Risoluzione n. 8 del 9/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le prestazioni di intermediazione rese da una società italiana a committenti residenti in Italia sono territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA. Le operazioni possono fruire della non imponibilità solo se riferite a beni in esportazione, ai sensi dell’art. 9, n. 7, DPR 633/1972.
Territorialità IVA dei servizi di intermediazione
Territorialità IVA dei servizi di intermediazione
La risoluzione esamina il trattamento IVA delle prestazioni di intermediazione svolte da una società che opera come procacciatore d’affari per prodotti di abbigliamento, maglieria, filati e accessori di marchi italiani, con attività focalizzata sui mercati esteri. Il tema centrale riguarda la corretta individuazione del luogo di tassazione delle provvigioni maturate su vendite all’estero, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 296/2006.
Quesito posto dal contribuente
La società istante rappresenta di non operare sul territorio italiano e di maturare provvigioni esclusivamente per vendite di prodotti italiani all’estero. Precisa inoltre che i committenti sono imprese residenti in Italia. In conseguenza delle novità normative dal 1° gennaio 2007, aveva iniziato a emettere fatture applicando l’IVA al 20% oppure, in presenza di dichiarazione d’intento, la non imponibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), DPR n. 633/1972.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
La società riteneva che il trattamento dovesse dipendere dallo status del committente:
- se il committente è soggetto passivo in Italia, la prestazione è imponibile in Italia;
- se il committente è soggetto passivo in uno Stato UE, la prestazione è imponibile nello Stato di identificazione del committente;
- se il committente è un privato o un soggetto extracomunitario, la prestazione sarebbe imponibile nel Paese di materiale esecuzione.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama il principio generale dell’art. 7, terzo comma, DPR n. 633/1972, secondo cui le prestazioni di servizi sono tassate nel luogo di residenza del prestatore, salvo deroghe. Per i servizi di intermediazione, il quarto comma dell’art. 7 prevede criteri specifici di territorialità. Nel caso in esame viene in rilievo l’art. 7, quarto comma, lettera f-quinquies, relativo alle prestazioni di intermediazione diverse da quelle già disciplinate dalla lettera d) e dall’art. 40, commi 5 e 6, del DL n. 331/1993.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Dalla documentazione esaminata, l’istante opera come procacciatore d’affari verso imprese residenti in Italia sulla base di "lettere d’incarico" che sostanzialmente configurano mandati con rappresentanza, mentre le cessioni avvengono direttamente tra la ditta venditrice e i clienti esteri. Poiché i committenti sono soggetti passivi residenti in Italia, l’Agenzia conclude che le prestazioni sono territorialmente rilevanti in Italia e quindi assoggettate alla disciplina IVA italiana.
Regime di imponibilità e non imponibilità
L’Agenzia precisa tuttavia che le operazioni possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto dall’art. 9, n. 7, DPR n. 633/1972 quando le prestazioni di intermediazione si riferiscono a beni in esportazione. In sostanza, la regola generale è l’imponibilità in Italia, con possibile applicazione della non imponibilità solo al ricorrere del collegamento con esportazioni.
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