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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-419/21

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1° dicembre 2022. — X sp. z o.o., sp. k. contro Z. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Articolo 2, punto 1 – Nozione di “transazioni commerciali” – Risarcimento per le spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento del debitore – Articolo 6 – Importo minimo forfettario pari a EUR 40 – Ritardo di più pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo di forniture di merci o di prestazioni di servizi realizzate in esecuzione di un solo e medesimo contratto. — Causa C-419/21

Giurisprudenza europea62021CJ0419

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di "transazioni commerciali" della direttiva 2011/7/UE, precisando che essa può riferirsi a ciascuna fornitura o prestazione successiva eseguita in base a un unico contratto. Ne deriva che ogni pagamento tardivo genera, in linea di principio, il diritto del creditore al minimo forfettario di EUR 40 per le spese di recupero. La soluzione valorizza la finalità deterrente e compensativa della direttiva contro i ritardi di pagamento.

Interpretazione della direttiva 2011/7/UE: in un unico contratto con forniture o prestazioni successive, ogni pagamento tardivo genera una distinta "transazione commerciale" e dà diritto a un importo forfettario minimo di EUR 40 per i costi di recupero.

La questione giuridica

Se l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE debba essere inteso nel senso che, nell’ambito di un unico contratto che preveda forniture di beni o prestazioni di servizi successive, ogni singola fornitura costituisca una distinta "transazione commerciale"; e se l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, imponga il pagamento dell’importo forfettario minimo di EUR 40 per ciascun ritardo di pagamento oppure una sola volta per l’intero contratto, indipendentemente dal numero dei pagamenti scaduti.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai fini della direttiva 2011/7/UE, la nozione di "transazioni commerciali" non coincide con quella di contratto: quando un unico contratto prevede forniture di beni o prestazioni di servizi in successione, ciascuna fornitura o prestazione costituisce una transazione commerciale distinta. Di conseguenza, se il pagamento di ciascuna fornitura scade separatamente e non è effettuato nei termini, l’importo forfettario minimo di EUR 40 previsto dall’articolo 6, paragrafo 1, è dovuto per ogni singolo ritardo di pagamento, salvo che il ritardo non sia imputabile al debitore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 1, paragrafi 1 e 2, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2, punto 1, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 2, punto 4, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 5, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/7/UE
  • Articolo 7, paragrafo 1, direttiva 2011/7/UE

Interpretazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle forniture successive

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie in una controversia tra una società fornitrice e un ospedale pubblico, relativa al recupero forfettario delle spese sostenute per ritardi di pagamento in esecuzione di un unico contratto di fornitura di prodotti medici.

Fatti e procedimento principale

La società X aveva concluso con Z un contratto per una serie di forniture di beni, da eseguire secondo un calendario prestabilito, con pagamento entro 60 giorni per ciascuna fornitura. Poiché Z aveva omesso di pagare alla scadenza dodici forniture successive, X chiedeva al giudice nazionale la condanna al pagamento di dodici importi forfettari minimi di EUR 40 ciascuno, per un totale di EUR 480, ai sensi della legge polacca di recepimento della direttiva 2011/7.

Il giudice del rinvio osservava che la disciplina nazionale faceva riferimento alla nozione di "transazione commerciale" come "contratto", mentre la direttiva definisce la nozione in termini più ampi. Da qui il dubbio se, nel caso di più forniture successive nell’ambito del medesimo contratto, l’importo forfettario minimo dovesse essere riconosciuto una sola volta oppure per ogni pagamento tardivo.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2011/7/UE, in particolare:

  • articolo 1, paragrafi 1 e 2, sullo scopo e sull’ambito di applicazione;
  • articolo 2, punto 1, che definisce le "transazioni commerciali";
  • articolo 2, punto 4, che definisce il "ritardo di pagamento";
  • articolo 4, paragrafo 1, relativo alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni;
  • articolo 5, sui termini di pagamento rateizzati;
  • articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, sul risarcimento forfettario e ulteriore dei costi di recupero;
  • articolo 7, paragrafo 1, sulle clausole e prassi gravemente inique.

Sono inoltre richiamati i considerando 3, 17, 19 e 22 della direttiva, che evidenziano la finalità di contrasto ai ritardi di pagamento, di tutela della liquidità delle imprese e di compensazione dei costi amministrativi e interni di recupero.

Questione relativa alla nozione di "transazioni commerciali"

Esaminando per prima la seconda questione, la Corte afferma che la nozione di "transazioni commerciali" di cui all’articolo 2, punto 1, non coincide con quella di contratto. Si tratta di una nozione autonoma del diritto dell’Unione, da interpretare in modo uniforme tenendo conto del testo, del contesto e delle finalità della direttiva.

La Corte rileva che l’articolo 2, punto 1, richiede soltanto due condizioni:

  • che la transazione intervenga tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni;
  • che comporti la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo.

Pertanto, se un unico contratto prevede forniture successive ciascuna con un autonomo obbligo di pagamento, ogni singola fornitura soddisfa tali condizioni e costituisce una distinta transazione commerciale. L’interpretazione è coerente anche con l’articolo 1, paragrafo 2, che estende la direttiva a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, e con l’obiettivo di evitare una lettura restrittiva che ridurrebbe la portata della disciplina.

Diritto all’importo forfettario minimo di EUR 40 per ogni ritardo

Sulla prima questione, la Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, attribuisce al creditore, quando maturano gli interessi di mora in una transazione commerciale, il diritto a un importo forfettario minimo di EUR 40 per i costi di recupero. Tale importo è dovuto automaticamente e mira a risarcire i costi di recupero sostenuti dal creditore; oltre a esso, il paragrafo 3 consente di chiedere un ulteriore risarcimento ragionevole per i costi eccedenti.

La Corte osserva che la nozione di "ritardo di pagamento" dell’articolo 2, punto 4, si riferisce a un pagamento non effettuato entro il termine contrattuale o legale, e che la direttiva si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale. Ne deriva che il diritto agli interessi di mora e al forfait di EUR 40 si collega a ciascuna transazione considerata individualmente.

La Corte sottolinea inoltre che né l’articolo 4, paragrafo 1, né l’articolo 6, paragrafo 1, distinguono a seconda che i pagamenti tardivi derivino da un unico contratto o da più contratti. Al contrario, l’articolo 5, letto insieme al considerando 22, mostra che, quando il contratto prevede pagamenti rateizzati, il forfait è dovuto per ciascuna rata non pagata: ciò conferma che il diritto al minimo forfettario nasce per ogni singolo pagamento scaduto.

Finalità della direttiva e conseguenze pratiche

La Corte valorizza la funzione dissuasiva e compensativa della direttiva 2011/7: essa mira sia a scoraggiare i ritardi di pagamento, sia a garantire al creditore il più completo risarcimento possibile dei costi di recupero. Limitare a un solo importo forfettario l’insieme di ritardi relativi a più forniture successive priverebbe di efficacia pratica l’articolo 6, ridurrebbe l’indennizzo dei costi effettivamente sopportati e consentirebbe al debitore di sottrarsi, in parte, all’onere finanziario derivante da ciascun ritardo.

La Corte osserva anche che una tale riduzione costituirebbe una deroga non giustificata da un motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva.

Dispositivo

La Corte dichiara che:

  • l’articolo 2, punto 1, della direttiva 2011/7/UE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "transazioni commerciali" comprende ciascuna delle forniture di merci o prestazioni di servizi in successione, effettuate in esecuzione di un solo e medesimo contratto;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4 della direttiva, deve essere interpretato nel senso che, quando un unico contratto prevede forniture successive da pagarsi entro termini determinati, l’importo forfettario minimo di EUR 40 è dovuto per ciascun ritardo di pagamento.

Principio di diritto affermato

In presenza di forniture o prestazioni successive eseguite in base a un unico contratto, ogni pagamento tardivo integra una distinta transazione commerciale ai fini della direttiva 2011/7/UE e fa sorgere autonomamente il diritto del creditore all’importo forfettario minimo di EUR 40 per costi di recupero, salvo che il ritardo non sia imputabile al debitore.

Come è indicizzato

Materieritardi di pagamentotransazioni commercialirisarcimento delle spese di recuperoforniture successiverapporti commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni

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