Corte di giustizia, Sentenza C-141/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° dicembre 2022. — Finanzamt Kiel contro Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie mbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo entità giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (“gruppo IVA”) – Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo – Nozione di “stretti vincoli finanziari” – Necessità per la società madre di disporre della maggioranza dei diritti di voto, oltre alla maggioranza partecipativa – Insussistenza – Valutazione dell’indipendenza di un’entità economica alla luce dei criteri standardizzati – Portata. — Causa C-141/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato la disciplina tedesca dell’Organschaft alla luce della sesta direttiva IVA, con riferimento alla nozione di gruppo IVA e alla qualità di soggetto passivo. Ha ritenuto compatibile con il diritto UE la designazione della società madre come unico interlocutore fiscale del gruppo, ma solo a precise condizioni di controllo effettivo e di assenza di rischio per l’erario. Ha invece escluso che possano essere imposti requisiti ulteriori, come la maggioranza dei diritti di voto oltre alla partecipazione maggioritaria, e ha negato la possibilità di presumere per tipizzazione la non indipendenza delle entità del gruppo.
IVA e gruppo IVA: compatibilità con il diritto UE della normativa tedesca che designa la società madre come unico soggetto passivo e subordina il gruppo a un controllo finanziario rafforzato
La questione giuridica
Se l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva IVA consenta: 1) a uno Stato membro di designare come unico soggetto passivo del gruppo IVA la società madre anziché il gruppo stesso; 2) di imporre, per la sussistenza del vincolo finanziario, che la società madre detenga non solo la partecipazione maggioritaria ma anche la maggioranza dei diritti di voto; 3) di qualificare, mediante tipizzazione, come non indipendenti le entità integrate finanziariamente, economicamente e organizzativamente nella società madre, e se l’articolo 21, paragrafi 1, lettera a), e 3, possa rilevare ai fini dell’effetto diretto.
Principio di diritto
L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva non vieta a uno Stato membro di individuare, come rappresentante e unico soggetto passivo del gruppo IVA, la società madre, purché essa possa imporre la propria volontà sulle altre entità del gruppo e tale scelta non comporti rischi di perdita di gettito. Tuttavia, la stessa disposizione osta a una normativa nazionale che imponga, per integrare il vincolo finanziario del gruppo, il cumulo della partecipazione maggioritaria e della maggioranza dei diritti di voto, poiché ciò costituisce un requisito aggiuntivo non necessario in via di principio. Inoltre, la direttiva osta a che, per il solo fatto di appartenere al gruppo, le entità siano considerate mediante tipizzazione non indipendenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1 e 4, primo comma, poiché la loro autonomia economica va valutata in concreto.
Norme richiamate
- Sesta direttiva 77/388/CEE
- Direttiva 2000/65/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 4, paragrafi 1 e 4, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 21, paragrafi 1, lettera a), e 3, sesta direttiva 77/388/CEE
- Articolo 2, paragrafo 2, punto 2, UStG
- Articolo 13a, paragrafo 1, UStG
- Articolo 73 AO
IVA e gruppo IVA: designazione della società madre e requisiti del vincolo finanziario
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA, relativo al regime tedesco dell’"unità fiscale" (Organschaft), attuativo della facoltà prevista dall’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE. La Corte era chiamata a stabilire se la disciplina nazionale, che attribuisce il ruolo di unico soggetto passivo alla società madre e richiede requisiti particolarmente rigorosi per il vincolo finanziario, fosse compatibile con il diritto dell’Unione.
Fatti e procedimento principale
La controversia opponeva il Finanzamt Kiel alla NGD mbH, società tedesca partecipata al 51% da A, ente di diritto pubblico, e al 49% da C e.V. Nel 2005 l’amministrazione fiscale ha ritenuto che NGD mbH non fosse integrata finanziariamente in A ai fini dell’unità fiscale, poiché A non disponeva della maggioranza dei diritti di voto, nonostante la partecipazione maggioritaria. Il giudice tributario di primo grado aveva invece ritenuto sufficiente la partecipazione maggioritaria, ma il Finanzamt ha proposto ricorso in Revision dinanzi al Bundesfinanzhof.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- l’articolo 4, paragrafi 1 e 4, della sesta direttiva 77/388/CEE, che definisce il soggetto passivo e consente agli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate da rapporti finanziari, economici e organizzativi;
- l’articolo 21, paragrafi 1, lettera a), e 3, della sesta direttiva;
- l’articolo 267 TFUE;
- la normativa tedesca di attuazione, in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, UStG, e l’articolo 73 AO.
Questione della ricevibilità
La Corte ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dal governo tedesco. Ha osservato che le questioni pregiudiziali non erano ipotetiche e avevano un nesso diretto con la soluzione della controversia principale, poiché la compatibilità della disciplina tedesca con l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva era decisiva per l’esito del ricorso nazionale.
Prima questione: chi è il soggetto passivo del gruppo IVA
La Corte ha affermato che l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, non osta a che uno Stato membro designi come soggetto passivo unico la società madre del gruppo IVA, anziché il gruppo come entità autonoma, purché la società madre sia effettivamente in grado di imporre la propria volontà alle altre entità del gruppo e la soluzione non comporti rischio di perdita di gettito.
La Corte ha osservato che la disposizione non contiene indicazioni specifiche sulla forma di rappresentanza del gruppo IVA. Pur essendo il gruppo, ai fini IVA, il soggetto passivo unico, nulla impedisce che uno dei suoi membri, in particolare la società madre, assuma gli obblighi dichiarativi e di versamento verso l’amministrazione fiscale, se il sistema nazionale garantisce la corretta riscossione dell’imposta.
Terza questione: requisiti del vincolo finanziario
La Corte ha ritenuto incompatibile con la sesta direttiva una normativa nazionale che subordini la formazione del gruppo IVA al fatto che la società madre detenga, oltre alla partecipazione maggioritaria nel capitale, anche la maggioranza dei diritti di voto presso l’entità interessata.
Secondo la Corte, il concetto di "stretti vincoli finanziari" deve ricevere un’interpretazione autonoma e uniforme nel diritto dell’Unione e, in linea di principio, non può essere irrigidito mediante condizioni aggiuntive non previste dalla direttiva. Un requisito come quello della maggioranza dei diritti di voto può essere giustificato solo in situazioni eccezionali, se risulta necessario e proporzionato per prevenire abusi o combattere frodi ed evasione; nel caso di specie, tale dimostrazione non emergeva in modo generale.
Quarta questione: tipizzazione della non indipendenza
La Corte ha escluso che uno Stato membro possa qualificare, mediante tipizzazione, le entità del gruppo come non indipendenti solo perché integrate sul piano finanziario, economico e organizzativo nella società madre.
Ha ricordato che la soggettività passiva dipende dall’esercizio indipendente di un’attività economica e che la nozione di indipendenza richiede una valutazione concreta dell’autonomia dell’entità, della sua capacità di operare a nome e per conto proprio, sotto la propria responsabilità e assumendo i rischi economici della propria attività. L’appartenenza al gruppo IVA, da sola, non elimina tale autonomia.
Seconda questione: effetto diretto
Poiché la risposta alla prima questione era favorevole alla compatibilità della designazione della società madre come unico soggetto passivo, la Corte ha dichiarato che non occorreva pronunciarsi sulla seconda questione relativa all’eventuale effetto diretto dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 21 della direttiva.
Dispositivo
La Corte ha concluso che:
- l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva non osta alla designazione della società madre come unico soggetto passivo del gruppo IVA, se essa esercita un controllo effettivo e non vi è rischio di perdita fiscale;
- la medesima disposizione osta a un requisito nazionale che imponga, oltre alla partecipazione maggioritaria, anche la maggioranza dei diritti di voto;
- la medesima disposizione, letta insieme all’articolo 4, paragrafo 1, osta alla qualificazione automatica delle entità del gruppo come non indipendenti mediante tipizzazione.
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