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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/558

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19

Normativa europea32020R0558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un pacchetto di deroghe straordinarie ai regolamenti sui fondi strutturali e di investimento europei per consentire agli Stati membri di reagire più rapidamente alla crisi COVID-19. Le misure riguardano, tra l'altro, il cofinanziamento al 100%, la riallocazione di risorse tra fondi e tra categorie di regioni, la disapplicazione di taluni requisiti di concentrazione tematica e varie semplificazioni procedurali e di audit. Sono inoltre previste regole specifiche su ammissibilità delle spese, strumenti finanziari, trasmissione delle relazioni annuali e calcolo del saldo finale.

Modifica temporanea dei regolamenti sui fondi SIE per introdurre misure eccezionali di flessibilità nell'impiego delle risorse in risposta all'epidemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, ai programmi finanziati dal FESR, dal FSE e dal Fondo di coesione nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", nonché, per alcune disposizioni specifiche, alle operazioni e agli strumenti finanziari disciplinati dal regolamento (UE) n. 1303/2013. Incide anche sul regolamento (UE) n. 1301/2013 quanto all'ammissibilità del sostegno alle imprese in difficoltà. Le misure sono circoscritte alla risposta all'epidemia di COVID-19 e, per molte deroghe, al periodo contabile 2020-2021 o alla programmazione dell'anno 2020; talune semplificazioni operano a decorrere dal 24 aprile 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Misure eccezionali per l'impiego dei fondi SIE in risposta all'epidemia di COVID-19

Il regolamento interviene in un contesto di grave crisi sanitaria, economica e di liquidità causata dall'epidemia di COVID-19, ritenendo necessario fornire agli Stati membri ulteriore flessibilità nell'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei. Esso modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, in coordinamento con le precedenti misure già introdotte dal regolamento (UE) 2020/460.

Ambito e finalità delle deroghe

Le misure sono limitate alla risposta alla crisi COVID-19 e si concentrano sulla programmazione 2014-2020, con effetti particolarmente rilevanti per l'anno di programmazione 2020 e per il periodo contabile 2020-2021. L'obiettivo è consentire agli Stati membri di mobilitare rapidamente risorse non utilizzate, alleggerire la pressione sui bilanci pubblici e ridurre gli oneri amministrativi connessi alla gestione, alla modifica e al controllo dei programmi.

Modifica del regolamento (UE) n. 1301/2013: imprese in difficoltà

L'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), viene sostituito per chiarire il regime delle imprese in difficoltà ai fini del sostegno FESR. Le imprese che ricevono aiuti in base al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, o ai regolamenti de minimis richiamati, non sono considerate imprese in difficoltà per questa specifica disposizione. La modifica rafforza la coerenza tra politica di coesione e disciplina degli aiuti di Stato nel contesto emergenziale.

Cofinanziamento eccezionale al 100%

La novità centrale è l'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente, su richiesta dello Stato membro, un tasso di cofinanziamento del 100% per le spese dichiarate nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, per uno o più assi prioritari di programmi FESR, FSE o Fondo di coesione. La misura richiede una modifica del programma ai sensi dell'articolo 30 e l'approvazione preventiva della Commissione prima della domanda finale di pagamento intermedio.

Flessibilità nei trasferimenti di risorse

Il regolamento amplia in modo significativo le possibilità di riallocazione finanziaria. Le risorse della programmazione 2020 possono essere trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali ordinarie, e anche tra categorie di regioni. I trasferimenti devono essere motivati, presentati con programmi riveduti e non possono incidere sulle dotazioni destinate all'IOG o agli aiuti agli indigenti. Inoltre, ai trasferimenti non si applica il vincolo del regolamento finanziario UE relativo alla destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo.

Semplificazioni su concentrazione tematica e accordi di partenariato

Per la parte residua del periodo di programmazione, i requisiti di concentrazione tematica non si applicano alle dotazioni oggetto delle modifiche/trasferimenti comunicati dal 24 aprile 2020 in avanti. Sempre dal 24 aprile 2020, gli accordi di partenariato non devono più essere modificati e non è richiesta la verifica di coerenza dei programmi con tali accordi. Si tratta di una semplificazione rilevante per accelerare le modifiche programmatiche.

Operazioni per la capacità di risposta e disimpegno

Le operazioni finalizzate a rafforzare la capacità di risposta alla crisi possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato. In tema di disimpegno, quando il COVID-19 è invocato come forza maggiore, per operazioni con costo ammissibile inferiore a 1.000.000 EUR devono essere comunicati gli importi aggregati non certificabili per priorità.

Relazioni, audit e strumenti finanziari

Il termine per la relazione annuale di attuazione relativa al 2019 è fissato al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE, con possibile slittamento della relazione di sintesi della Commissione. Inoltre, non è richiesto il riesame o l'aggiornamento delle valutazioni ex ante degli strumenti finanziari se necessario per adattarli alla crisi. Per il capitale circolante a favore delle PMI tramite strumenti finanziari, sono eliminate alcune prove documentali e si estende la possibilità di intervento anche al FEASR, fino a una spesa ammissibile di 200.000 EUR.

Audit e saldo finale

Per il periodo contabile 1° luglio 2019 - 30 giugno 2020, le autorità di audit possono usare un campionamento non statistico quando il COVID-19 è invocato come caso debitamente giustificato. Infine, viene introdotta una flessibilità sul calcolo del saldo finale: nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP per ciascuna priorità non può superare di oltre il 10% il contributo approvato, e non può comunque eccedere la spesa pubblica ammissibile dichiarata o il contributo programmato, se inferiore.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ammissibilità del sostegno del FESR alle imprese in difficoltà

Modifica l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1301/2013, precisando che le "imprese in difficoltà" sono quelle definite dalle regole UE sugli aiuti di Stato. Tuttavia, le imprese che ricevono sostegno in conformità del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato o dei regolamenti de minimis n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014 non sono considerate imprese in difficoltà ai sensi di tale lettera.

Cofinanziamento eccezionale al 100%

Introduce l'articolo 25 bis del regolamento (UE) n. 1303/2013: su richiesta dello Stato membro, per uno o più assi prioritari di programmi sostenuti dal FESR, FSE o Fondo di coesione, può applicarsi un tasso di cofinanziamento del 100% alle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021. La richiesta segue la procedura di modifica dei programmi di cui all'articolo 30 ed è subordinata all'approvazione della modifica da parte della Commissione prima della trasmissione della domanda finale di un pagamento intermedio. Prima della prima domanda di pagamento per il periodo contabile che inizia il 1° luglio 2021, gli Stati membri devono comunicare la tabella di cui all'articolo 96, paragrafo 2, lettera d), punto ii), relativa al tasso applicabile nel periodo concluso il 30 giugno 2020.

Trasferimenti tra fondi e tra categorie di regioni

Per la programmazione 2020, su richiesta dello Stato membro, le risorse dell'obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" possono essere trasferite tra FESR, FSE e Fondo di coesione, indipendentemente dalle percentuali ordinarie dell'articolo 92, paragrafo 1, lettere da a) a d). Le condizioni dell'articolo 92, paragrafo 4, non si applicano. Restano salve le risorse destinate all'IOG e agli aiuti agli indigenti. È inoltre consentito, in deroga all'articolo 93, paragrafo 1, e in aggiunta alla facoltà dell'articolo 93, paragrafo 2, trasferire risorse tra categorie di regioni per l'anno 2020 in risposta al COVID-19.

Procedura per i trasferimenti e neutralizzazione di vincoli finanziari

Le richieste di trasferimento di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 25 bis sono presentate secondo la procedura dell'articolo 30 per la modifica dei programmi, devono essere debitamente motivate e accompagnate dai programmi riveduti con l'indicazione degli importi trasferiti per fondo e per categoria di regioni. Ai trasferimenti non si applica la condizione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 relativa alla destinazione degli stanziamenti allo stesso obiettivo.

Deroga alla concentrazione tematica e agli accordi di partenariato

In deroga all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ai regolamenti specifici dei fondi, i requisiti di concentrazione tematica non si applicano alle dotazioni oggetto di richieste di modifica dei programmi trasmesse o risultanti da trasferimenti comunicati a norma dell'articolo 30, paragrafo 5, il 24 aprile 2020 o successivamente. Inoltre, dal 24 aprile 2020 gli accordi di partenariato non sono più modificati e le modifiche dei programmi non comportano la modifica degli accordi; è altresì omessa la verifica di coerenza con l'accordo di partenariato ai sensi degli articoli 26, 27 e 30.

Selezione di operazioni e ammissibilità delle spese per la risposta COVID-19

L'articolo 65, paragrafo 6, non si applica alle operazioni volte a promuovere la capacità di risposta alla crisi di cui all'articolo 65, paragrafo 10, secondo comma. Tali operazioni possono essere selezionate per il sostegno del FESR o del FSE prima dell'approvazione del programma modificato. È quindi ammessa una flessibilità eccezionale nella tempistica di selezione e approvazione.

Forza maggiore e disimpegno

Ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera b), quando l'epidemia di COVID-19 è invocata come causa di forza maggiore, per operazioni con costo complessivo ammissibile inferiore a 1.000.000 EUR devono essere comunicati, per ciascuna priorità, gli importi aggregati per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento.

Proroga del termine per la relazione annuale di attuazione

In deroga ai termini previsti dai regolamenti specifici dei fondi, per il 2019 il termine per la presentazione della relazione annuale di attuazione di cui all'articolo 50, paragrafo 1, è fissato al 30 settembre 2020 per tutti i fondi SIE. Di conseguenza può essere posticipato anche il termine per la trasmissione della relazione di sintesi della Commissione prevista dall'articolo 53, paragrafo 1.

Strumenti finanziari e valutazione ex ante

In deroga all'articolo 37, paragrafo 2, lettera g), non è richiesto alcun riesame né aggiornamento delle valutazioni ex ante quando la risposta efficace all'epidemia di COVID-19 impone modifiche degli strumenti finanziari.

Capitale circolante tramite strumenti finanziari e FEASR

Quando gli strumenti finanziari sostengono le PMI sotto forma di capitale circolante ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 4, secondo comma, non sono richiesti, nei documenti giustificativi, nuovi o aggiornati piani aziendali o documenti equivalenti né prove sull'uso del sostegno per le finalità previste. In deroga al regolamento (UE) n. 1305/2013, tale sostegno può essere fornito anche dal FEASR, con spesa ammissibile limitata a 200.000 EUR.

Audit: campionamento non statistico

Ai fini dell'articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, l'epidemia di COVID-19 è considerata un caso debitamente giustificato che le autorità di audit possono invocare, secondo il loro giudizio professionale, per utilizzare un metodo di campionamento non statistico nel periodo contabile dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020.

Saldo finale del periodo di programmazione

È introdotta una regola di flessibilità per il calcolo del saldo finale: nel periodo contabile finale il contributo dei fondi o del FEAMP a ciascuna priorità mediante i pagamenti del saldo finale non può superare di oltre il 10% il contributo stabilito dalla decisione di approvazione del programma operativo. In ogni caso, il contributo tramite saldo finale non può essere superiore alla spesa pubblica ammissibile dichiarata o al contributo programmato, se inferiore.

Come è indicizzato

Materiefondi strutturali e di investimento europeipolitica di coesionebilancio ueaiuti di statosemplificazione amministrativa

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