Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-564/21

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 1° dicembre 2022. — BU contro Bundesrepublik Deutschland. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden. — Rinvio pregiudiziale – Diritti fondamentali – Diritto a un ricorso effettivo – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Politica di asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 11, paragrafo 1, articolo 23, paragrafo 1, e articolo 46, paragrafi 1 e 3 – Accesso alle informazioni contenute nel fascicolo del richiedente – Integralità del fascicolo – Metadati – Comunicazione di detto fascicolo sotto forma di file elettronici individuali non strutturati – Informazione scritta – Copia digitalizzata della decisione munita di firma autografa – Tenuta del fascicolo elettronico senza archiviazione del fascicolo cartaceo. — Causa C-564/21

Giurisprudenza europea62021CJ0564

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato due profili nella procedura di protezione internazionale: le modalità di accesso al fascicolo elettronico del richiedente e il requisito della firma della decisione di rigetto. Ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione la trasmissione del fascicolo in file PDF separati, purché l’accesso sia effettivo e la struttura del fascicolo sia ricostruibile in modo fedele. Ha inoltre chiarito che la decisione scritta non deve necessariamente essere firmata a mano dal decisore.

Accesso al fascicolo elettronico del richiedente asilo e necessità della firma autografa della decisione di rigetto nella procedura di protezione internazionale

La questione giuridica

Se l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, ostino a una prassi nazionale che trasmette al rappresentante del richiedente un fascicolo elettronico in file PDF separati, non impaginati cronologicamente e consultabili solo tramite software gratuito, senza metadati completi; e se l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 richieda la firma autografa dell’autore della decisione affinché essa sia considerata comunicata per iscritto, specie quando l’originale firmato sia digitalizzato e poi distrutto.

Principio di diritto

La Corte ha stabilito che l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32, letti alla luce dell’articolo 47 della Carta, non ostano a che il fascicolo elettronico del richiedente sia comunicato al suo rappresentante come insieme di file PDF separati, senza numerazione continua delle pagine, purché il metodo consenta l’accesso a tutte le informazioni rilevanti per la difesa e riproduca quanto più fedelmente possibile struttura e cronologia del fascicolo, salvo esigenze di riservatezza o interesse pubblico. Ha inoltre affermato che l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 non richiede la firma dell’autore della decisione affinché questa sia considerata comunicata per iscritto; la forma scritta non coincide con la firma autografa.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 23, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 45, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2013/32/UE
  • Articolo 46, paragrafi 1 e 3, direttiva 2013/32/UE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Regolamento (UE) n. 910/2014

Accesso al fascicolo elettronico e firma della decisione nella procedura di asilo

La pronuncia, resa in rinvio pregiudiziale dal Verwaltungsgericht Wiesbaden, riguarda una controversia tra un richiedente protezione internazionale e l’amministrazione tedesca in merito alle modalità di trasmissione del fascicolo amministrativo elettronico e alla validità formale della decisione di rigetto. La Corte interpreta la direttiva 2013/32/UE alla luce dell’articolo 47 della Carta, affrontando il rapporto tra digitalizzazione amministrativa, diritto di difesa ed effettività del controllo giurisdizionale.

Fatti e procedimento principale

Il BAMF aveva respinto la domanda di protezione internazionale di BU con decisione scritta, poi digitalizzata e conservata nel fascicolo elettronico, mentre l’originale cartaceo firmato era stato distrutto. Nel contenzioso promosso da BU, il suo rappresentante ha chiesto la trasmissione dell’intero fascicolo in un unico file PDF con numerazione continua delle pagine; l’autorità ha invece prodotto il fascicolo in una serie di file PDF separati, accompagnati da dati strutturali XML, visualizzabili tramite software gratuito. Il giudice nazionale dubitava che tale modalità garantisse un accesso integrale e comprensibile al fascicolo e ha sollevato quattro questioni pregiudiziali.

Questioni pregiudiziali

Le questioni vertevano essenzialmente su due nuclei:

  • se il diritto a un processo equo e le disposizioni della direttiva 2013/32 impongano la trasmissione del fascicolo in forma completa, ordinata e impaginata, comprensiva dei metadati;
  • se l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 richieda la firma autografa del decisore per ritenere la decisione "comunicata per iscritto".

La Corte ha dichiarato irricevibili le questioni terza e quarta nella parte riferita all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/32, poiché tale disposizione riguarda la revoca della protezione già concessa e non il rigetto di una domanda iniziale.

Normativa rilevante

La decisione si fonda in particolare su:

  • articolo 23, paragrafo 1, direttiva 2013/32, sul diritto dell’avvocato ad accedere alle informazioni contenute nella pratica del richiedente;
  • articolo 46, paragrafi 1 e 3, direttiva 2013/32, sul diritto a un ricorso effettivo con esame completo ed ex nunc;
  • articolo 11, paragrafo 1, direttiva 2013/32, sulla comunicazione per iscritto delle decisioni;
  • articolo 47 della Carta, diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo. Sono inoltre richiamati la direttiva 2011/95/UE e il regolamento (UE) n. 910/2014, quest’ultimo evocato dal giudice nazionale in relazione alla firma elettronica, ma non determinante per la soluzione della Corte.

Ragionamento della Corte sull’accesso al fascicolo

La Corte ricorda che il diritto di accesso al fascicolo è un corollario dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio. Nella materia dell’asilo, il rappresentante del richiedente deve poter accedere al fascicolo completo, salvo i documenti o dati che siano esclusi per ragioni di riservatezza, interesse pubblico o irrilevanza rispetto all’esito del procedimento.

La Corte precisa che tale accesso può comprendere anche i metadati del fascicolo, se questi costituiscono informazioni contenute nella pratica del richiedente ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, ma la loro divulgazione resta subordinata alla verifica del giudice nazionale, che deve bilanciare difesa e riservatezza.

Quanto alle modalità tecniche di comunicazione, la Corte osserva che la direttiva 2013/32 non disciplina espressamente il formato del fascicolo trasmesso. Pertanto, non è escluso che più soluzioni tecniche siano equivalenti, purché garantiscano un accesso effettivo. La trasmissione in file PDF separati, senza numerazione continua, può essere conforme se il sistema consente una riproduzione sufficientemente fedele della struttura e della cronologia del fascicolo e permette al rappresentante di verificare la presenza di tutti i documenti rilevanti e di contestare eventuali omissioni.

La Corte sottolinea inoltre che non è presunta l’esistenza di una sola soluzione tecnica valida; la necessità di scaricare un software gratuito, di per sé, non integra necessariamente una restrizione sproporzionata dei diritti di difesa.

Ragionamento della Corte sulla firma della decisione

Quanto all’articolo 11, paragrafo 1, la Corte afferma che la comunicazione "per iscritto" non implica l’obbligo di firma autografa dell’autore della decisione. È sufficiente che la decisione si presenti come insieme di segni grafici dotati di significato, indipendentemente dal supporto usato, quindi anche in forma elettronica.

La firma del decisore e la forma scritta rispondono a finalità diverse: la prima attiene all’autenticazione dell’autore e del contenuto, la seconda alla possibilità per il destinatario di conoscere portata, motivazione e modalità di contestazione dell’atto. Di conseguenza, la distruzione dell’originale cartaceo dopo digitalizzazione non incide sulla qualificazione della decisione come atto scritto ai sensi della direttiva, purché il contenuto della decisione sia comunque fissato in forma scritta.

Dispositivo

La Corte ha concluso che:

  • l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 46, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2013/32, letti con l’articolo 47 della Carta, non ostano alla trasmissione del fascicolo elettronico come sequenza di file PDF separati, senza numerazione continua, se il sistema garantisce l’accesso alle informazioni rilevanti e una rappresentazione fedele di struttura e cronologia;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2013/32 non richiede la firma dell’agente autore della decisione affinché questa sia considerata comunicata per iscritto.

Principi pratici per la difesa nel contenzioso asilo

La sentenza conferma che, nel contesto digitale, l’effettività della difesa non dipende da un formato unico e predeterminato, ma dalla capacità del sistema di rendere accessibili e verificabili i documenti pertinenti. Per gli operatori, il punto centrale è la verificabilità dell’integrità del fascicolo e la possibilità di individuare eventuali omissioni o alterazioni, non la mera presenza di un file unico o della numerazione continua delle pagine. Sul piano formale, la Corte ridimensiona l’idea che la firma autografa sia condizione necessaria della forma scritta della decisione in materia di asilo.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalediritto di accesso al fascicolotutela giurisdizionale effettivadiritti della difesadigitalizzazione dei procedimenti amministrativi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.