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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-409/21

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 1° dicembre 2022. — DELID contro Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond «Zemedelie». — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad. — Rinvio pregiudiziale – Politica agricola comune (PAC) – Finanziamento da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Sostegno agli investimenti – Normativa nazionale che subordina la concessione del sostegno alla condizione che il richiedente presenti un certificato di registrazione a suo nome di un sito di allevamento e dimostri che, alla data della presentazione della domanda, la produzione della sua azienda agricola ammonta ad almeno EUR 8 000 di valore. — Causa C-409/21

Giurisprudenza europea62021CJ0409

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale dalla Bulgaria, ha interpretato l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 in materia di investimenti in immobilizzazioni materiali finanziati dal FEASR. Ha ritenuto compatibili con il diritto UE due requisiti nazionali: la registrazione del sito di allevamento a nome del richiedente e la soglia minima di produzione standard pari a 8.000 euro. Ha invece dichiarato irricevibile la questione sugli agricoltori recentemente registrati, perché non risultava decisiva per la controversia concreta.

Sostegno FEASR per investimenti nelle aziende agricole: compatibilità con il diritto UE di requisiti nazionali ulteriori, quali la registrazione dell’allevamento a nome del richiedente e una soglia minima di produzione standard di 8.000 euro.

La questione giuridica

Nei rinvii pregiudiziali, la Corte è chiamata a stabilire: 1) se l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 osti a una normativa nazionale che subordina il sostegno agli investimenti alla presentazione di un certificato di registrazione, a nome del richiedente, del sito di allevamento; 2) se osti a una normativa nazionale che richiede che, alla data della domanda, la produzione dell’azienda agricola raggiunga almeno 8.000 euro di valore; 3) se, in caso di risposta affermativa al secondo quesito, i nuovi agricoltori registrati siano esclusi dal sostegno.

Principio di diritto

L’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 non osta a che uno Stato membro, nell’attuazione di una misura di sostegno agli investimenti agricoli finanziata dal FEASR, richieda al beneficiario di produrre un certificato di registrazione del sito di allevamento a suo nome e di dimostrare che, al momento della domanda, la produzione della sua azienda agricola raggiunge almeno 8.000 euro, poiché tali condizioni rientrano nel margine discrezionale lasciato agli Stati membri per definire le modalità di attuazione, i criteri di selezione e i controlli amministrativi; è invece irricevibile, per carattere ipotetico, la questione relativa all’esclusione dei nuovi agricoltori registrati, poiché tale motivo di diniego non emergeva dal procedimento principale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 1305/2013
  • Regolamento (UE) n. 1303/2013
  • Regolamento (UE) n. 1307/2013
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014
  • Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

Sostegno FEASR per investimenti nelle aziende agricole: requisiti nazionali di ammissibilità

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa bulgara) in una controversia tra DELID EOOD e il direttore esecutivo del Fondo nazionale per l’agricoltura. Oggetto del giudizio è il diniego di un finanziamento, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, per l’acquisto di attrezzature destinate a un allevamento avicolo.

Fatti e procedimento principale

DELID EOOD aveva presentato domanda di sostegno per un investimento relativo a un allevamento di anatre, dichiarando di operare in un sito preso in locazione e di disporre di una determinata produzione standard. A seguito di controlli amministrativi e antifrode, l’autorità nazionale aveva rilevato che il sito non risultava registrato a nome della società e che, al momento del controllo, non vi erano animali allevati nel sito medesimo. Sulla base di tali elementi, la domanda era stata respinta per mancato rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dal diritto nazionale.

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013, relativo agli investimenti in immobilizzazioni materiali;
  • l’articolo 5 del medesimo regolamento, sulle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale;
  • l’articolo 65 del regolamento (UE) n. 1303/2013, secondo cui l’ammissibilità delle spese è determinata sulla base di norme nazionali, salvo regole specifiche;
  • l’articolo 48 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sui controlli amministrativi;
  • l’articolo 63, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

La Corte menziona anche l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la definizione di "azienda".

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013 osti a:

  • una norma nazionale che impone al richiedente di presentare un certificato di registrazione del sito di allevamento a suo nome;
  • una norma nazionale che richiede una produzione standard minima di 8.000 euro alla data di presentazione della domanda;
  • l’esclusione dei nuovi agricoltori registrati dal sostegno, qualora la seconda condizione fosse ritenuta compatibile con il diritto UE.

Valutazione della Corte sulla ricevibilità

La Corte respinge le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Fondo nazionale e dal governo bulgaro. Ricorda che le questioni pregiudiziali beneficiano di una presunzione di rilevanza e che, nel caso concreto, non era manifesto che l’interpretazione richiesta fosse priva di collegamento con la controversia principale.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte sottolinea che il regolamento n. 1305/2013 è attuato dagli Stati membri tramite programmi di sviluppo rurale e lascia loro un margine discrezionale sulle modalità di attuazione degli aiuti. Tale discrezionalità può riguardare:

  • i criteri di selezione dei progetti;
  • l’organizzazione dei programmi nazionali;
  • l’attuazione dei requisiti relativi alle dimensioni delle aziende ammissibili;
  • le modalità di controllo, in funzione della corretta utilizzazione dei fondi.

Alla luce di ciò, il requisito nazionale della registrazione del sito di allevamento a nome del richiedente è ritenuto compatibile con l’articolo 17, poiché rientra nel margine di apprezzamento dello Stato membro e agevola i controlli amministrativi e la corretta esecuzione del bilancio dell’Unione.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Con riferimento alla soglia minima di produzione standard di 8.000 euro, la Corte osserva che anche tale condizione si colloca nel margine discrezionale degli Stati membri nell’attuazione dell’articolo 17. La norma nazionale può quindi fissare un requisito economico minimo, in funzione della selezione dei progetti e dell’uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale.

Terza questione e irricevibilità

La Corte dichiara irricevibile la terza questione. Dalla decisione di rinvio non risultava infatti che il diniego del sostegno fosse stato fondato sul fatto che DELID EOOD fosse un agricoltore recentemente registrato. La questione era quindi ipotetica e non necessaria alla soluzione della controversia principale.

Dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 17 del regolamento n. 1305/2013:

  • non osta a una normativa nazionale che subordina il sostegno alla presentazione di un certificato di registrazione del sito di allevamento a nome del richiedente;
  • non osta a una normativa nazionale che subordina il sostegno alla dimostrazione di una produzione aziendale di almeno 8.000 euro alla data della domanda.

La terza questione è stata dichiarata irricevibile.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunesviluppo ruralefinanziamenti feasrcontrolli amministrativiaiuti agli investimenti agricoli

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