finale di un pagamento intermedio ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2. Prima della prima domanda di pagamento per l’esercizio che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri devono notificare la tabella della sezione 5.1 dei modelli di programma operativo, confermando il tasso applicabile per l’esercizio concluso il 30 giugno 2020.

Ammissibilità anticipata delle spese per operazioni COVID-19

All’articolo 22, paragrafo 4, si dispone che le spese per le operazioni volte a promuovere la capacità di risposta per affrontare l’epidemia di COVID-19 sono ammissibili a decorrere dal 1° febbraio 2020.

Distribuzione di alimenti e assistenza materiale tramite strumenti elettronici

All’articolo 23, paragrafo 4 bis, si consente che prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base siano forniti direttamente o indirettamente alle persone indigenti, anche mediante buoni o carte in forma elettronica o altra forma, purché tali strumenti siano utilizzabili esclusivamente per prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base.

Ampliamento delle spese ammissibili e costi forfettari per le organizzazioni partner

All’articolo 26, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita per includere tra le spese ammissibili l’acquisto di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base e l’acquisto di materiali e dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner. La lettera c) è sostituita prevedendo che le spese amministrative, di preparazione, trasporto e magazzinaggio delle organizzazioni partner siano riconosciute in misura forfettaria pari al 5% delle spese di cui alla lettera a), oppure al 5% del valore dei prodotti alimentari resi disponibili ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regole speciali per operazioni sospese nel PO I

È inserito l’articolo 26 bis, che disciplina l’ammissibilità delle spese per operazioni del PO I sospese a causa del COVID-19. I ritardi nella distribuzione non riducono i costi ammissibili sostenuti dall’organismo acquirente o dalle organizzazioni partner; tali costi possono essere dichiarati integralmente prima della distribuzione, purché questa riprenda una volta superata la crisi. Se i prodotti alimentari si deteriorano per la sospensione, le spese di acquisto non sono ridotte.

Regole speciali per operazioni sospese nel PO II o nell’assistenza tecnica

È inserito l’articolo 26 ter. Per operazioni sospese dopo il 31 gennaio 2020 a causa del COVID-19, lo Stato membro può considerare ammissibili le spese sostenute durante la sospensione anche se non sono prestati servizi, a condizione che le spese siano state sostenute e pagate, costituiscano un costo reale non recuperabile né compensabile, e siano limitate al periodo di sospensione. Per operazioni con opzioni semplificate in materia di costi, il rimborso può avvenire anche sulla base delle realizzazioni previste durante il periodo di sospensione, oppure sulla base dei costi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), con divieto di doppio rimborso della medesima spesa.

Regole speciali per operazioni non pienamente attuate nel PO II o nell’assistenza tecnica

È inserito l’articolo 26 quarter. Le spese per operazioni non pienamente attuate a causa del COVID-19 possono essere considerate ammissibili se l’attuazione termina dopo il 31 gennaio 2020, la cessazione è dovuta alla pandemia e le spese sono state sostenute e pagate prima del termine dell’annullamento. Per operazioni rimborsate con opzioni semplificate in materia di costi, sono ammissibili anche se le azioni sono state attuate solo in parte prima del termine; è inoltre possibile rimborsare sulla base dei costi di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), evitando in ogni caso il doppio rimborso.

Alleggerimento dei requisiti di pista di controllo e audit

All’articolo 30 è aggiunto il paragrafo 1 bis, che consente agli Stati membri, sulla base di un’analisi dei rischi potenziali, di stabilire prescrizioni meno rigorose in materia di pista di controllo e audit per la distribuzione di prodotti alimentari e/o assistenza materiale alle persone indigenti durante il periodo dell’epidemia di COVID-19.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica socialefondi strutturali e di investimento europeibilancio dell’unioneaiuti alle persone indigentigestione amministrativa e audit

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