Risoluzione n. 10 del 14/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce il trattamento fiscale dei ricavi e dei costi derivanti dalla raccolta di scommesse a quota fissa. L’Agenzia conclude che, se i componenti sono annotati in contabilità e concorrono al risultato netto tramite compensazione, il requisito della preventiva imputazione al conto economico è soddisfatto ai fini dell’art. 109 TUIR.
Interpello su rilevazione fiscale di ricavi e costi delle scommesse a quota fissa
Rilevazione fiscale di ricavi e costi delle scommesse a quota fissa
La risoluzione esamina un interpello presentato da Alfa sul corretto trattamento tributario dei ricavi e dei costi connessi all’attività di raccolta e accettazione di scommesse a quota fissa. Il tema centrale riguarda la deducibilità dei costi, in presenza di una contabilizzazione conforme agli IAS/IFRS che espone in conto economico il solo saldo netto delle operazioni.
Contesto e attività della società
La società istante è titolare delle concessioni e opera come tenutaria del "banco", assumendo il rischio derivante dalle scommesse, principalmente sportive, a quota fissa. Su tali scommesse grava un’imposta unica, determinata per legge in relazione alla tipologia di scommessa e calcolata quotidianamente sul volume delle giocate raccolte.
La società descrive la scommessa a quota fissa come un contratto bilaterale tra concessionario e scommettitore, perfezionato quando lo scommettitore propone la propria posta su un evento inserito nel palinsesto AAMS e il concessionario rende pubbliche le proprie quote. Il contratto è unico, non modificabile dopo la conclusione, né dai contraenti né da altri giochi assunti dal concessionario.
Modalità contabile seguita fino al 2005
Secondo la prassi adottata fino all’esercizio 2005, la società rilevava i ricavi e i costi delle scommesse a quota fissa nel momento in cui si concludeva l’evento sportivo oggetto della puntata. In particolare:
- al momento dell’accettazione della scommessa registrava solo l’incasso e un debito generico verso gli scommettitori;
- alla chiusura dell’evento imputava:
- un costo per l’imposta unica, con contropartita verso Erario;
- un ricavo pari alle poste complessivamente ricevute, stornando il debito verso gli scommettitori;
- un costo per le vincite, con contropartita verso gli scommettitori vincitori.
La società rilevava gli incassi giornalieri al netto di annulli per errata emissione dei biglietti e di rimborsi per rinvio o sospensione dell’evento.
Passaggio agli IAS/IFRS e osservazioni dei revisori
Dal 2006 la società redige il bilancio secondo gli IAS/IFRS. La società di revisione ha evidenziato che la precedente procedura non è coerente con tali principi contabili. Secondo i revisori, in base agli IAS 32 e 39, la raccolta delle scommesse genera una passività finanziaria da valutare al fair value e in conto economico dovrebbe emergere il risultato netto delle scommesse, non le componenti lorde.
La società ritiene che tale impostazione comporti la sola esposizione del saldo tra ricavi e costi, con impossibilità di rappresentare in conto economico le singole spese e gli altri componenti negativi relativi alle scommesse. Da qui il timore di contestazioni fiscali, sia per un eventuale maggior reddito imponibile sui ricavi lordi non imputati a conto economico, sia per la possibile indeducibilità dei costi non iscritti in conto economico.
Soluzione prospettata dalla società
La società sostiene la correttezza della contabilizzazione seguita fino al 31 dicembre 2005 e afferma di voler comunque assolvere l’obbligo di imputazione dei costi e dei ricavi a libro giornale. Precisa inoltre che, per prudenza, indicherà nella nota integrativa i ricavi lordi e le spese relative alle scommesse.
Secondo la sua interpretazione, tale esposizione in nota integrativa, unita all’imputazione a conto economico del solo saldo, dovrebbe consentire la deducibilità dei componenti negativi, in quanto realizzata almeno parzialmente nel rispetto dell’art. 109, comma 4, TUIR e comunque del disposto dell’art. 109, comma 4, lettera b), ultimo periodo, del TUIR.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama il principio di derivazione del reddito fiscale dall’utile di bilancio, ai sensi dell’art. 83 TUIR. Ricorda inoltre che:
- l’art. 109, comma 3, TUIR prevede che ricavi, altri proventi e rimanenze concorrono al reddito anche se non imputati al conto economico;
- l’art. 109, comma 4, TUIR stabilisce invece che le spese e gli altri componenti negativi non sono deducibili se non risultano imputati al conto economico dell’esercizio di competenza.
L’Agenzia sottolinea che la preventiva imputazione al conto economico è richiesta solo per i costi e non per i ricavi. Aggiunge anche che l’indicazione nella nota integrativa dei ricavi lordi e delle spese non è sufficiente a integrare il requisito della preventiva imputazione al conto economico, poiché la norma richiede espressamente l’appostazione nel conto economico e non una mera iscrizione in bilancio.
Rilevanza della norma di interpretazione autentica
La risoluzione richiama l’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, che, in via interpretativa autentica, stabilisce che le spese e i componenti negativi si considerano imputati al conto dei profitti e delle perdite se annotati nelle scritture contabili e se hanno concorso alla determinazione del risultato netto del conto, anche senza specifica evidenza nel documento.
In base a tale norma, l’Agenzia ritiene legittimo il comportamento prospettato dalla società, che intende registrare in libro giornale i costi e i ricavi delle scommesse e imputare a conto economico il relativo saldo netto.
Conclusione
L’Agenzia conclude che, nel caso esaminato, il requisito della preventiva imputazione al conto economico previsto dall’art. 109, comma 4, TUIR deve considerarsi soddisfatto. Ciò in quanto i ricavi e i costi delle scommesse a quota fissa risultano regolarmente annotati nelle scritture contabili e, tramite la compensazione delle voci di costo e ricavo, concorrono alla formazione del risultato netto dell’esercizio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Risoluzione · 15 gen 2008Risoluzione n. 11 del 15/01/2008
- Risoluzione · 10 gen 2008Risoluzione n. 9 del 10/01/2008
- Risoluzione · 18 gen 2008Risoluzione n. 13 del 18/01/2008
- Risoluzione · 18 gen 2008Risoluzione n. 12 del 18/01/2008
- Risoluzione · 9 gen 2008Risoluzione n. 7 del 9/01/2008
- Risoluzione · 9 gen 2008Risoluzione n. 8 del 9/01/2008
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →