Risoluzione n. 11 del 15/01/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate chiarisce che la riduzione del 50% prevista per le indennità di navigazione e di volo non si applica alle indennità di navigazione "a terra" percepite da militari pensionati. Per i pensionati tali somme non costituiscono vere indennità di navigazione, ma riflettono soltanto la valutazione di periodi di servizio già utili al calcolo della pensione.
Indennità di navigazione a terra per personale a riposo e applicabilità della riduzione IRPEF del 50% ex art. 51, comma 6, TUIR
Indennità di navigazione a terra per personale a riposo
La risoluzione affronta il trattamento fiscale, ai fini IRPEF, delle indennità di navigazione "a terra" percepite da soci militari ormai in pensione. Il tema è se a tali somme possa applicarsi la riduzione del 50% prevista dall’art. 51, comma 6, del TUIR per le indennità di navigazione e di volo.
Quesito e posizione del contribuente
L’associazione istante chiede se, per determinare l’imponibile IRPEF, le indennità di navigazione "a terra" possano beneficiare della stessa disciplina agevolativa prevista per le indennità di navigazione e volo. Secondo l’istante, tali emolumenti deriverebbero dalle indennità di navigazione e volo in forza del cosiddetto "trascinamento" di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 394 del 1995 e dovrebbero quindi seguire il medesimo trattamento fiscale.
Quadro normativo richiamato
L’Agenzia richiama l’art. 51, comma 6, del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che dispone che le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.
Viene inoltre ricordato che tale riduzione della base imponibile non riguarda soltanto le indennità di volo e quelle previste dal codice della navigazione, ma in generale tutte le indennità di volo, comprese quelle percepite da dipendenti pubblici o privati e dal personale militare e tecnico del Registro Aeronautico Italiano, purché previste dalla legge o dal contratto collettivo.
Ragioni del chiarimento interpretativo
L’Amministrazione sottolinea che la funzione delle indennità di navigazione e di volo è insieme retributiva e risarcitoria. Esse sono corrisposte per compensare il disagio e il rischio connessi alle continue trasferte e all’attività svolta sui mezzi atti alla navigazione o al volo.
Proprio per questa componente risarcitoria, la percezione dell’indennità presuppone necessariamente l’effettivo svolgimento del servizio su mezzi atti alla navigazione o al volo. Tale collegamento viene meno quando il soggetto è collocato a riposo.
Esclusione per il personale in pensione
Secondo l’Agenzia, pur concorrendo alla formazione della base pensionistica, l’indennità di navigazione o di volo non costituisce per i pensionati un elemento retributivo collegato ad un’attività di navigazione o di volo e al relativo rischio. La pensione ha una propria autonoma identità economica ed è soggetta a un autonomo prelievo fiscale, indipendentemente dalle vicende pregresse che hanno contribuito alla sua formazione.
Per questo motivo, in linea con precedenti orientamenti già richiamati (risoluzioni n. 1201 del 9 giugno 1979, n. 572 del 26 aprile 1988, n. 1741 dell’8 gennaio 1993 e circolare 23 dicembre 1997, n. 326), la parziale detassazione non spetta al personale collocato a riposo.
Conclusione
La risoluzione conclude che i pensionati non percepiscono vere e proprie indennità di navigazione, ma fruiscono soltanto della valutazione di periodi di servizio nei quali tali indennità erano state percepite, ai fini del calcolo del trattamento di quiescenza. Di conseguenza, la riduzione del 50% prevista dall’art. 51, comma 6, del TUIR non è applicabile alle indennità di navigazione "a terra" percepite dal personale pensionato.
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