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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/560

Regolamento (UE) 2020/560 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013 per quanto riguarda misure specifiche per attenuare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Normativa europea32020R0560

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce misure straordinarie per sostenere il settore della pesca e dell’acquacoltura colpito dalla crisi COVID-19. Modifica il FEAMP per ampliare e rendere più flessibili gli aiuti per arresto temporaneo, capitale circolante, compensazioni economiche e ammasso dei prodotti, con finestre di ammissibilità dal 1° febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 per molte misure. Modifica inoltre l’OCM dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura per rafforzare il meccanismo di ammasso temporaneo e consentire prezzi limite di attivazione fissati dagli Stati membri.

Misure eccezionali per attenuare l’impatto della pandemia di COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura, mediante modifica dei regolamenti (UE) n. 508/2014 e (UE) n. 1379/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) nel periodo di programmazione 2014-2020 e alle misure dell’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. Riguarda pescatori, armatori e proprietari di pescherecci, operatori della pesca nelle acque interne e della pesca a piedi, produttori dell’acquacoltura, imprese di trasformazione, organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori, con particolare attenzione alle regioni ultraperiferiche. Le misure COVID-19 sono riferite in via temporale al periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020; il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Misure eccezionali per attenuare l’impatto del COVID-19 nel settore della pesca e dell’acquacoltura

Il regolamento interviene in un contesto di forte contrazione della domanda, caduta dei prezzi e crisi delle catene di distribuzione nei settori della pesca e dell’acquacoltura causate dall’epidemia di COVID-19. Il legislatore unionale ha ritenuto necessario un sostegno rapido e mirato, finanziato in via principale tramite il FEAMP, con misure applicabili in larga parte dal 1° febbraio 2020 e, per molte misure straordinarie, fino al 31 dicembre 2020.

Ambito e logica dell’intervento

La disciplina modifica due atti cardine: il regolamento (UE) n. 508/2014 sul FEAMP e il regolamento (UE) n. 1379/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura. L’obiettivo è duplice: fornire liquidità e compensazioni agli operatori colpiti dalla crisi e stabilizzare il mercato tramite un meccanismo rafforzato di ammasso temporaneo dei prodotti.

Risorse finanziarie FEAMP e riparto

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014 è sostituito per confermare la dotazione complessiva FEAMP in gestione concorrente nel periodo 2014-2020 pari a 5 749 331 600 EUR. Delle risorse complessive:

  • 580 000 000 EUR sono destinati al controllo e all’esecuzione;
  • 520 000 000 EUR alla raccolta dei dati;
  • 192 500 000 EUR alla compensazione delle regioni ultraperiferiche.

Per le risorse destinate a controllo e raccolta dati, il 10 % può essere impiegato per misure connesse alla mitigazione del COVID-19. Gli Stati membri possono utilizzare indifferentemente le risorse destinate ai controlli e alla raccolta dati.

Modifiche dei programmi operativi

Per garantire rapidità di risposta, l’articolo 22 consente modifiche dei programmi operativi e riassegnazioni di risorse collegate alle misure COVID-19. La semplificazione riguarda le modifiche necessarie per attivare il sostegno a:

  • arresto temporaneo delle attività di pesca;
  • misure in materia di acquacoltura;
  • ammasso temporaneo;
  • compensazioni e sostegni specifici già previsti dal FEAMP.

La deroga non si applica però ad alcune misure ordinarie indicate espressamente nel nuovo testo dell’articolo 22, paragrafo 3.

Arresto temporaneo delle attività di pesca

L’articolo 33 è il cuore della risposta emergenziale per il comparto pesca. Il FEAMP può sostenere l’arresto temporaneo nei casi ordinari già previsti dalla disciplina FEAMP, ma il regolamento aggiunge una specifica ipotesi per l’arresto temporaneo tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 come conseguenza del COVID-19, inclusi i pescherecci operanti nell’ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile.

Per questa nuova fattispecie:

  • la spesa è ammissibile dal 1° febbraio 2020;
  • non si applica il limite massimo di sei mesi per peschereccio;
  • si applicano deroghe al requisito dei 120 giorni di attività per pescherecci registrati da meno di due anni e per pescatori che hanno iniziato a lavorare da meno di due anni;
  • sono inclusi anche i pescatori dediti alla pesca a piedi, con criteri analoghi di computo proporzionale.

Pesca nelle acque interne

L’articolo 44 estende il medesimo impianto anche alla pesca nelle acque interne, adattando i riferimenti normativi ai pescherecci operanti esclusivamente in tale ambito e all’ambiente in cui essi operano. In sostanza, la misura COVID-19 non resta confinata alla pesca marittima, ma copre anche le attività interne.

Acquacoltura, sanità e capitale circolante

L’articolo 55 viene riscritto per rafforzare il sostegno agli acquacoltori. Oltre alla compensazione per i molluschicoltori in caso di sospensione della raccolta per ragioni sanitarie, il FEAMP può ora finanziare capitale circolante e compensazioni per gli acquacoltori quando vi siano sospensioni o riduzioni della produzione e delle vendite, oppure costi supplementari di magazzinaggio, purché il fenomeno sia verificatosi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito del COVID-19.

Per la compensazione ai molluschicoltori restano ferme le condizioni specifiche già previste:

  • contaminazione dovuta a plancton tossico o biotossine;
  • durata della contaminazione superiore a quattro mesi consecutivi oppure perdita superiore al 25 % del fatturato annuo.

Organizzazioni di produttori: produzione e commercializzazione

L’articolo 66 rafforza il sostegno ai piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori. Il limite annuale del sostegno sale al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata nei tre anni civili precedenti. Per le organizzazioni riconosciute di recente, il parametro è il valore medio annuo della produzione dei membri immessa sul mercato nello stesso triennio di riferimento.

È inoltre previsto che lo Stato membro possa concedere un anticipo dal 50 % al 100 % del sostegno finanziario, dopo l’approvazione del piano ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1379/2013.

Ammasso temporaneo e stabilizzazione del mercato

Il regolamento introduce un meccanismo di ammasso temporaneo per fronteggiare il crollo della domanda e lo spreco di prodotti della pesca e dell’acquacoltura. L’articolo 67 del FEAMP consente il sostegno alla compensazione per le organizzazioni di produttori e le associazioni che immagazzinano determinati prodotti, alle condizioni seguenti:

  • l’aiuto non può superare i costi tecnici e finanziari dell’operazione;
  • i quantitativi ammissibili non possono superare il 25 % dei quantitativi annuali venduti dall’organizzazione;
  • il sostegno annuo non può superare il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri nel periodo 2017-2019.

Il regime si conclude il 31 dicembre 2020 e la spesa è ammissibile dal 1° febbraio 2020.

Imprese di trasformazione e regioni ultraperiferiche

Con l’inserimento del nuovo articolo 69, paragrafo 3, il FEAMP può finanziare anche capitale circolante e compensazioni per le imprese di trasformazione rientranti nell’ambito della disciplina applicabile agli acquacoltori.

Per le regioni ultraperiferiche, l’articolo 70 rafforza la compensazione dei costi supplementari lungo l’intera filiera della pesca, dell’allevamento, della trasformazione e della commercializzazione. È inoltre esplicitamente previsto il sostegno per compensare le perdite economiche dovute al COVID-19, in particolare quelle derivanti dal calo del prezzo del pesce o dall’aumento dei costi di magazzinaggio.

Le modifiche ai piani di compensazione sono sottoposte a un procedimento accelerato: la Commissione deve adottare la decisione entro 15 giorni dalla presentazione della modifica quando essa riguarda le perdite economiche da COVID-19.

Meccanismo di ammasso nell’OCM dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

Il regolamento modifica anche il regolamento (UE) n. 1379/2013 per rafforzare la risposta di mercato. Le organizzazioni di produttori possono gestire l’ammasso temporaneo e beneficiare di sostegno finanziario per i prodotti dell’allegato II o del codice NC 0302, purché siano rispettate condizioni stringenti:

  • applicazione delle regole dell’aiuto al magazzinaggio del regolamento (UE) n. 508/2014;
  • impossibilità di vendere al prezzo limite di attivazione;
  • conformità, se del caso, alle norme comuni di commercializzazione;
  • prodotti idonei al consumo umano;
  • stabilizzazione o trasformazione mediante tecniche ammesse;
  • reimmissione sul mercato per il consumo umano in una fase successiva;
  • permanenza in ammasso per almeno cinque giorni.

L’articolo 31 consente alle organizzazioni di produttori di proporre annualmente un prezzo limite di attivazione e, se lo Stato membro non lo ha determinato prima della pandemia, impone la determinazione immediata e la pubblicazione dei prezzi.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Incremento e riallocazione delle risorse FEAMP

L’articolo 13 del regolamento (UE) n. 508/2014 è riscritto: le risorse complessive FEAMP in gestione concorrente per il 2014-2020 ammontano a 5 749 331 600 EUR. Sono attribuiti 580 000 000 EUR alle misure di controllo ed esecuzione, 520 000 000 EUR alla raccolta dati e 192 500 000 EUR alla compensazione delle regioni ultraperiferiche, con limiti annui specifici per Azzorre/Madeira, Canarie e regioni ultraperiferiche francesi. Il 10 % delle risorse per controllo e raccolta dati può essere assegnato a misure connesse alla mitigazione del COVID-19.

Procedura semplificata per modifiche dei programmi operativi

L’articolo 22 è modificato per consentire modifiche dei programmi operativi e riassegnazioni finanziarie connesse alle misure COVID-19, comprese quelle relative a sostegno per arresto temporaneo, acquacoltura, trasformazione, organizzazioni di produttori, ammasso e compensazioni. La deroga all’articolo 22, paragrafo 3, esclude però alcune tipologie di sostegno (articolo 33, paragrafo 1, lettere a), b) e c), articolo 34 e articolo 41, paragrafo 2) dalla procedura semplificata.

Arresto temporaneo delle attività di pesca per COVID-19

L’articolo 33 è esteso all’arresto temporaneo dovuto alla pandemia se intervenuto tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020, anche per pescherecci operanti nell’ambito di accordi di partenariato per una pesca sostenibile. La spesa è ammissibile dal 1° febbraio 2020. La durata massima di sei mesi per peschereccio resta per i casi ordinari, ma non si applica al caso COVID-19. Sono previste deroghe sui requisiti di attività minima di 120 giorni per pescherecci registrati da meno di due anni, pescatori assunti da meno di due anni e pescatori dediti alla pesca a piedi.

Pesca nelle acque interne

L’articolo 44 è integrato per estendere anche alla pesca nelle acque interne il sostegno per arresto temporaneo causato da COVID-19, applicando le regole dell’articolo 33. Sono inoltre adattati i riferimenti normativi per ricomprendere i pescherecci operanti esclusivamente nelle acque interne e l’ambiente in cui operano.

Misure sanitarie e acquacoltura

L’articolo 55 è sostituito: il FEAMP può sostenere la compensazione per i molluschicoltori nei casi di sospensione temporanea della raccolta per ragioni sanitarie e, più in generale, la concessione di capitale circolante e compensazioni agli acquacoltori per sospensione o riduzione della produzione e delle vendite, o per spese supplementari di magazzinaggio, se verificatesi tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2020 a seguito del COVID-19. La spesa relativa a tali interventi è ammissibile dal 1° febbraio 2020.

Piani di produzione e commercializzazione delle organizzazioni di produttori

L’articolo 66 aumenta al 12 % del valore medio annuo della produzione commercializzata il limite massimo del sostegno annuale per ciascuna organizzazione di produttori. Per le organizzazioni riconosciute di recente, il limite è calcolato sul valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri nei tre anni civili precedenti. È inoltre previsto che lo Stato membro possa concedere un anticipo dal 50 % al 100 % del sostegno finanziario dopo l’approvazione del piano di produzione e commercializzazione.

Meccanismo di ammasso temporaneo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura

L’articolo 67 consente il sostegno FEAMP per l’ammasso di prodotti della pesca e dell’acquacoltura in risposta al COVID-19. L’aiuto non può superare i costi tecnici e finanziari dell’operazione; i quantitativi ammissibili non possono superare il 25 % dei quantitativi annuali posti in vendita dall’organizzazione di produttori; il sostegno annuo non può superare il 20 % del valore medio annuo della produzione immessa sul mercato dai membri nel periodo 2017-2019. Il regime termina il 31 dicembre 2020 e la spesa è ammissibile dal 1° febbraio 2020.

Capitale circolante e compensazioni per imprese di trasformazione

L’articolo 69, con il nuovo paragrafo 3, estende il sostegno FEAMP alla concessione di capitale circolante e compensazioni alle imprese di trasformazione rientranti nell’ambito dell’articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, per gli acquacoltori.

Compensazioni per le regioni ultraperiferiche e approvazione rapida

L’articolo 70 è riscritto per consentire la compensazione dei costi supplementari per operatori della pesca, allevamento, trasformazione e commercializzazione di prodotti originari delle regioni ultraperiferiche. È inoltre possibile finanziare misure per compensare perdite economiche dovute al COVID-19, in particolare per deterioramento del prezzo del pesce o aumento dei costi di magazzinaggio. L’articolo 72 impone alla Commissione di approvare entro 15 giorni le modifiche dei piani di compensazione relative a tali perdite, definendo anche i metodi di calcolo e di esecuzione.

Tassi di cofinanziamento e massimali finanziari

L’articolo 94, paragrafo 3, lettera c), è modificato per fissare al 50 % della spesa pubblica ammissibile il sostegno relativo alle misure di arresto temporaneo e alla sostituzione o ammodernamento dei motori principali o ausiliari nei casi indicati. L’articolo 25 viene coordinato con i nuovi limiti finanziari per tali sostegni.

Regole sul non cumulo e ambito delle compensazioni

L’articolo 95, paragrafo 2, lettera e), è sostituito per chiarire che l’intervento non è ammissibile quando connesso a premi ai sensi degli articoli 33 o 34 o a compensazioni ai sensi degli articoli 54, 55, 56 o 69, paragrafo 3.

Meccanismo di ammasso nell’OCM pesca e acquacoltura

Nel regolamento (UE) n. 1379/2013, l’articolo 8 è integrato per attribuire alle organizzazioni di produttori anche la gestione dell’ammasso temporaneo dei prodotti. L’articolo 30 disciplina il meccanismo: i prodotti devono rientrare nell’allegato II o nel codice NC 0302, rispettare le condizioni dell’aiuto al magazzinaggio FEAMP, non aver trovato acquirente al prezzo limite, essere di qualità adeguata al consumo umano, essere stabilizzati o trasformati e reintrodotti sul mercato per il consumo umano dopo l’ammasso, e restare in ammasso almeno cinque giorni.

Prezzi limite di attivazione del meccanismo di ammasso

L’articolo 31 consente a ciascuna organizzazione di produttori di proporre, prima dell’inizio di ogni anno, un prezzo limite di attivazione del meccanismo di ammasso. Se uno Stato membro non ha fissato tali prezzi prima dell’epidemia di COVID-19, deve determinarli senza indugio sulla base dei criteri previsti e renderli pubblici.

Come è indicizzato

Materiepescaacquacolturaaiuti di stato e finanziamenti ueorganizzazione comune dei mercatiregioni ultraperiferiche

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