Corte di giustizia, Sentenza C-370/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 1° dicembre 2022. — DOMUS-SOFTWARE-AG contro Marc Braschoß Immobilien GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/7/UE – Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali – Risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore in caso di ritardo di pagamento da parte del debitore – Articolo 6 – Importo forfettario minimo di EUR 40 – Ritardo di diversi pagamenti a titolo di corrispettivo per forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico effettuate in esecuzione di un unico contratto. — Causa C-370/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, nell'ambito di un unico contratto che preveda prestazioni periodiche, ogni pagamento non corrisposto alla scadenza integra un autonomo ritardo di pagamento ai fini della direttiva 2011/7/UE. Di conseguenza, il creditore ha diritto all'importo forfettario minimo di 40 euro per ciascun ritardo, oltre agli eventuali interessi di mora. La soluzione si fonda sull'interpretazione letterale, sistematica e teleologica della direttiva, nonché sul suo obiettivo di scoraggiare i ritardi e compensare i costi di recupero.
Ritardi di pagamento in un unico contratto a prestazioni periodiche: l'importo forfettario minimo di 40 euro ex direttiva 2011/7/UE spetta per ciascun singolo ritardo.
La questione giuridica
Se l'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE, in combinato disposto con l'articolo 3, debba essere interpretato nel senso che, quando un unico contratto prevede forniture di beni o prestazioni di servizi periodiche con pagamenti distinti e scadenze autonome, il creditore abbia diritto all'importo forfettario minimo di 40 euro per ciascun ritardo di pagamento oppure una sola volta per l'intero rapporto contrattuale.
Principio di diritto
L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2011/7/UE, letto in combinato disposto con l'articolo 3, impone di riconoscere l'importo forfettario minimo di 40 euro per ogni singolo ritardo di pagamento maturato in una transazione commerciale; tale importo non può essere ridotto a un solo forfait per l'intero contratto quando i pagamenti scaduti sono distinti e periodici, perché la direttiva considera autonomamente ciascun pagamento non effettuato alla scadenza e mira a compensare integralmente i costi di recupero e a disincentivare i ritardi.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/7/UE
- Articolo 1 direttiva 2011/7/UE
- Articolo 2 direttiva 2011/7/UE
- Articolo 3 direttiva 2011/7/UE
- Articolo 5 direttiva 2011/7/UE
- Articolo 6 direttiva 2011/7/UE
- Articolo 7 direttiva 2011/7/UE
Ritardi di pagamento e importo forfettario minimo di 40 euro in un contratto con prestazioni periodiche
La causa è un rinvio pregiudiziale del Landgericht München I sulla portata dell'articolo 6 della direttiva 2011/7/UE in una controversia tra due imprese tedesche relativa a fatture non pagate nell'ambito di un unico contratto di manutenzione software. La questione centrale era se il forfait minimo di 40 euro per le spese di recupero spetti una sola volta per l'intero rapporto contrattuale oppure per ciascun pagamento scaduto e non eseguito.
Fatti e procedimento principale
DOMUS-Software-AG aveva stipulato con Marc Braschoß Immobilien GmbH un contratto per la manutenzione di un software, con corrispettivo mensile dovuto all'inizio di ciascun periodo di fatturazione. A fronte di tre fatture successive rimaste insolute, DOMUS chiedeva il capitale residuo, gli interessi di mora e tre importi forfettari da 40 euro ciascuno, ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 5, BGB, che recepisce la direttiva.
Il giudice di primo grado aveva riconosciuto il credito principale ma soltanto un unico forfait di 40 euro, ritenendo che, trattandosi di un unico contratto con pagamenti periodici, il risarcimento forfettario dovesse essere unico. DOMUS ha impugnato la decisione sostenendo di avere diritto ad altri due forfait.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato in particolare:
- l'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/7/UE, sul suo oggetto e ambito di applicazione;
- l'articolo 2, punto 4, sulla nozione di "ritardo di pagamento";
- l'articolo 3, paragrafo 1, sugli interessi di mora nelle transazioni tra imprese;
- l'articolo 5, sui termini di pagamento rateali;
- l'articolo 6, paragrafi 1, 2 e 3, sul risarcimento delle spese di recupero e sull'importo forfettario minimo di 40 euro;
- l'articolo 7, paragrafo 1, in tema di clausole contrattuali e prassi gravemente inique.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che l'articolo 6 collega il diritto al forfait minimo alla maturazione degli interessi di mora ex articolo 3 e che tale diritto nasce in relazione a un "ritardo di pagamento" come definito dall'articolo 2, punto 4. Poiché la direttiva si applica a ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, il ritardo va valutato pagamento per pagamento, e non sul solo piano del contratto nel suo complesso.
Inoltre, né l'articolo 3 né l'articolo 6 distinguono tra crediti derivanti da un unico contratto e crediti derivanti da contratti diversi. La Corte valorizza anche l'articolo 5: quando le parti hanno pattuito pagamenti rateali, il forfait minimo è dovuto per ciascuna rata non pagata; sarebbe incoerente trattare diversamente i pagamenti periodici derivanti da un unico contratto.
Sul piano teleologico, la direttiva mira a disincentivare i ritardi di pagamento e a garantire al creditore un risarcimento il più possibile completo dei costi di recupero, inclusi i costi amministrativi e interni. Limitare il forfait a un solo importo per tutti i ritardi di un contratto periodico indebolirebbe l'effetto utile della direttiva, trasferendo sul creditore una parte dei costi causati dai mancati pagamenti e introducendo una deroga non giustificata da motivi oggettivi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.
Decisione e principio affermato
La Corte risponde che, qualora un unico contratto preveda forniture di merci o prestazioni di servizi a carattere periodico, ciascuna da pagare entro un determinato termine, l'importo forfettario minimo di 40 euro a titolo di risarcimento delle spese di recupero è dovuto per ciascun ritardo di pagamento.
Rilievo pratico
Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che, nelle forniture continuative o nei servizi periodici, ogni fattura scaduta e non pagata genera un autonomo diritto al forfait minimo ex direttiva 2011/7/UE. In sede contenziosa, ciò incide sia sulla quantificazione del credito accessorio sia sulla strategia di recupero, perché il debitore non può invocare l'unitarietà del contratto per limitare il numero dei forfait dovuti.
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