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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-269/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1° dicembre 2022. — Finanzamt T contro S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof. — Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Sesta direttiva 77/388/CEE – Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma – Soggetti passivi – Facoltà per gli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi (“gruppo IVA”) – Normativa nazionale che designa la società madre del gruppo IVA come unico soggetto passivo – Prestazioni interne al gruppo IVA – Articolo 6, paragrafo 2, lettera b) – Prestazioni di servizi fornite a titolo gratuito – Nozione di “fini estranei all’impresa”. — Causa C-269/20

Giurisprudenza europea62020CJ0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito il funzionamento del gruppo IVA ai sensi della sesta direttiva, ammettendo che uno Stato membro attribuisca la qualifica di soggetto passivo unico alla società madre e non al gruppo come entità distinta, se ciò garantisce controllo e corretta riscossione dell’imposta. Ha poi escluso che i servizi interni destinati all’attività di autorità pubblica possano essere tassati come prestazioni gratuite per fini estranei all’impresa quando, in concreto, sono corrisposti.

IVA e gruppo IVA: se uno Stato membro possa designare come soggetto passivo unico la società madre anziché il gruppo, e se i servizi interni destinati ad attività di pubblica autorità siano tassabili come prestazioni a fini estranei all’impresa.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE osti a una normativa/prassi nazionale che, nel gruppo IVA, individui come unico soggetto passivo non il gruppo in quanto tale ma la società madre del gruppo. 2) Se, nel caso di un soggetto passivo unico che svolge sia attività economiche sia attività come pubblica autorità, i servizi forniti da un membro del gruppo e riferiti all’esercizio di potestà pubbliche possano essere tassati ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), come prestazioni effettuate per fini estranei all’impresa.

Principio di diritto

L’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, della sesta direttiva non osta a che uno Stato membro designi come soggetto passivo unico del gruppo IVA la società madre, purché essa possa imporre la propria volontà agli altri membri del gruppo e tale scelta non comporti rischi di perdita di gettito fiscale. Inoltre, l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), non si applica ai servizi riferiti all’esercizio di pubbliche potestà quando essi sono resi a titolo oneroso: in tal caso non si tratta di prestazioni gratuite per fini estranei all’impresa.

Norme richiamate

  • Sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2, punto 1, sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 5, sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sesta direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 17, paragrafo 2, sesta direttiva 77/388/CEE
  • Direttiva 2006/112/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, punto 2, UStG
  • Articolo 3, paragrafo 9a, punto 2, UStG
  • Articolo 73 AO

Gruppo IVA, società madre e servizi interni destinati ad attività pubbliche

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesfinanzhof in materia di IVA, nell’ambito di una controversia tra l’amministrazione tributaria tedesca e una fondazione di diritto pubblico che operava sia come soggetto passivo IVA per attività economiche sia come autorità pubblica per altre attività.

Fatti e procedimento principale

S era la società madre di un dipartimento di medicina universitaria e della U-GmbH. La U-GmbH aveva fornito a S servizi di pulizia, igiene, lavanderia e trasporto di pazienti; parte dei servizi di pulizia riguardava locali destinati alla formazione, attività svolta da S come pubblica autorità e non soggetta a IVA ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, della sesta direttiva.

L’amministrazione tributaria ritenne che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, dell’UStG, le due entità costituissero un’unità fiscale (Organschaft) e che i servizi di pulizia resi alla parte del complesso destinata ad attività pubbliche dovessero essere tassati come prestazioni gratuite a fini estranei all’impresa, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 9a, punto 2, dell’UStG, letto con l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), della sesta direttiva.

Il Finanzgericht accolse il ricorso di S; l’amministrazione propose quindi Revision dinanzi al Bundesfinanzhof.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva, che assoggetta a IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • l’articolo 4, paragrafo 1, che definisce il soggetto passivo;
  • l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, che consente agli Stati membri di considerare come unico soggetto passivo persone giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolate da rapporti finanziari, economici e organizzativi;
  • l’articolo 4, paragrafo 5, relativo agli organismi di diritto pubblico che agiscono in quanto pubbliche autorità;
  • l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), sulle prestazioni di servizi a titolo gratuito per fini estranei all’impresa;
  • l’articolo 17, paragrafo 2, sul diritto a detrazione.

Sul piano nazionale vengono menzionati l’articolo 2, paragrafo 2, punto 2, dell’UStG e l’articolo 73 dell’AO.

Prima questione: chi è il soggetto passivo unico nel gruppo IVA

Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, consenta di designare come soggetto passivo unico non il gruppo IVA come entità distinta, ma un suo membro, in particolare la società madre.

La Corte ha ricordato che la disposizione mira a consentire agli Stati membri di non collegare rigidamente la soggettività passiva alla sola indipendenza giuridica, per esigenze di semplificazione amministrativa e di prevenzione degli abusi. Ha inoltre sottolineato che il testo della norma non impone una specifica forma organizzativa del gruppo né vieta che uno dei membri funga da rappresentante unico verso l’amministrazione.

Secondo la Corte, è compatibile con la direttiva una disciplina nazionale che individui la società madre come unico soggetto passivo, purché:

  • la società madre sia in grado di imporre la propria volontà agli altri membri del gruppo;
  • la soluzione non comporti rischi di perdita di gettito fiscale.

La Corte ha quindi accolto, in sostanza, l’impostazione tedesca, ritenendo che il fatto che gli obblighi IVA siano concentrati sulla società madre non contrasti con la sesta direttiva se il sistema assicura la corretta riscossione dell’imposta.

Seconda questione: servizi interni e fini estranei all’impresa

La seconda questione riguardava l’applicabilità dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), alle prestazioni rese da un membro del gruppo a favore del soggetto passivo unico, quando tali prestazioni siano connesse all’attività svolta dall’ente come pubblica autorità.

La Corte ha osservato che tale disposizione si riferisce alle sole prestazioni rese a titolo gratuito e che non può essere utilizzata per qualificare come "fini estranei all’impresa" operazioni che, in realtà, esulano dall’ambito di applicazione dell’IVA. Applicare l’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), a servizi destinati all’esercizio di pubbliche potestà significherebbe assimilare indebitamente l’attività autoritativa, che l’articolo 4, paragrafo 5, esclude dal campo IVA, a un uso privato o estraneo all’impresa.

Inoltre, nel caso concreto, la Corte ha rilevato che i servizi di pulizia non erano gratuiti: S corrispondeva un compenso finanziario alla U-GmbH. Per questa ragione mancava comunque il presupposto della gratuità richiesto dall’articolo 6, paragrafo 2, lettera b).

Decisione e dispositivo

La Corte ha risposto che:

  • l’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, non osta a che uno Stato membro designi come soggetto passivo unico la società madre del gruppo IVA, se essa controlla gli altri membri e non vi è rischio di perdita di gettito;
  • il diritto dell’Unione non consente di tassare, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), la prestazione resa da un membro del gruppo e riferita all’esercizio di pubbliche potestà quando tale prestazione è stata resa a titolo oneroso.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori, la pronuncia conferma che il modello nazionale del gruppo IVA può attribuire gli obblighi fiscali a un membro rappresentativo, purché il sistema sia coerente con i fini di semplificazione e di corretta riscossione. Sul versante sostanziale, la decisione limita l’uso dell’articolo 6, paragrafo 2, lettera b), evitando che attività istituzionali di un ente pubblico vengano riqualificate come "fini estranei all’impresa" in presenza di corrispettivo.

Come è indicizzato

Materieivagruppo ivasoggettività passivaattività di pubblica autoritàprestazioni di servizi gratuite

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